Ordinanza 37/2013 (ECLI:IT:COST:2013:37)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GALLO - Redattore: LATTANZI
Camera di Consiglio del 13/02/2013;    Decisione  del 27/02/2013
Deposito del 08/03/2013;   Pubblicazione in G. U. 13/03/2013  n. 11
Norme impugnate: Artt. 9, c. 1°, e 19, c. 2°, della legge della Regione Marche 10/04/2012, n. 7.
Massime:  36956 
Massime:  36956 
Atti decisi: ric. 97/2012

Massima n. 36956
Titolo
Caccia - Norme della Regione Marche - Previsione che, per la selvaggina migratoria, possano essere praticate insieme la caccia da appostamento fisso, da appostamento temporaneo o vagante - Deroga, per la caccia di selezione agli ungulati, al divieto di cacciare su terreni nevosi - Ricorso del Governo - Sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate - Rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

Deve essere dichiarato estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale delle norme della Regione Marche in materia di protezione della fauna selvatica e di disciplina dell'attività venatoria, per la rinuncia del ricorrente (Governo), per sopravvenuta abrogazione delle disposizioni impugnate, in assenza di costituzione in giudizio della citata Regione. In particolare, sono state abrogate le disposizioni che rendevano possibile praticare insieme la caccia da appostamento fisso, da appostamento temporaneo o vagante per la selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell'intera stagione venatoria, in deroga a quanto previsto dalla disciplina nazionale.

- Sull'estinzione del processo per rinuncia del ricorrente in assenza di costituzione in giudizio della Regione resistente, ex plurimis ordinanze nn. 302/2012 e 283/2012.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche  10/04/2012  n. 7  art. 9  co. 1
legge della Regione Marche  10/04/2012  n. 7  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 37

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 18-21 giugno 2012, depositato in cancelleria il 22 giugno 2012 ed iscritto al n. 97 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 13 febbraio 2013 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.


Ritenuto che, con ricorso notificato a mezzo del servizio postale il 18-21 giugno 2012 e depositato il successivo 22 giugno (reg. ric. n. 97 del 2012), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che l’art. 9, comma 1, prevede che i cacciatori che hanno scelto la caccia da appostamento fisso possano esercitare anche quella da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria, per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria;

che, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, tale disposizione contrasterebbe con l’art. 12, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), in base al quale il cacciatore non potrebbe in alcun caso praticare insieme le tre forme di caccia appena indicate;

che l’art. 19, comma 2, della legge impugnata, inoltre, derogherebbe, con riferimento alla caccia di selezione agli ungulati, al divieto di cacciare su terreni nevosi, formulato dall’art. 21, comma 1, lettera m), della legge n. 157 del 1992;

che entrambe le disposizioni statali indicate sarebbero espressive della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, che la legge impugnata avrebbe perciò violato;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato il 13 novembre 2012, ha rinunciato al ricorso.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli articoli 9, comma 1, e 19, comma 2, della legge della Regione Marche 10 aprile 2012, n. 7 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria”), in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

che la Regione Marche non si è costituita;

che, nelle more del giudizio, la legge della Regione Marche 1° agosto 2012, n. 27 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7: “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria” e modifica alla legge regionale 10 aprile 2012, n. 7), ha abrogato le disposizioni impugnate;

che, a seguito di ciò, il ricorrente ha rinunciato al ricorso;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso determina, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 302 e n. 283 del 2012).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI