Ordinanza 55/2018 (ECLI:IT:COST:2018:55)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: LATTANZI - Redattore: CORAGGIO
Camera di Consiglio del 07/02/2018;    Decisione  del 07/02/2018
Deposito del 08/03/2018;   Pubblicazione in G. U. 14/03/2018  n. 11
Norme impugnate: Artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 23/11/2015, n. 25.
Massime:  39933 
Massime:  39933 
Atti decisi: ric. 3/2016

Massima n. 39933
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Norme sul bilancio e contabilità della Regione, nonché di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia in mancanza di costituzione in giudizio della controparte - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge reg. Trentino-Alto Adige n. 25 del 2015, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lett. e), 119, sesto comma, Cost. e in relazione agli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 e all'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, come sostituito dall'art. 75 del medesimo d.lgs. n. 118 del 2011. (Nella specie, la rinuncia è motivata dell'assunto che le modifiche recate dalle leggi reg. Trentino-Alto Adige n. 4 del 2016 e n. 27 del 2015, che hanno inciso in vario modo sulle disposizioni impugnate, "superano i rilievi precedentemente formulati").

In mancanza di costituzione in giudizio della controparte, la rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 del 2016 e n. 27 del 2016).

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  23/11/2015  n. 25  art. 8
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  23/11/2015  n. 25  art. 20
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  23/11/2015  n. 25  art. 21
legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  23/11/2015  n. 25  art. 24

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 5
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 119  co. 6

Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo  23/06/2011  n. false  art. 3
decreto legislativo  23/06/2011  n. false  art. 11  co. 8
decreto legislativo  23/06/2011  n. false  art. 11  co. 9
decreto legislativo  23/06/2011  n. false  art. 63
decreto legislativo  23/06/2011  n. false  art. 75
legge  24/12/2003  n. false  art. 3  co. 17


Pronuncia

ORDINANZA N. 55

ANNO 2018


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notificazione il 21 gennaio 2016, ricevuto il 4 febbraio 2016, depositato in cancelleria il 26 gennaio 2016 ed iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2016.

Udito nella camera di consiglio del 7 febbraio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 26 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 8, 20, 21 e 24 della legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 23 novembre 2015, n. 25, recante «Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118», per contrasto con gli artt. 5, 117, secondo comma, lettera e), 119, sesto comma, della Costituzione e con gli artt. 3, 11, commi 8 e 9, 63, comma 3, e 75 [recte, art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», come sostituito dall’art. 75] del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

che le disposizioni impugnate hanno, rispettivamente, sostituito gli artt. 12, 36 e 39 e aggiunto l’art. 39-quinquies nella legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 3 del 2009;

che la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol non si è costituita in giudizio;

che in data 16 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria ribadendo le proprie argomentazioni ed insistendo per la illegittimità costituzionale delle norme impugnate;

che, nelle more del presente giudizio, sono intervenute le leggi della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 24 maggio 2016, n. 4, recante «Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità)», e 15 dicembre 2015, n. 27 (Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016), le quali hanno inciso in vario modo sulle citate disposizioni della legge regionale n. 3 del 2009;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, reputato che «le modifiche apportate superano i rilievi precedentemente formulati», ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con atto depositato nella cancelleria di questa Corte il 25 luglio 2017, in conformità alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 giugno 2017.

Considerato che con riguardo alle questioni proposte vi è stata rinuncia da parte del Presidente del Consiglio dei ministri;

che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 100 del 2017, n. 137 e n. 27 del 2016).

Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Giancarlo CORAGGIO, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA