Ordinanza 163/2017 (ECLI:IT:COST:2017:163)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: GROSSI - Redattore: PROSPERETTI
Camera di Consiglio del 07/06/2017;    Decisione  del 07/06/2017
Deposito del 11/07/2017;   Pubblicazione in G. U. 19/07/2017  n. 29
Norme impugnate: Art. 1, c. 3°, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 01/06/2016, n. 9, nella parte in cui aggiunge il c. 10° ter all'art. 36 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31/03/2006, n. 6.
Massime:  39496 
Massime:  39496 
Atti decisi: ric. 47/2016

Massima n. 39496
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Funzioni di educatore professionale sanitario - Possibilità di svolgimento anche per le figure professionali prive dei requisiti e dei titoli di studio richiesti dal regolamento del ministro della sanità n. 520 del 1990 - Ricorso del Governo - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso accettata dalla Regione costituita in giudizio - il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 2016, nella parte in cui ha aggiunto il comma 10-ter all'art. 36 della legge regionale n. 6 del 2006, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 4 e 5 dello statuto speciale e 117, terzo comma, Cost. (Nella specie, la rinuncia è motivata da sopravvenuta abrogazione della norma oggetto di censura).

Ai sensi dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina l'estinzione del processo.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  01/06/2016  n. 9  art. 1  co. 3
legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  31/03/2006  n. 6  art. 36  co. 10

Parametri costituzionali
statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 4
statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 5
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  art. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 163

ANNO 2017


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Paolo GROSSI; Giudici : Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9 (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nella parte in cui aggiunge il comma 10-ter all’art. 36 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-10 agosto 2016, depositato in cancelleria il 10 agosto 2016 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2016.

Visto l’atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti.


Ritenuto che, con ricorso notificato il 5-10 agosto 2016, depositato in cancelleria il 10 agosto 2016 ed iscritto al n. 47 del registro ricorsi 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in riferimento agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) e all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, l’art. 1, comma 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 1° giugno 2016, n. 9 (Modifiche all’articolo 36 della legge regionale 6/2006, in materia di operatori del sistema integrato di interventi e servizi sociali), nella parte in cui aggiunge il comma 10-ter all’art. 36 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

che, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il censurato comma 10-ter, estendendo la possibilità di svolgere le funzioni di educatore professionale sanitario anche a figure professionali che non possiedono i requisiti e i titoli di studio richiesti dal decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), si porrebbe in contrasto con un principio fondamentale della legislazione statale in materia stabilito dal detto decreto, violando, così, sia gli artt. 4 e 5 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo cui la potestà legislativa attribuita alla Regione in materia di igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali, deve svolgersi in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; sia l’articolo 117, comma terzo, della Costituzione, che attribuisce allo Stato la determinazione dei principi fondamentali nella materia della tutela della salute;

che, con atto depositato il 14 settembre 2016, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, chiedendo che le censure proposte con il ricorso introduttivo del presente giudizio siano dichiarate inammissibili e, comunque, infondate, sulla base delle ragioni che la parte si è riservata di illustrare con successiva memoria.

Considerato che, con atto del 9 maggio 2017, notificato alla Regione resistente il 10 maggio 2017 e depositato in data 17 maggio 2017, il Presidente del Consiglio dei ministri, preso atto che la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con l’art. 9 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019), ha abrogato l’impugnato comma 10-ter dell’art. 36 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ha dichiarato, in conformità alla delibera del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2017, di rinunciare al ricorso;

che, con atto depositato in data 1° giugno 2017, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in conformità alla delibera della Giunta regionale in pari data, n. 1007, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso;

che, ai sensi dell’art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, la rinuncia al ricorso, accettata dalla parte costituita, determina l’estinzione del processo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2017.

F.to:

Paolo GROSSI, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2017.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA