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Legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83

Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario.

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 10 gennaio 2020





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l' articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 gennaio 2012, n. 1/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 76 undecies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza);


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 2 aprile 2019;


Considerato quanto segue:


1. La legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed il suo regolamento attuativo, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° ottobre 2001, n. 46/R, rappresentano normative ormai risalenti, che devono essere completamente riviste sia nell’impianto generale, sia in alcuni aspetti di merito;


2. Per quanto riguarda il primo aspetto è necessario, innanzitutto, rendere il testo legislativo coerente con l’articolo 63 dello Statuto includendo in esso tutte le disposizioni, attualmente regolamentari, che disciplinano i procedimenti autorizzatori di competenza dei comuni;


3. Per quanto riguarda i profili di merito, è opportuno:


a) introdurre l'obbligo, a carico dei soggetti che chiedono l'autorizzazione, di allegare alla presentazione della domanda anche l’elenco dei mezzi di soccorso e dei soccorritori;


b) semplificare la procedura per l’utilizzo dei mezzi di soccorso di altri soggetti autorizzati nel caso di momentanea indisponibilità del mezzo, sostituendo l’autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 8, del d.p.g.r. 46/R/2001, con una semplice comunicazione alla commissione di vigilanza e controllo;


c) snellire la composizione della commissione di vigilanza e controllo riducendone il numero dei componenti e semplificare il procedimento di controllo introducendo il metodo delle verifiche a campione;


d) al fine di monitorare l’attuazione della presente legge e della formulazione di osservazioni e proposte è istituito un organismo collegiale a composizione mista rappresentativa degli attori del sistema territoriale di soccorso.


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statali e dall’associazione italiana della Croce Rossa, di cui al Sito esternodecreto legislativo 28 settembre 2012, n.178 (Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa “CRI”, a norma dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ).
2. Tutti i soggetti, ivi compresi quelli che non devono essere autorizzati di cui al comma 1, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6.
Art. 2
Autorizzazione alle attività di trasporto sanitario di soccorso
1. L’autorizzazione è rilasciata dal comune con riferimento alle seguenti tipologie di attività:
a) trasporto sanitario di soccorso di base mediante autoambulanza di tipo B di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553 (Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze);
b) trasporto sanitario di primo soccorso mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 20 novembre 1997, n. 487 (Regolamento recante la normativa tecnica ed amministrativa relativa alle autoambulanze di soccorso per emergenze speciali);
c) trasporto sanitario di soccorso avanzato mediante autoambulanza di tipo A di cui all'articolo 1, comma 2, del d.m. trasporti 553/1987 e di tipo A1 di cui al d.m. trasporti 487/1997;
2. I soggetti che sono autorizzati a svolgere l’attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base e attività di trasporto sanitario di primo soccorso. I soggetti che sono autorizzati a svolgere attività di trasporto sanitario di primo soccorso possono svolgere anche attività di trasporto sanitario di soccorso di base. (1)

La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

3. Il comune rilascia l’autorizzazione previo accertamento del possesso dei requisiti individuati ai sensi dell’articolo 6.
4. Il comune, per l’accertamento dei requisiti, si avvale della commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10.
5. L'acquisto di nuovi mezzi e la variazione della tipologia di attività sono autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 9.
Art. 3
Obblighi dei soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso
1. I soggetti che svolgono l'attività di trasporto sanitario di soccorso sono tenuti a:
a) assicurare il rispetto dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 6;
b) sottoporre i mezzi di soccorso ad idonee procedure di disinfezione al termine di ogni giornata di attività ed anche dopo il trasporto di malati infetti o sospetti tali;
c) garantire la perfetta efficienza dei mezzi di soccorso, sia per l'aspetto tecnico, sia per quello sanitario;
d) assicurare il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) stipulare le polizze assicurative relative sia alla responsabilità civile per danni a terzi, compresi i trasportati, derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dallo svolgimento dell'attività di soccorso, sia contro gli infortuni e le malattie contratte per cause di servizio del personale addetto all'attività di trasporto;
f) comunicare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), competente per territorio eventuali sospensioni di attività, le variazioni relative ai dati indicati nell’istanza di autorizzazione, nonché l’apertura di nuove sedi operative;
g) comunicare al SUAP competente per territorio l'utilizzo, in via straordinaria e per un periodo di tempo limitato, di un mezzo appartenente ad un altro soggetto autorizzato in sostituzione di un proprio mezzo di soccorso indisponibile. Nella comunicazione devono essere indicate le ragioni dell'indisponibilità del mezzo sostituito ed i tempi necessari per il suo reintegro.
Art. 4
Composizione minima degli equipaggi delle autoambulanze in funzione delle tipologie del servizio di trasporto sanitario di soccorso
1. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di soccorso di base è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello base in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze; (2)

