Riforma delle Province (aprile 2016)
Città metropolitane
27.04.2016
Fatte salve le disposizioni contenute nei DLgs n. 156/2010, Dlgs n. 61/2012 e Dlgs 51/2013 la legge Delrio estende a Roma capitale quanto dettato sulle altre città metropolitane, e dispone che lo statuto disciplini “i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonchè delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali” (Art. 1, commi 101-103).
Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale si riportano le disposizioni contenute nell’articolo 1 del legge 56/2014, rispettivamente ai commi 5, 53 e 145:
Comma 5
… iprincìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
Comma 53
… Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
Comma 145
……Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.