Organi di garanzia

Garante dei detenuti

18.07.2016

La figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale è prevista dalla convenzione dell’Onu contro la tortura, risalente al 1987, che l’Italia ha sottoscritto. L’istituzione del Garante nazionale dei diritti dei detenuti è avvenuta tuttavia di recente, con la Legge 10/2014 ed è in corso di attuazione.

I Garanti regionali dei diritti delle persone detenute sono realtà preesistenti all'istituzione del Garante nazionale. Essi sono nati in seguito ad esperienze diversificate, affiancate ad altre iniziative di enti locali.

La loro attività istituzionale si sostanzia nella segnalazione delle riscontrate violazioni dei diritti, delle criticità di ordine strutturale e/o dei disservizi, agli organi competenti, nonché nelle raccomandazioni e negli inviti formulati alle competenti autorità, anche in una dimensione di mediazione finalizzata alla prevenzione (moral suasion).
Ricevute le segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati, si rivolgono all’autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie. 

Il loro operato si differenzia nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa magistratura di sorveglianza.


 

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