La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

b) un soccorritore di livello base.
2. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di primo soccorso è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze; (2)

La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

b) un soccorritore di livello avanzato.
3. La composizione minima dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nell’attività di trasporto sanitario di soccorso avanzato è costituita da:
a) un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato in possesso di patente di tipo B conseguita da almeno tre anni, appositamente formato per la guida delle autoambulanze; (2)

La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

b) un soccorritore di livello avanzato;
c) un medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda unità sanitaria locale (USL), in possesso dei requisititi previsti dalla normativa nazionale e regionale inerente al sistema sanitario di emergenza urgenza, oppure un infermiere in rapporto di dipendenza con l’azienda USL specificamente formato.
4. Qualora la composizione dell’equipaggio delle autoambulanze impiegate nelle attività di cui ai commi 2 e 3, sia costituita da più di un soccorritore di livello avanzato, l’autista del medesimo equipaggio può essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera a). (2)

La Corte costituzionale con sentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Art. 5
Autoveicoli di soccorso di proprietà delle aziende unità sanitarie locali
1. A seconda delle esigenze e particolarità dei territori toscani, a supporto ed integrazione del sistema di trasporto sanitario, le aziende USL utilizzano autoveicoli di soccorso di loro proprietà. L’equipaggio degli autoveicoli di soccorso è composto da personale medico in rapporto di dipendenza o convenzionale con l’azienda USL, da personale infermieristico in rapporto di dipendenza con l’azienda USL, da soccorritori di livello avanzato.
2. La composizione minima dell’equipaggio, le attrezzature tecniche e il materiale degli autoveicoli di soccorso sono definiti con regolamento regionale.
Art. 6
1. La Giunta regionale, con regolamento, definisce i requisiti tecnici e organizzativi che i soggetti devono possedere per svolgere l'attività di cui all'articolo 2.
2. In particolare il regolamento:
a) individua le attrezzature tecniche ed il materiale dei mezzi di soccorso;
b) disciplina i requisiti e i percorsi formativi obbligatori per i soccorritori e i formatori;
c) disciplina i requisiti e la formazione specifica riservata agli autisti per la guida delle autoambulanze.
Art. 7
Procedura per il rilascio dell’autorizzazione
1. Il soggetto interessato presenta al SUAP nel cui territorio ha la sede legale la domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario di soccorso secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La domanda di cui al comma 1 è corredata della seguente documentazione:
a) l’indicazione della sede legale e della sede o delle sedi operative;
b) l’elenco dei mezzi di soccorso e quello dei soccorritori che prestano servizio presso il soggetto interessato;
c) nel caso di ente o associazione, l’atto costitutivo e statuto dal quale risulti, tra i fini statutari, il trasporto sanitario oppure gli estremi del provvedimento di iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’Sito esternoarticolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
d) nel caso di impresa, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese.
3. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 accerta il possesso dei requisiti, conservando agli atti la documentazione acquisita nel corso delle verifiche, e trasmette il proprio parere motivato al comune entro trenta giorni dalla presentazione della domanda.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo, nel corso delle attività di verifica, riscontri carenze o irregolarità sanabili, ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto richiedente la regolarizzazione entro il termine perentorio di dieci giorni. Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine, la commissione di vigilanza e controllo verifica l’adempimento delle prescrizioni impartite e trasmette al comune parere motivato.
5. Nei venti giorni successivi alla trasmissione del parere da parte della commissione di vigilanza e controllo il comune adotta il provvedimento di autorizzazione o di diniego. Contro il provvedimento è ammesso ricorso in opposizione.
Art. 8
Acquisto e dismissione di autoambulanze
1. Il titolare dell'autorizzazione che acquista un nuovo mezzo di soccorso, prima di metterlo in esercizio, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente per territorio, dichiarando che lo stesso è conforme ai requisiti prescritti, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia.
