Ordinanza 246/2016 (ECLI:IT:COST:2016:246)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: GROSSI - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del 19/10/2016;    Decisione  del 19/10/2016
Deposito del 22/11/2016;   Pubblicazione in G. U. 30/11/2016  n. 48
Norme impugnate: Art. 1, c. 3°, della legge della Regione autonoma Sardegna 28/06/2013, n. 15.
Massime:  39237  39238 
Massime:  39237  39238 
Atti decisi: ord. 135/2015

Massima n. 39237 Massima successiva
Titolo
Comuni, Province, Città metropolitane - Norme transitorie della Regione Sardegna in materia di riordino delle Province - Nomina di commissari straordinari per le Province "ordinarie", tra cui quella del Medio Campidano, soppresse in esito a referendum abrogativo - Denunciata violazione della riserva di legge regionale "rinforzata" statutariamente prevista per la modifica delle circoscrizioni e funzioni provinciali - Denunciata "abbreviazione" del mandato degli organi elettivi provinciali - Individuazione non pertinente (o comunque perplessa) dell'oggetto della prima questione ed incompleta valutazione del quadro normativo di riferimento della seconda - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili le due connesse questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento, rispettivamente, all'art. 43, secondo comma, dello statuto speciale per la Sardegna, ed agli artt. 1, 48 e 51 Cost. - aventi ad oggetto l'art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013, nella parte in cui prevede che, per le province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6 maggio 2012 (tra cui quella del Medio Campidano, ricorrente nel giudizio a quo), sono nominati commissari straordinari che assicurano la continuità delle funzioni già svolte dalle medesime province e predispongono gli atti necessari per le procedure conseguenti alla adottanda legge regionale di riforma organica degli enti locali. In ordine alla prima questione - proposta per violazione della riserva di legge regionale "rinforzata" prevista dal parametro statutario per la modifica delle circoscrizioni e delle funzioni (e dunque anche per la soppressione) delle province sarde - risulta non pertinente, o comunque perplessa, l'individuazione del correlativo oggetto, poiché il rimettente si limita ad adombrare una sorta di illegittimità derivata della disposizione censurata, consequenziale alla «illegittimità costituzionale dell'abrogazione referendaria della legge [regionale] n. 9 del 2001, istitutiva degli enti provinciali, tra i quali la Provincia del Medio Campidano», ma omette di prendere in esame, e di sottoporre al vaglio della Corte, il contesto normativo (legge reg. Sardegna n. 20 del 1957) e procedimentale (specificamente inerente alla ricordata procedura referendaria del 6 maggio 2012) direttamente dal quale - e non già dalla norma censurata - discende la soppressione di tutte le province "ordinarie" (ossia, non previste dallo statuto), tra cui quella del Medio Campidano. In ordine alla seconda questione - sollevata denunciando la "abbreviazione" del mandato degli organi elettivi della medesima provincia rispetto alla loro scadenza naturale (15 maggio 2015) - risulta incompleta la valutazione del quadro normativo di riferimento, poiché il giudice a quo non tiene conto della precedente legge reg. Sardegna n. 11 del 2012, ai sensi del cui art. 1, comma 3, gli organi in carica delle province destinate a soppressione per via referendaria erano già stati trasformati in organi di mera gestione provvisoria, con scadenza al «28 febbraio 2013», prorogata al «30 giugno 2013» dalla successiva legge regionale n. 5 del 2013.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna  28/06/2013  n. 15  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna  art. 43  co. 2
Costituzione  art. 1
Costituzione  art. 48
Costituzione  art. 51

Massima n. 39238 Massima precedente
Titolo
Thema decidendum - Richiesta di restituzione degli atti per ius superveniens - Sussistenza di profili di manifesta inammissibilità delle questioni - Rigetto della richiesta.

Testo
In ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Sardegna n. 15 del 2013, la presenza di profili di manifesta inammissibilità, logicamente preliminari in quanto attinenti ai termini delle questioni, impedisce di accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione, di restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rilevanza e non manifesta infondatezza, alla luce dello ius superveniens, modificativo della normativa denunciata, recato dalla legge reg. Sardegna n. 2 del 2016 (Precedente citato: ordinanza n. 289 del 2006).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna  28/06/2013  n. 15  art. 1  co. 3


Pronuncia

ORDINANZA N. 246

ANNO 2016


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Alessandro CRISCUOLO, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), promosso dal Consiglio di Stato, sezione quinta, nel procedimento vertente tra T. F. ed altri e la Regione autonoma Sardegna ed altro, con ordinanza del 14 aprile 2015, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell’anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di T. F. ed altri e della Regione autonoma Sardegna;

udito nell’udienza pubblica del 19 ottobre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli;

uditi gli avvocati Marcello Cecchetti per T. F. ed altri e Massimo Luciani per la Regione autonoma Sardegna.


Ritenuto che – nel corso di un giudizio amministrativo promosso da T. F., quale Presidente della Provincia del Medio Campidano, dalla Provincia stessa e dall’Unione delle Province Sarde, avverso la delibera della Giunta regionale della Sardegna 2 luglio 2013 n. 25/10, e successivo decreto attuativo, di nomina di un commissario straordinario per la suddetta Provincia – il Consiglio di Stato, sezione quinta, adito in sede di impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva escluso la legittimazione ad agire dei ricorrenti, ha reputato, viceversa, rilevante al fine di decidere, ed ha per ciò sollevato, con l’ordinanza in epigrafe, due connesse questioni incidentali di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), nella parte in cui prevede che, nelle province soppresse a seguito dei referendum abrogativi svoltisi il 6 maggio 2012 e del relativo decreto del Presidente della Regione 25 maggio 2012, n. 73 (tra cui, appunto, quella del Medio Campidano), sono nominati commissari straordinari che assicurano, medio tempore, «la continuità dell’espletamento delle funzioni già svolte dalle province» e predispongono, entro sessanta giorni dall’insediamento, gli atti necessari per le procedure conseguenti alla successiva adottanda legge di riforma organica degli enti locali;

che, secondo il Consiglio rimettente, la disposizione denunciata violerebbe, infatti, per un verso, l’art. 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), per il quale solo con legge atipica e “rafforzata”, e non con legge ordinaria, potrebbero essere modificate le circoscrizioni e le funzioni – e quindi anche disposta la soppressione – delle province (non solo “storiche” ma anche “ordinarie”); e contrasterebbe, per altro verso, con gli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione, introducendo una illegittima causa di scioglimento anticipato della Provincia del Medio Campidano e, quindi, una inammissibile interruzione dell’ordinaria durata del mandato dei suoi organi elettivi, destinati a scadere regolarmente entro il 15 maggio 2015;

che si sono costituite, con congiunta memoria, in questo giudizio, tutte le parti ricorrenti (ed appellanti) nel giudizio a quo, aderendo alla prospettazione del Consiglio di Stato;

che è, altresì, intervenuta la Regione autonoma Sardegna, la quale, in via preliminare, ha concluso per l’inammissibilità delle questioni sollevate per omessa specifica indicazione del correlativo oggetto e per difetto di motivazione sulla loro rilevanza e non manifesta infondatezza. E subordinatamente, nel merito, ne ha sostenuto la non fondatezza, sul rilievo che – nella ipotesi di cessazione del mandato conseguente alla “soppressione” dell’ente provinciale determinatasi per effetto della volontà referendaria (dal rimettente erroneamente comparata a quella di “abbreviazione” del mandato elettivo, di cui alla sentenza di questa Corte n. 48 del 2003, non pertinentemente richiamata) – sarebbe proprio l’ordinaria prosecuzione del mandato elettorale delle amministrazioni provinciali soppresse per via referendaria ad essere lesiva del principio di sovranità popolare e della libertà di voto, di cui agli evocati parametri costituzionali;

che, nell’imminenza della udienza di discussione, gli istanti hanno depositato memoria per replicare alle eccezioni della controparte e la Regione ha presentato altra memoria, contenente anche istanza di restituzione degli atti al giudice a quo, per intervenuta modifica della normativa denunciata ad opera della sopravvenuta legge della Regione autonoma Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 (Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna).

Considerato che − nel motivare il contrasto del censurato art. 1, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 15 del 2013 con gli evocati parametri statutari e costituzionali – il Consiglio di Stato si limita ad adombrarne (in consonanza con la prospettazione dei ricorrenti) una sorta di “illegittimità derivata”, consequenziale alla «illegittimità costituzionale dell’abrogazione referendaria della legge n. 9 del 2001, istitutiva degli enti provinciali, tra i quali la Provincia del Medio Campidano», ma omette poi, del tutto, di prendere in esame, e di sottoporre al vaglio di questa Corte, il contesto normativo (legge della Regione autonoma Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante «Norme in materia di referendum popolare regionale») e procedimentale (specificamente inerente alla ricordata procedura referendaria del 6 maggio 2012), direttamente dal quale – e non già dalla norma censurata – discende la soppressione di tutte le province “ordinarie” (id est di quelle non previste dallo Statuto di autonomia), tra cui, appunto, la Provincia ricorrente;

che inoltre, nell’ascrivere alla norma impugnata l’effetto di “abbreviazione” del mandato degli organi elettivi della Provincia del Medio Campidano, il giudice a quo non tiene conto della precedente legge della Regione Sardegna 25 maggio 2012, n. 11 (Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche della legge regionale n. 10 del 2011), ai sensi del cui art. 1, comma 3, gli organi in carica − delle province destinate (come quella della quale si tratta) ad essere soppresse all’esito dei referendum abrogativi − erano già stati trasformati in organi di mera gestione provvisoria, con scadenza al «28 febbraio 2013», prorogata «al 30 giugno 2013» dalla legge 27 febbraio 2013, n. 5 (Proroga dei termini di cui all’articolo 1 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 11, recante “Norme sul riordino generale delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale n. 10 del 2011”);

che, pertanto, entrambe le questioni sollevate sono manifestamente inammissibili: la prima, per non pertinente, o comunque perplessa, individuazione del correlativo oggetto e, la seconda, per incompleta valutazione del quadro normativo di riferimento;

che i rilevati profili di manifesta inammissibilità, logicamente preliminari in quanto attinenti ai termini delle questioni, impediscono di accogliere la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione, di restituzione degli atti al giudice a quo per nuovo esame della rispettiva rilevanza e non manifesta infondatezza, alla luce dello ius superveniens di cui alla citata legge regionale n. 2 del 2016 (ordinanza n. 289 del 2006).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Sardegna 28 giugno 2013, n. 15 (Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province), sollevate – in riferimento, rispettivamente, all’articolo 43, secondo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) ed agli articoli 1, 48 e 51 della Costituzione – dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 2016.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2016.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA