Ordinanza 292/2016 (ECLI:IT:COST:2016:292)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: DE PRETIS
Camera di Consiglio del 07/12/2016;    Decisione  del 07/12/2016
Deposito del 21/12/2016;   Pubblicazione in G. U. 28/12/2016  n. 52
Norme impugnate: Artt. 5, c. 2°, 14, c. 3°, e 28, c. 1°, della legge della Regione Liguria 04/02/2013, n. 3.
Massime:  39136 
Massime:  39136 
Atti decisi: ric. 46/2013

Massima n. 39136
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Estensione dell'ambito di applicazione della DIA alternativa e introduzione del silenzio assenso sull'istanza di accertamento di conformità in sanatoria - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per sopravvenuta rinuncia al ricorso, con riferimento a tutte le censure in esso avanzate, accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 14, comma 3, e 28, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 3 del 2013 (i primi due modificativi, rispettivamente, degli artt. 28, comma 2, e 43, comma 5, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008), promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. s), e terzo, Cost., in relazione agli artt. 22, comma 3, e 36, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001.

Ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all'impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria  04/02/2013  n. 3  art. 5  co. 2
legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 28  co. 2
legge della Regione Liguria  04/02/2013  n. 3  art. 14  co. 3
legge della Regione Liguria  06/06/2008  n. 16  art. 43  co. 5
legge della Regione Liguria  04/02/2013  n. 3  art. 28  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 22  co. 3
decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. false  art. 36  co. 1
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 292

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, 14, comma 3, e 28, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 marzo 2013, depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 ed iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2013.

Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nella camera di consiglio del 7 dicembre 2016 il Giudice relatore Daria de Pretis.


Ritenuto che, con ricorso depositato in cancelleria il 20 marzo 2013 (iscritto al n. 46 del registro ricorsi 2013), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 5, comma 2, l’art. 14, comma 3, e l’art. 28, comma 1, della legge della Regione Liguria 4 febbraio 2013, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l’esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico)»;

che l’art. 5, comma 2, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013, introduce la parola «alternativamente» nell’art. 23, comma 2, della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia), riguardante gli interventi realizzabili mediante DIA alternativa al permesso di costruire;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’art. 5, comma 2, rendendo alternativi i presupposti della DIA previsti dall’art. 23, comma 2, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008, amplierebbe l’ambito di applicazione della DIA alternativa al permesso di costruire, in contrasto con la norma statale di principio di cui all’art. 22, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con conseguente violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione;

che l’art. 14, comma 3, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013 aggiunge un periodo nell’art. 43, comma 5, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 (riguardante l’accertamento di conformità per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla SCIA e per gli interventi di restauro e risanamento conservativo eseguiti in assenza o in difformità dalla DIA obbligatoria), introducendo un’ipotesi di silenzio-assenso;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, tale norma contrasterebbe con l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, che prevede invece il silenzio-rigetto, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.;

che l’art. 28, comma 1, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013, stabilisce che «[l]e disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti delle istanze di permesso di costruire, delle SCIA e delle DIA già presentate e dei procedimenti edilizi e sanzionatori già avviati alla data di sua entrata in vigore, salva la facoltà dell’interessato di richiedere l’applicazione delle nuove disposizioni in quanto più favorevoli»;

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo la Regione renderebbe ancora applicabili alcune disposizioni della legge della Regione Liguria 5 aprile 2012, n. 9, abrogate dalla stessa legge reg. Liguria n. 3 del 2013 e impugnate dallo Stato con il ricorso reg .ric. n. 95 del 2012, ragion per cui contro l’art. 28, comma 1, vengono riproposte le censure già contenute in tale ricorso;

che nel giudizio si è costituita la Regione Liguria, con atto depositato il 29 aprile 2013, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili ovvero non fondate;

che, come illustrato dalla Regione resistente in una memoria depositata il 17 settembre 2013, l’art. 43, comma 5, della legge reg. Liguria n. 16 del 2008 è stato modificato dall’art. 16, comma 2, della legge della Regione Liguria 14 maggio 2013, n. 14 (Disposizioni di adeguamento e modifica della normativa regionale), che ha sostituito il silenzio-assenso con il silenzio-rigetto, e l’art. 17, comma 1, della legge reg. Liguria n. 14 del 2013 ha introdotto il seguente comma 1-bis nell’art. 28 della legge reg. Liguria n. 3 del 2013: «1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica nei confronti dei procedimenti aventi ad oggetto il certificato di agibilità di cui all’articolo 37 della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 43, comma 8, e 49, comma 5, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.»;

che, quanto all’art. 5, comma 2, della legge reg. Liguria n. 3 del 2013, la Regione ha affermato la coerenza della norma regionale rispetto alla disciplina statale di principio.

Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto notificato alla Regione resistente l’8 novembre e depositato in cancelleria il 15 novembre 2016, ha rinunciato al ricorso reg. ric. n. 46 del 2013, con riferimento a tutte le censure in esso avanzate, sulla base della delibera adottata dal Consiglio dei ministri il 27 ottobre 2016;

che, con atto depositato il 14 novembre 2016, la Regione Liguria ha accettato la rinuncia;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia del ricorrente all’impugnazione in via principale, accettata dal resistente costituito, determina l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 dicembre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Daria de PRETIS, Redattore

Carmelinda MORANO, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2016.

Il Cancelliere

F.to: Carmelinda MORANO