2. La commissione di vigilanza e controllo di cui all’articolo 10 effettua la verifica sul possesso dei requisiti dichiarati entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza ed entro lo stesso termine ne comunica gli esiti al comune.
3. Salvo quanto previsto dal comma 4, qualora il comune non si esprima entro venti giorni dall’istanza di cui al comma 1, il titolare dell’autorizzazione può procedere all’utilizzo del nuovo mezzo di soccorso.
4. Qualora la commissione di vigilanza e controllo nel corso dell'attività di verifica riscontri carenze o irregolarità sanabili ne dà immediata comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, prescrive al soggetto interessato la regolarizzazione entro il termine perentorio di sette giorni.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la commissione di vigilanza e controllo verifica se l’istanza sia stata regolarizzata e dà comunicazione degli esiti della verifica al soggetto interessato e al comune. L’istanza è accolta in caso di verifica con esito positivo ed è respinta in caso di verifica con esito negativo.
6. Il titolare dell'autorizzazione che dismette un’ambulanza inoltra comunicazione al SUAP competente per territorio.
Art. 9
Variazioni della tipologia di attività
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, il titolare di autorizzazione all'esercizio di una delle tipologie di attività previste dal medesimo articolo 2 che intende svolgere anche un’altra tipologia di attività, inoltra istanza di autorizzazione al SUAP competente, secondo lo schema tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia, allegando la documentazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera b).
2. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 3, 4 e 5.
Art. 10
Commissione di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo dell’azienda USL territorialmente competente esercita le attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 11.
2. La commissione di vigilanza e controllo, nominata dal direttore generale dell’azienda USL, è composta dal responsabile del dipartimento di prevenzione o suo delegato, dai direttori delle centrali operative 118 o loro delegati, dipendenti dalla stessa azienda. La commissione di vigilanza e controllo è coadiuvata da un collaboratore amministrativo con funzioni di segretario.
3. Per esercitare l'attività di verifica, la commissione di vigilanza e controllo può avvalersi di personale del dipartimento di prevenzione e della struttura organizzativa del 118, individuato dal direttore generale dell'azienda USL.
4. I componenti della commissione di vigilanza e controllo operano a titolo gratuito.
Art. 11
Attività di vigilanza e controllo
1. La commissione di vigilanza e controllo verifica il rispetto degli obblighi e dei requisiti di cui agli articoli 3 e 6 ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso e dell’autorizzazione alla messa in esercizio di nuovi mezzi di soccorso
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi e la permanenza del possesso dei requisiti, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La commissione di vigilanza e controllo, qualora riscontri difformità e violazioni, avvia il procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 12.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, l'azienda USL provvede a pubblicare sul sito istituzionale della Regione l'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso di pertinenza di ciascun soggetto operante sul proprio territorio.
Art. 12
Vigilanza sugli enti non soggetti ad autorizzazione
1. L'azienda USL si avvale della commissione di vigilanza e controllo per verificare il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), ed e), da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, che svolgono attività di trasporto sanitario di soccorso sul territorio regionale.
2. La commissione di vigilanza e controllo verifica, almeno a cadenza biennale, il rispetto degli obblighi di cui al comma 1, con metodo a campione su una percentuale non inferiore al 30 per cento dei soggetti che operano nel territorio di competenza.
3. La Giunta regionale, con regolamento, definisce le modalità di trasmissione alla commissione di vigilanza e controllo dell'elenco aggiornato dei mezzi di soccorso in dotazione ai soggetti di cui al comma 1.
Art. 13
Sanzioni
1. L'esercizio delle attività di trasporto sanitario di soccorso da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario di soccorso disposto da parte dell'autorità comunale competente per i successivi tre anni.
2. L'inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 3 comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro.
3. Nel caso di cui al comma 2 la commissione di vigilanza e controllo ne dà comunicazione al comune, il quale, per il tramite del SUAP, impartisce al titolare dell’autorizzazione le prescrizioni necessarie a ripristinare l’osservanza degli obblighi violati e può disporre la sospensione dell’attività fino a che il soggetto autorizzato non abbia adempiuto le prescrizioni.
4. Il comune può revocare l'autorizzazione:
a) qualora il titolare dell’autorizzazione continui ad esercitare l’attività nonostante la sospensione disposta ai sensi del comma 3;
b) a seguito di reiterate e gravi violazioni degli obblighi di cui all’articolo 3.
5. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati, nel minimo e nel massimo, nel caso in cui il soggetto che ha violato gli obblighi di cui all’articolo 3 commetta un'altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi.
6. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. La competenza all'accertamento delle violazioni spetta alla commissione di vigilanza e controllo.
8. La competenza all’adozione delle prescrizioni di adeguamento e all'applicazione delle sanzioni è del comune nel cui territorio la violazione è accertata.
Art. 14
1. È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, un nucleo tecnico permanente composto dal direttore della competente direzione regionale o suo delegato, che lo presiede, dai direttori dei dipartimenti di emergenza-urgenza o loro delegati, dai direttori dei dipartimenti delle professioni infermieristiche e ostetriche o loro delegati, dai legali rappresentanti o loro delegati degli organismi regionali maggiormente rappresentativi delle associazioni di volontariato di cui all’articolo 76 septies, comma 1, lettera e), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), e dal legale rappresentante del comitato regionale della CRI o suo delegato.
2. Il nucleo tecnico permanente ha il compito di monitorare l’attuazione della legge e può formulare osservazioni e proposte in merito all'aggiornamento dei requisiti di cui all'articolo 6, nonché sulla modulistica utilizzata dalla commissione di vigilanza e controllo per l'attività di verifica, da adottarsi con decreto del dirigente regionale competente per materia.
3. Con regolamento regionale sono definite le modalità di funzionamento del nucleo tecnico permanente.
4. I componenti del nucleo tecnico permanente operano a titolo gratuito.
Art. 15
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di cui all'articolo 6, definendo, altresì, i termini di adeguamento ai nuovi requisiti da parte dei soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario e delle relative comunicazioni.
2. I soggetti che già operano nell'ambito dell'attività di trasporto sanitario alla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al SUAP competente per territorio, entro il termine stabilito dal regolamento di cui all'articolo 6, la dichiarazione sostitutiva ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'adeguamento ai requisiti fissati con il regolamento medesimo. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sostitutiva sia stata trasmessa il comune provvede a revocare l'autorizzazione.
3. La commissione di vigilanza e controllo procede alle verifiche sul possesso dei nuovi requisiti con le modalità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.
4. I procedimenti autorizzativi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni accertate sono conclusi con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario) ed al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della LR 22.5.2001, n. 25 "Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario”).
5. I procedimenti autorizzativi e sanzionatori avviati dopo l’entrata in vigore della presente legge, ma prima della operatività dei requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 6, sono conclusi sulla base dei requisiti individuati sotto la vigenza della l.r. 25/2001 .
6. Nelle more dell’istituzione del registro unico nazionale del Terzo settore, ai fini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera c), sono trasmessi gli estremi del provvedimento di iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative in materia di Terzo settore.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'esercizio del trasporto sanitario);
b) gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 “Disciplina del servizio sanitario regionale” ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario” in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza).


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 88 del 2021 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a), comma 3, lettera a), e comma 4, della l.r. 83/2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.