Sentenza 160/2017 (ECLI:IT:COST:2017:160)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del 06/06/2017;    Decisione  del 06/06/2017
Deposito del 11/07/2017;   Pubblicazione in G. U. 19/07/2017  n. 29
Norme impugnate: Art. 8, c. 2°, della legge della Regione Liguria 21/06/2016, n. 8.
Massime:  40392  40393 
Massime:  40392  40393 
Atti decisi: ric. 48/2016

Massima n. 40392 Massima successiva
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro - Riconoscimento al personale impegnato in attività di supporto diretto ai lavori dell'assemblea legislativa e al personale autista, in caso di protrazione in sede dell'orario di lavoro - Disciplina attinente ad un aspetto della retribuzione dei dipendenti regionali - Invasione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia "ordinamento civile" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - l'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006. La disposizione impugnata dal Governo - che riconosce il trattamento di trasferta previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro al personale impegnato nell'attività di supporto diretto ai lavori dell'Assemblea consiliare, se la seduta si protrae oltre le ore ventuno, e al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue - concerne un aspetto della retribuzione e, per tale assorbente profilo, incide sulla materia "ordinamento civile", riservata alla competenza esclusiva dello Stato, atteso che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego - operata dall'art. 2 della legge n. 421 del 1992, dall'art. 11, comma 4, della legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega) - la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti della pubblica amministrazione, inclusi quelli delle Regioni (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001), è retta dal codice civile e dalla contrattazione collettiva (art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001), e rientra pertanto nella materia "ordinamento civile" (art. 117, secondo comma, lett. l, Cost.), riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2017, n. 211 del 2014, n. 61 del 2014, n. 286 del 2013, n. 225 del 2013, n. 290 del 2012, n. 215 del 2012, n. 339 del 2011, n. 77 del 2011, n. 332 del 2010 e n. 151 del 2010).

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  21/06/2016  n. 8  art. 8  co. 2
legge della Regione Liguria  17/08/2006  n. 25  art. 8  quater

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Massima n. 40393 Massima precedente
Titolo
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad uno dei parametri evocati - Assorbimento della censura riferita ad altro parametro.

Testo
Accolta - per violazione dell'art. 17, secondo comma, lett. l), Cost. - la questione di legittimità costituzionale in via principale dell'art. 8, comma 2, della legge reg. Liguria n. 8 del 2016, nella parte in cui inserisce l'art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge reg. Liguria n. 25 del 2006, resta assorbita l'ulteriore censura di violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  21/06/2016  n. 8  art. 8  co. 2
legge della Regione Liguria  17/08/2006  n. 25  art. 8  quater

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3


Pronuncia

SENTENZA N. 160

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 12-17 agosto 2016, depositato in cancelleria il 18 agosto 2016 ed iscritto al n. 48 del registro ricorsi 2016.

Udito nell’udienza pubblica del 6 giugno 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

udito l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1.− Con il ricorso in epigrafe, illustrato anche con successiva memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato, l’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», che ha inserito l’art. 8-quater nella legge, della stessa Regione, 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria), nella parte in cui − detta aggiunta disposizione − nel secondo e terzo suo periodo, rispettivamente, prevede che, qualora la seduta dell’Assemblea consiliare regionale si protragga oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto all’attività consiliare spetti «il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta»; e che il medesimo trattamento di trasferta venga «riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».

Secondo il ricorrente, la norma censurata – regolando, in parte qua, il trattamento economico collegato all’orario di lavoro di dipendenti pubblici – inciderebbe sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; e, in conseguenza del maggior onere finanziario che essa comporta, contrasterebbe altresì con i «principi in materia di coordinamento della finanza pubblica», che il terzo comma dell’art. 117 Cost. del pari riserva alla competenza statale. Dal che il vulnus ad entrambi i parametri evocati.

2.– La Regione Liguria non si è costituita nel presente giudizio.


Considerato in diritto

1.– Per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia la normativa – contenuta nel secondo e terzo periodo dell’art. 8-quater della legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria) − inserita, in detta legge, dall’art. 8, comma 2, della legge, della stessa Regione, 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione».

2.– La normativa così censurata testualmente prevede che «[s]e la seduta si protrae oltre le ore ventuno, al personale impegnato nell’attività di supporto diretto ai lavori dell’Assemblea consiliare spetta il trattamento previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro in caso di trasferta». E che il «[m]edesimo trattamento di trasferta viene riconosciuto al personale autista, anche in caso di missioni inferiori alle otto ore, se il servizio termina dopo le ore ventidue».

3.– Con riferimento all’evocato parametro di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione è fondata.

3.1.– Secondo il costante orientamento di questa Corte, a seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego – operata dall’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), dall’art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), e dai decreti legislativi emanati in attuazione di dette leggi di delega – la disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva.

In particolare, dall’art. 2, comma 3, terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni), emerge il principio per cui il trattamento economico dei dipendenti pubblici è affidato ai contratti collettivi, di tal che la disciplina di detto trattamento e, più in generale, quella del rapporto di impiego pubblico rientra nella materia «ordinamento civile» riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (sentenze n. 72 del 2017, n. 211 e n. 61 del 2014, n. 286 e n. 225 del 2013, n. 290 e n. 215 del 2012, n. 339 e n. 77 del 2011, n. 332 e n. 151 del 2010).

Anche la posizione dei dipendenti regionali è attratta dalla citata disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001; per cui anche per il personale delle Regioni il rapporto di impiego è regolato dalla legge dello Stato e, in virtù del rinvio da questa operato, dalla contrattazione collettiva.

3.2.– La disposizione della Regione Liguria, qui oggetto di scrutinio – al di là della anomala sovrapposizione del trattamento di trasferta (che propriamente consiste in una indennità compensativa del disagio materiale e psicofisico che può comportare il raggiungimento della sede di lavoro) al diverso trattamento che spetta al dipendente in caso di protrazione, in sede, dell’orario di lavoro – concerne, comunque, un aspetto della retribuzione; e, per tale assorbente profilo, incide dunque sulla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza esclusiva dello Stato. E ciò, di per sé, ne comporta l’illegittimità costituzionale.

4.– Resta assorbita l’ulteriore censura di violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione Liguria 21 giugno 2016, n. 8, recante «Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2016) e norme di semplificazione», nella parte in cui inserisce l’art. 8-quater, secondo e terzo periodo, nella legge della Regione Liguria 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale Assemblea legislativa della Liguria).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA