Sentenza 243/2012 (ECLI:IT:COST:2012:243)
Giudizio: GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: QUARANTA - Redattore: LATTANZI
Udienza Pubblica del ;    Decisione  del 24/10/2012
Deposito del 31/10/2012;   Pubblicazione in G. U. 07/11/2012  n. 44
Norme impugnate: Art. 20, c. 1°, della legge della Regione Toscana 10/10/2011, n. 50.
Massime:  36696 
Massime:  36696 
Atti decisi: ric. 169/2011

Massima n. 36696
Titolo
Acque - Norme della Regione Toscana - Scarico di acque reflue provenienti da agglomerati urbani con oltre 10.000 abitanti in aree sensibili - Mancato conseguimento di determinati obiettivi ambientali - Necessità di trattamenti specifici - Ricorso del Governo - Ius superveniens che abroga la disposizione impugnata - Disposizione medio tempore inattuata - Cessazione della materia del contendere.

Testo

In seguito all'abrogazione della disposizione impugnata, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere della questione di costituzionalità relativa alle norme della Regione Toscana sulla possibilità di derogare al trattamento specifico dello scarico di acque provenienti da agglomerati urbani con oltre 10.000 abitanti in aree sensibili, qualora siano raggiunti determinati obiettivi ambientali.

- Su cessata materia del contendere per ius superveniens, vedi sentenze n. 158 del 2012 e n. 310 del 2011.

Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana  10/10/2011  n. 50  art. 20  co. 1
legge della Regione Toscana  03/03/2010  n. 28

Parametri costituzionali
Costituzione  art. 117  co. 2


Pronuncia

SENTENZA N. 243

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 3, (recte: art. 20, comma 1) della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19 dicembre 2011, depositato in cancelleria il 20 dicembre 2011, ed iscritto al n. 169 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;

udito nell’udienza pubblica del 9 ottobre 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi l’avvocato dello Stato Paolo Marchini per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Toscana.


Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 15 dicembre 2011 e depositato il successivo 20 dicembre (reg. ric. n. 169 del 2011) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 3, (recte: art. 20, comma 1) della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

L’art. 20 della legge reg. n. 50 del 2011 introduce nel corpo della legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento), l’art. 21-quater, recante «Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili».

Il ricorso investe esclusivamente il comma 3 di quest’ultima disposizione normativa, secondo il quale «qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate».

L’art. 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), assoggetta «le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili», ad un trattamento specifico (comma 1), salvo che «la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane» sia «pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l’azoto totale» (comma 2).

Secondo l’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 le aree sensibili devono soddisfare i requisiti dell’art. 106 entro sette anni da quando sono state identificate.

Il ricorrente ritiene che la norma impugnata consenta «che il mancato adeguamento degli scarichi ai parametri qualitativi fissati dal legislatore comunitario e statale si protragga oltre il termine (inderogabile) dei sette anni fissato dalla stessa normativa statale di riferimento».

Essa sarebbe perciò lesiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell’ambiente.

2.– Si è costituita la Regione Toscana, chiedendo che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Infatti, l’art. 75 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), ha abrogato la norma impugnata.

Essa, inoltre, non avrebbe avuto applicazione, poiché il termine di sette anni ivi previsto sarebbe decorso il 2 marzo 2012: le aree sensibili sono state infatti delimitate in Toscana con il piano di tutela delle acque approvato con delibera del Consiglio regionale 25 gennaio 2005, n. 6, pubblicata il 2 marzo 2005.


Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 3, (recte: art. 20, comma 1) della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)», in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La disposizione impugnata aggiunge alla legge della Regione Toscana 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) l’articolo 21-quater, recante «Disposizioni per lo scarico di acque reflue in aree sensibili».

Oggetto del ricorso è il solo comma 3 dell’art. 21-quater, secondo il quale «qualora alla scadenza dei sette anni dall’individuazione dell’area sensibile e del relativo bacino drenante, non sia stato conseguito l’obiettivo di riduzione di cui all’articolo 106, comma 2, del decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre diecimila abitanti equivalenti sono sottoposti al trattamento più spinto di cui al medesimo articolo, comma 1, al fine di garantire il rispetto dei limiti di emissione stabiliti nella tabella 2 dell’allegato 5 alla parte III del medesimo decreto legislativo. A tal fine le province provvedono, ove necessario, ad adeguare le autorizzazioni già rilasciate».

Questa disposizione si collega perciò all’art. 106 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il cui comma 1 assoggetta ad un trattamento specifico le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate come aree sensibili. Il comma 2 consente, invece, di derogare al trattamento specifico, ove sia stato raggiunto un obiettivo di riduzione del carico in ingresso non inferiore al 75% del fosforo totale o dell’azoto totale.

Il ricorrente ritiene che quest’ultimo obiettivo debba essere conseguito entro sette anni dall’identificazione dell’area sensibile, come prescrive l’art. 91, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, e sostiene che la disposizione impugnata, viceversa, avrebbe l’effetto di dilazionare i tempi «oltre quelli previsti dalla legge ordinaria statale». Essa, per tale ragione, avrebbe invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema.

2.– Successivamente alla proposizione del ricorso, la disposizione impugnata è stata abrogata dall’art. 75 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e la difesa regionale ha dichiarato che essa, medio tempore, non ha avuto applicazione.

Come la Regione Toscana ha posto esattamente in rilievo, l’effetto normativo avrebbe potuto prodursi solo a partire dalla scadenza di sette anni dall’individuazione delle aree sensibili, alla quale la Regione ha provveduto, con riferimento all’Arno, con la delibera del Consiglio regionale n. 6 del 25 gennaio 2005, pubblicata il 2 marzo 2005, sicché quando la norma censurata è stata abrogata il settennio non era ancora decorso.

In conformità alla giurisprudenza di questa Corte, perciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere (sentenza n. 158 del 2012; sentenza n. 310 del 2011).


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 20, comma 1, della legge della Regione Toscana 10 ottobre 2011, n. 50, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento” e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”)», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI