Ordinanza 284/2014 (ECLI:IT:COST:2014:284)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: CRISCUOLO - Redattore: LATTANZI
Udienza Pubblica del 02/12/2014;    Decisione  del 03/12/2014
Deposito del 17/12/2014;   Pubblicazione in G. U. 24/12/2014  n. 53
Norme impugnate: Art. 17, c. 4°, lett. c), del decreto-legge 24/01/2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1°, della legge 24/03/2012, n. 27.
Massime:  38210 
Massime:  38210 
Atti decisi: ric. 84/2012

Massima n. 38210
Titolo
Energia - Disciplina della rete di distribuzione di carburanti - Divieto per i comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili - Ricorso della Provincia di Trento - Rinuncia al ricorso - Richiesta di rinvio per verificare se la rinuncia verrà accettata - Rinvio a nuovo ruolo.

Testo

È rinviata a nuovo ruolo la causa relativa alla questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 117, quarto comma, Cost., 9, numero 3) e 16 dello statuto trentino, al d.P.R n. 1017 del 1978, all'art. 15 del d.P.R. n. 526 del 1987, e 2 del d.lgs. n. 266 del 1992 - dell'art. 17, comma 4, lett. c), del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) - che prevede il divieto per i Comuni di rilasciare ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili. A seguito della sentenza n. 183 del 2012, la Provincia autonoma di Trento ha rinunciato al ricorso, relativamente alla norma censurata, e ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso per verificare se la rinuncia verrà accettata da controparte; la difesa erariale ha aderito alla richiesta di rinvio.

- Per la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, commi 3 e 4, del d.l. n. 98 del 2011, v. la citata sentenza n. 183/2012.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge  24/01/2012  n. 1  art. 17  co. 4
legge  24/03/2012  n. 27

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 4
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  n. 3
statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica  31/07/1978  n. false
decreto del Presidente della Repubblica  19/11/1987  n. false  art. 15
decreto legislativo  16/03/1992  n. false  art. 2


Pronuncia

ORDINANZA N. 284

ANNO 2014


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, promosso dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso notificato il 25 maggio 2012, depositato in cancelleria il 29 maggio 2012 ed iscritto al n. 84 del registro ricorsi 2012.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 2 dicembre 2014 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma di Trento e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 25 maggio 2012 e depositato il successivo 29 maggio (reg. ric. n. 84 del 2012), la Provincia autonoma di Trento ha promosso questioni di legittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 17, comma 4, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, in riferimento all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, agli artt. 9, numero 3), e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), al d.P.R. 31 luglio 1978, n. 1017 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati), all’art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e all’art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento);

che, a seguito della sentenza n. 183 del 2012 di questa Corte, avente ad oggetto l’art. 28, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, la Provincia autonoma ha rinunciato al ricorso, limitatamente all’impugnazione dell’art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012;

che la ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione del ricorso, per consentire l’accettazione della rinuncia;

che l’Avvocatura generale dello Stato ha aderito alla richiesta di rinvio.

Considerato che le parti sollecitano un rinvio della trattazione del ricorso, per verificare se la rinuncia della ricorrente verrà accettata;

che, impregiudicata ogni altra questione, appare opportuno accogliere l’istanza.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione delle questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’art. 35, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27;

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 2014.

F.to:

Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2014.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella Paola MELATTI