Riforma delle Province (aprile 2016)

Città metropolitane

27.04.2016

La città metropolitana è uno degli enti locali territoriali previsti nella Costituzione italiana, all'articolo 114.
La Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", Art.1, comma 5, ne disciplina l'istituzione come ente di area vasta, e prevede, per le regioni a statuto ordinario, l’istituzione delle città metropolitane, identificandone i limiti territoriali con quelli della relativa provincia contestualmente soppressa:
Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli, Reggio Calabria.

Fatte salve le disposizioni contenute nei DLgs n. 156/2010, Dlgs n. 61/2012 e Dlgs 51/2013 la legge Delrio estende a Roma capitale quanto dettato sulle altre città metropolitane, e dispone che lo statuto disciplini “i rapporti tra la città metropolitana, il comune di Roma capitale e gli altri comuni, garantendo il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere quale sede degli organi costituzionali nonchè delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti, presso la Repubblica italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali”  (Art. 1, commi 101-103).

 

A gennaio 2016 risultano “attive” 9 città metropolitane, ad eccezione di Reggio Calabria la cui istituzione è rimandata al termine del mandato naturale dell'attuale presidente della provincia.

 

Di seguito l’elenco dei siti istituzionali delle 10 Città metropolitane, con link specifico alla sezione - se presente - dedicata allo Statuto provinciale:

 


Per quanto riguarda le regioni a statuto speciale si riportano le disposizioni contenute nell’articolo 1 del legge 56/2014, rispettivamente ai commi 5, 53 e 145:

Comma 5
iprincìpi della presente legge valgono come princìpi di grande riforma economica e sociale per la disciplina di città e aree metropolitane da adottare dalla regione Sardegna, dalla Regione siciliana e dalla regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai rispettivi statuti.
Comma 53

… Le norme di cui ai commi da 51 a 100 non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano e alla regione Valle d'Aosta.
Comma 145
……Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Sardegna e la Regione siciliana adeguano i propri ordinamenti interni ai princìpi della medesima legge. Le disposizioni di cui ai commi da 104 a 141 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

 
Sul portale Ancitel -  “Comuniverso.it” è disponibile una Scheda riepilogativa delle Città metropolitane previste dalla Legge 56/2014, con indicazione dei relativi Comuni, Popolazione, densità demografica e superficie.