Ordinanza 283/2012 (ECLI:IT:COST:2012:283)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: QUARANTA - Redattore: MORELLI
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 05/12/2012
Deposito del 12/12/2012;   Pubblicazione in G. U. 19/12/2012  n. 50
Norme impugnate: Artt. 2, c. 2°, e 3, c. 1°, della legge della Regione Abruzzo 02/12/2011, n. 40.
Massime:  36768 
Massime:  36768 
Atti decisi: ric. 23/2012

Massima n. 36768
Titolo
Opere pubbliche - Norme della Regione Abruzzo - Comitato regionale tecnico amministrativo-Sezione lavori pubblici - Norme per l'organizzazione e il funzionamento - Ricorso del Governo - Asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione - Rinuncia al ricorso in assenza di controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 40 del 2011 (che attribuisce al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori Pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio Superiore dei lavori pubblici), sollevata in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost. per asserita violazione di principi fondamentali statali nelle materie di legislazione concorrente del governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, va dichiarata l'estinzione del processo stante la rinuncia al ricorso in assenza della controparte costituita.

- In senso analogo, v. citate ordinanze n. 122 e n. 98 del 2012, n. 199 del 2009, n. 48 del 2009.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo  02/12/2011  n. 40  art. 2  co. 2
legge della Regione Abruzzo  02/12/2011  n. 40  art. 3  co. 1

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)  co. 23


Pronuncia

ORDINANZA N. 283

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,


ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 40 (Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione Lavori pubblici), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso spedito per la notifica il 3 febbraio 2012, depositato in cancelleria il 13 febbraio 2012, ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2012.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 2012 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.



Ritenuto che, con ricorso notificato il 3 febbraio 2012 e depositato in cancelleria il 13 febbraio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 40, recante “Norme per l’organizzazione e il funzionamento del Comitato Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici”;

che, ad avviso del ricorrente, le disposizioni censurate, attribuendo al Comitato Regionale Tecnico Amministrativo – Sezione Lavori Pubblici le medesime funzioni consultive, per le opere pubbliche di interesse regionale, che la legislazione statale demanda al Comitato Tecnico Amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio Superiore dei lavori pubblici, sarebbero, appunto, invasive della competenza legislativa concorrente dello Stato nelle materie cui possono ricondursi i lavori e le opere pubbliche (governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione);

che la Regione Abruzzo non si è costituita nel presente giudizio;

che, con successivo atto regolarmente notificato alla Regione Abruzzo il 12 ottobre 2012 e depositato in cancelleria il 18 ottobre 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione destinataria dell’impugnazione, la rinuncia al ricorso comporta di per sé − ai sensi dell’articolo 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale − l’estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 122 del 2012, n. 98 del 2012, n. 199 del 2009, n. 48 del 2009).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Mario Rosario MORELLI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI