Ordinanza 203/2017 (ECLI:IT:COST:2017:203)
Giudizio: GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente: GROSSI - Redattore: CAROSI
Udienza Pubblica del 04/07/2017;    Decisione  del 04/07/2017
Deposito del 14/07/2017;   Pubblicazione in G. U. 19/07/2017  n. 29
Norme impugnate: Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25/03/2015.
Massime:  39437 
Massime:  39437 
Atti decisi: confl. enti 8/2015
Correzione di errore materiale: v. ordinanza di correzione di errore materiale n. 2017/226

Massima n. 39437
Titolo
Energia - Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi - Titolo concessorio unico - Modalità di conferimento e di partecipazione al relativo procedimento - Disciplina recata dal decreto del ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Basilicata - Denunciata violazione del principio di leale collaborazione - Sopravvenuto annullamento del decreto impugnato, per effetto di dichiarazione di non spettanza della sua adozione senza adeguato coinvolgimento delle Regioni - Inammissibilità del conflitto.

Testo
È dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Basilicata - in relazione al principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. - avverso il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015, disciplinante le modalità di conferimento del titolo unico minerario e la partecipazione delle Regioni al relativo procedimento. L'impugnato d.m. è stato annullato dalla sentenza n. 198 del 2017, la quale - dopo aver escluso la possibilità di estendere le censure al sopravvenuto decreto ministeriale del 7 dicembre 2016 - ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare il decreto ministeriale del 25 marzo 2015 senza adeguato coinvolgimento delle Regioni. (Precedenti citati: sentenza n. 198 del 2017, che ha annullato il d.m. 25 marzo 2015; ordinanza n. 248 del 1988, sulla inammissibilità del conflitto intersoggettivo per sopravvenuto annullamento dell'atto impugnato).
Atti oggetto del giudizio
 25/03/2015

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 120


Pronuncia

ORDINANZA N. 203

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), promosso dalla Regione Basilicata con ricorso notificato il 3 luglio 2015, depositato in cancelleria il 23 luglio 2015 ed iscritto al n. 8 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico;

udito nell’udienza pubblica del 4 luglio 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l’avvocato Anna Carmen Possidente per la Regione Basilicata e l’avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministro dello sviluppo economico.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 luglio 2015, depositato il 23 luglio 2015 ed iscritto al reg. confl. enti n. 8 del 2015, la Regione Basilicata ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 maggio 2015, n. 103, in quanto lesivo del principio di leale collaborazione di cui all’articolo 120 della Costituzione;

che, secondo la ricorrente, il decreto ministeriale permetterebbe il rilascio di titoli concessori unici a chi non sia già munito di altro titolo minerario o abbia già avviato il procedimento per ottenerlo, mentre l’art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – di cui il decreto impugnato è attuativo, tanto consentirebbe solo a seguito dell’adozione del piano delle aree, subordinata all’intesa con la Conferenza unificata (comma 1-bis, come sostituito dall’art. 1, comma 554, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», successivamente abrogato dall’art. 1, comma 240, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»);

che, in mancanza di detto piano, quanto disposto dal decreto ministeriale in ordine al rilascio di nuovi titoli concessori unici sacrificherebbe le prerogative che la Regione potrebbe far valere in sede di Conferenza unificata;

che, inoltre, ai sensi dell’art. 3, comma 12, del decreto impugnato, l’intesa prevista dall’art. 38, comma 6, lettera b), del d.l. n. 133 del 2014 per il riconoscimento del titolo concessorio unico verrebbe acquisita in sede di conferenza di servizi – in tal modo confondendosi con il parere o con il nulla osta, nonostante la natura politica e non tecnica – e senza i crismi che la devono connotare alla stregua della giurisprudenza costituzionale in tema di attrazione in sussidiarietà, fattispecie integrata nel caso in esame;

che, pertanto, la ricorrente conclude nel senso che venga dichiarato che non spetta allo Stato, e per esso al Ministro dello sviluppo economico, disporre il rilascio del titolo concessorio unico senza il coinvolgimento regionale attraverso l’intesa;

che con atto depositato l’11 agosto 2015 si sono costituiti in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dello sviluppo economico, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il conflitto sia dichiarato inammissibile o, comunque, infondato;

che, anzitutto, i resistenti negano che il decreto impugnato consenta il rilascio di titoli concessori unici o la conversione di quelli precedenti prima dell’adozione del piano delle aree, costituendo, pertanto, puntuale attuazione dell’art. 38 del d.l. n. 133 del 2014;

che, conseguentemente, esso non realizzerebbe un’autonoma lesione delle prerogative regionali, con conseguente inammissibilità del conflitto;

che peraltro, secondo i resistenti, anche a condividere l’assunto della ricorrente, il coinvolgimento regionale nel rilascio dei titoli minerari sarebbe assicurato dall’art. 3, commi 2 e 14, del decreto ministeriale, per quanto riguarda le attività sulla terraferma, onde, comunque, l’infondatezza del conflitto;

che, in prossimità dell’udienza, i resistenti hanno depositato una memoria illustrativa;

che, nelle more del giudizio, è sopravvenuta la sostituzione, con contestuale abrogazione, del decreto impugnato ad opera del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale).

Considerato che, con la sentenza n. 170 del 2017 – dopo aver escluso la legittimazione passiva del Ministro dello sviluppo economico nel giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalle Regioni, nonché la possibilità di estendere al sopravvenuto decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 dicembre 2016 (Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale) le censure rivolte all’impugnato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) – questa Corte ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso al Ministero dello sviluppo economico adottare quest’ultimo decreto senza adeguato coinvolgimento delle Regioni;

che, per l’effetto, il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 è stato annullato;

che, pertanto, il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Basilicata in relazione al citato decreto ministeriale è inammissibile (ordinanza n. 248 del 1988).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione promosso con il ricorso indicato in epigrafe dalla Regione Basilicata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, in relazione al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2015 (Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Aldo CAROSI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA