Ordinanza 201/2013 (ECLI:IT:COST:2013:201)
Giudizio: GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente: GALLO - Redattore: CASSESE
Camera di Consiglio del 03/07/2013;    Decisione  del 03/07/2013
Deposito del 17/07/2013;   Pubblicazione in G. U. 24/07/2013  n. 30
Norme impugnate: Ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato dei promotori del referendum propositivo contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta.
Massime:  37239 
Massime:  37239 
Atti decisi: confl. pot. amm. 6/2013

Massima n. 37239
Titolo
Referendum - Legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33, in materia di gestione dei rifiuti, approvata a seguito di referendum propositivo - Questione di legittimità costituzionale in via principale della suddetta legge promossa dal Governo con il ricorso n. 9/13 - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comitato dei promotori del referendum propositivo contro il Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Regione Valle d'Aosta - Denunciata vanificazione del risultato della consultazione popolare già avvenuta per mezzo di un controllo 'ex post' della legge referendaria - Richiesta alla Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Presidente del Consiglio dei ministri, proporre il ricorso in via principale n. 9/13 per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 e conseguentemente di annullare il medesimo atto - Difetto dei requisiti soggettivo e oggettivo per la proposizione del conflitto - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dai promotori della proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo e approvata con la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, "Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti"), nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione da parte di quest'ultimo della questione di legittimità costituzionale della suddetta legge regionale, per asserito improprio esercizio del potere conferitogli dall'art. 127, primo comma, Cost. e pretesa lesione delle attribuzioni statutarie del comitato promotore. Non sussiste il requisito soggettivo del conflitto in quanto i promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo non sono equiparabili agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato, ma vanno assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati. Difetta, inoltre, anche il requisito oggettivo, perché la lesione lamentata dai ricorrenti, peraltro determinata dalla mera proposizione, da parte dello Stato, del ricorso nei confronti della legge, si è verificata in una fase successiva alla celebrazione del referendum ed alla conseguente promulgazione della legge, sicché non è configurabile una specifica prerogativa del comitato promotore costituzionalmente garantita nei confronti del Governo in relazione alla sua potestà di impugnazione delle leggi regionali.

- Sul requisito soggettivo, con riferimento ai promotori di referendum regionali, v. la citata sentenza n. 69/1978 e le citate ordinanze n. 479/2005 e n. 82/1978.

- Sul requisito oggettivo, in relazione a consultazioni referendarie di tipo abrogativo, v. la citata ordinanza n. 9/1997 e, in riferimento a referendum riguardanti il distacco dei Comuni da una Regione, v. da ultimo, le citate ordinanze n. 11/2011 e n. 264/2010.

Atti oggetto del giudizio
 21/01/2013  9

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 127  co. 1
statuto regione Valle d'Aosta  art. 15

Altri parametri e norme interposte
legge  11/03/1953  n. false  art. 37  co. 3
legge  11/03/1953  n. false  art. 37  co. 4


Pronuncia

ORDINANZA N. 201

ANNO 2013


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Franco GALLO; Giudici : Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposizione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, del ricorso in via principale, iscritto al n. 9 del registro ricorsi 2013, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”), promosso da Fabrizio Roscio ed altri nella qualità di promotori della proposta di legge di iniziativa popolare, che, sottoposta a referendum propositivo, è stata tradotta nella suddetta legge regionale, con ricorso depositato in cancelleria il 22 aprile 2013 ed iscritto al n. 6 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2013, fase di ammissibilità.

Udito nella camera di consiglio del 3 luglio 2013 il Giudice relatore Sabino Cassese.


Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 aprile 2013, Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré – nella qualità di promotori della proposta di legge di iniziativa popolare approvata con la legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”) – hanno sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento alla proposizione da parte di quest’ultimo della questione di legittimità costituzionale della suddetta legge regionale n. 33 del 2012;

che la legge regionale n. 33 del 2012 è stata adottata a seguito di referendum propositivo, previsto, in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, dagli articoli 12 e seguenti della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);

che, sotto il profilo soggettivo, i ricorrenti ritengono di essere pienamente legittimati a sollevare il conflitto, «analogamente a quanto costantemente riconosciuto [dalla Corte] per i comitati promotori di referendum abrogativi di legge» di cui all’art. 75 Cost., sia perché il comitato promotore di cui fanno parte i ricorrenti, «in quanto frazione qualificata, nella sua funzione legislativa, del popolo inteso come potere dello Stato», sarebbe «l’unico organo abilitato a dichiarare definitivamente, nell’ambito del procedimento legislativo in questione, la volontà di questo potere»; sia perché, «se lo scopo precipuo del conflitto di attribuzioni è – nella sostanza – la conservazione dell’equilibrio fra i diversi poteri e fra i soggetti che compongono l’intelaiatura istituzionale della Repubblica, appare naturale e conseguente che al popolo, e in questo caso al corpo elettorale della Regione Valle d’Aosta nella sua veste di legislatore in sede referendaria propositiva (id est legislativa), non possa essere negata la possibilità di far valere in questa sede le proprie ragioni»;

che, sotto il profilo oggettivo, i ricorrenti sostengono che non spetta al Consiglio dei ministri proporre, ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale della legge regionale n. 33 del 2012, essendo tale legge stata approvata mediante referendum propositivo, secondo la procedura di cui agli articoli 12 e seguenti della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 19 del 2003;

che – sostengono i ricorrenti – dovrebbe applicarsi, anche in riferimento alle leggi regionali approvate con tale procedura, «il principio generale che prescrive che il vaglio di costituzionalità su un quesito [referendario] di valenza legislativa sia obbligatoriamente esaminato dal giudice di costituzionalità preventivamente e non già successivamente al voto popolare»;

che, sempre ad avviso dei ricorrenti, l’applicazione di tale «principio generale» all’ipotesi in esame si giustificherebbe in quanto, «proprio per impedire la possibile effettuazione di consultazioni popolari […] su determinazioni potenzialmente incostituzionali», la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha affidato il compito di valutare l’ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare alla Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare, «organismo altamente qualificato e nominato in condizioni di imparzialità politica», senza che il Governo abbia mai eccepito la illegittimità costituzionale dell’art. 40 della legge regionale n. 19 del 2003, che prevede tale «filtro»;

che, inoltre, – essendo state pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione sia la proposta di legge di iniziativa popolare, sia la decisione di ammissibilità assunta a riguardo dalla menzionata Commissione, sia, infine, la notizia della indizione del referendum propositivo – il Governo «non era […] ignaro del procedimento in questione» e quindi «avrebbe potuto (in termini di “leale cooperazione” [si dovrebbe] piuttosto dire “dovuto”) intervenire rappresentando tempestivamente le proprie obiezioni di fronte all’organo di garanzia statutaria in sede regionale […] sia direttamente, sia utilizzando come tramite lo stesso Presidente della Regione nella sua veste di Prefetto, quale rappresentante dello Stato nella Regione»;

che ne conseguirebbe – secondo i ricorrenti – che il Governo, proponendo ricorso in via principale contro la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 33 del 2012, avrebbe esercitato in modo improprio il potere ad esso conferito dall’art. 127, primo comma, Cost. e, in tal modo, leso le attribuzioni di rilievo costituzionale del comitato promotore, garantite dall’art. 15 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta.

Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell’esistenza o meno della «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», valutando, in particolare, se sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato;

che il requisito soggettivo non sussiste;

che, secondo l’orientamento di questa Corte, i promotori di un referendum regionale «non sono equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», ma vanno «assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati» (sentenza n. 69 del 1978; ordinanze n. 479 del 2005 e n. 82 del 1978);

che, per le medesime ragioni, il requisito soggettivo non sussiste quando il conflitto sia stato sollevato dai promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo si sensi degli artt. 12 e seguenti della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste n. 19 del 2003;

che, circa il requisito oggettivo, questa Corte ha stabilito, con riguardo alle consultazioni referendarie dirette ad abrogare leggi statali (art. 75 Cost.), che la «assimilazione» degli elettori sottoscrittori di una richiesta di referendum – dei quali i promotori sono competenti a dichiarare la volontà in sede di conflitto – «ad un “potere dello Stato” […] trova il suo naturale limite nella conclusione del procedimento referendario», che si esaurisce «con la proclamazione dei risultati e l’abrogazione delle disposizioni oggetto di referendum» (ordinanza n. 9 del 1997); e, con riguardo a conflitti sollevati da promotori di referendum riguardanti il distacco dei Comuni da una Regione (art. 132 Cost.), che manca il requisito oggettivo se i ricorrenti lamentano «la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum» (da ultimo, ordinanze n. 11 del 2011 e n. 264 del 2010);

che, analogamente, anche nell’ipotesi di consultazione referendaria a carattere propositivo – come quella prevista, in attuazione dell’art. 15 dello Statuto speciale, dagli artt. 12 e seguenti della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell’iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell’articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale) – in sede di conflitto il requisito oggettivo deve ritenersi assente quando i promotori di una proposta di legge di iniziativa popolare sottoposta a referendum propositivo lamentano la lesione di proprie prerogative unicamente in riferimento a fasi successive alla conclusione del procedimento referendario e alla conseguente promulgazione della legge oggetto di referendum;

che, pertanto, nel caso di specie, difetta anche il requisito oggettivo perché la asserita lesione lamentata dai ricorrenti, peraltro determinata dalla mera proposizione, da parte dello Stato, del ricorso nei confronti della legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”), si è verificata in una fase successiva alla celebrazione del referendum e alla conseguente promulgazione della legge;

che, dunque, nel caso in esame, non è configurabile una specifica prerogativa del comitato promotore costituzionalmente garantita nei confronti del Governo in relazione alla sua potestà di impugnazione delle leggi regionali ai sensi dell’art. 127, primo comma, Cost.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto da Fabrizio Roscio, Marco Grange, Jeanne Cheillon, Anna Gamerro ed Elisa Maria Désandré, in qualità di promotori della proposta di legge di iniziativa popolare approvata con legge della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste 23 novembre 2012, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31, “Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti”), nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 17 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI