Art. 1
Principi e finalità
1. La Regione Puglia riconosce, nell’ambito delle
politiche del welfare, la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in
un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.
2. La Regione promuove e valorizza la figura del
caregiver familiare, quale componente informale della rete di assistenza alla
persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e
sanitari.
3. La Regione, in relazione alle esigenze della persona
accudita, tutela i bisogni del caregiver familiare attraverso interventi e
azioni a suo supporto e definisce le modalità per favorire l’integrazione della
sua attività nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e
sanitari.
Art. 2
Definizione e ruolo
1. Il caregiver familiare è la persona che assiste e
si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone
dello stesso sesso o del convivente di fatto, ai sensi della legge 20 maggio
2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso
e disciplina delle convivenze), di un familiare o di un affine entro il secondo
grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate), di un familiare entro il terzo grado che, a
causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non
sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto
invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai
sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/92, o sia titolare di indennità di
accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili).
2. La condizione di non autosufficienza della persona assistita
è attestata mediante valutazione multidimensionale e valutazione sanitaria dal
distretto sanitario competente, secondo le scale di valutazione già vigenti per
la costruzione del Progetto Assistenziale Individuale (PAI) e per l’ammissione
all’assegno di cura.
3. Il caregiver familiare opera in modo volontario,
gratuito e responsabile nell’ambito del PAI per le persone disabili e per le
persone anziane non autosufficienti, di cui all’articolo 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali).
4. Il PAI esplicita il contributo di cura e le attività̀
del caregiver familiare nonché́ le prestazioni, gli ausili, i contributi
necessari e i supporti che i servizi sociali e sanitari si impegnano a fornire,
al fine di permettere al caregiver familiare di affrontare al meglio possibili
difficoltà o urgenze, e di svolgere le normali attività̀ di assistenza e di cura
in maniera appropriata e senza rischi per l’assistito e per sé medesimo.
5. Allo scopo di favorire il mantenimento della persona
assistita al proprio domicilio, il caregiver familiare, previo consenso della
persona assistita, deve essere coinvolto in modo attivo nel percorso di
valutazione, definizione e realizzazione del PAI e assume gli impegni che lo
riguardano, concordati nel PAI stesso.
6. Nello svolgimento delle attività di cui al presente
articolo il caregiver familiare può avvalersi dei servizi territoriali e di
lavoro privato di cura.
Art. 3
Interventi della Regione a favore del
caregiver familiare
1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili e
nelle more della disciplina nazionale in materia, ai sensi di quanto previsto ai
commi 254 e 255 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020):
a) prevede, nell’ambito della propria programmazione
sociale, socio-sanitaria e sanitaria, azioni a supporto del caregiver
familiare;
b) promuove forme di sostegno economico attraverso
l’erogazione dell’assegno di cura per persone in condizione di gravissima non
autosufficienza e di interventi economici per la domotica sociale;
c) può favorire accordi con le rappresentanze delle compagnie
assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente
stipulate dal caregiver familiare che opera nell’ambito del PAI, per la
copertura degli infortuni o della responsabilità̀ civile collegati
all’attività̀ prestata;
d) promuove intese e accordi con le
associazioni datoriali, tesi ad una maggiore flessibilità̀ oraria che permetta
di conciliare la vita lavorativa con le esigenze di cura;
e) cura,
in accordo con i comuni e con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed
erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di
aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi
legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e
comunicazione con gli stessi.
2. Per favorire la valorizzazione delle competenze
maturate, l’accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare,
l’esperienza maturata nell’attività̀ di assistenza e cura prestata in qualità̀
di caregiver familiare operante nell’ambito del PAI, potrà̀ essere valutata
sulla base dei criteri, delle modalità̀ e delle procedure previste dalla
normativa regionale vigente, ai fini di una formalizzazione o certificazione
delle competenze per il riconoscimento della figura di assistente familiare,
ovvero quale credito formativo per l’accesso ai percorsi formativi finalizzati
all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario di cui al regolamento
regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Figura professionale operatore
socio-sanitario).
Art. 4
Interventi dei comuni e delle aziende sanitarie
locali (ASL) a favore del caregiver familiare
1. I comuni e le ASL, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla programmazione regionale, riconoscono il caregiver familiare
come un elemento della rete del welfare locale e assicurano il sostegno e
l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’opera di assistenza
prestata.
2. I servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo
consenso dell’assistito oppure del suo tutore, forniscono al caregiver familiare
le informazioni sulle problematiche della persona assistita, sui bisogni
assistenziali e le cure necessarie, sui diritti e sui criteri di accesso alle
prestazioni sociali, socio–sanitarie e sanitarie.
3. I
comuni, le ASL e le associazioni di pazienti e familiari, nei limiti delle
risorse disponibili, assicurano al caregiver familiare:
a) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento
nell’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali attraverso gli
sportelli front office e numeri verdi predisposti dalle ASL della Regione
Puglia;
b) la definizione del responsabile delle cure nell’ambito del
progetto individuale della persona assistita;
c) la domiciliarizzazione
delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento
dell’assistito compatibilmente con la disponibilità del personale medico e
l’organizzazione dei servizi sanitari.
Art. 5
Rete di sostegno al caregiver familiare
nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali
1. La rete di sostegno al caregiver familiare è
costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
e da reti di solidarietà.
2. Sono componenti della
rete, nell’ambito del progetto individuale:
a) il responsabile del caso che è la figura di riferimento ed
il referente del caregiver familiare;
b) il medico di medicina generale
che è il referente terapeutico del familiare assistito;
c) l’infermiere
referente o case manager che assume la funzione di referente del caso;
d)
i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e i servizi specialistici
sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche
necessità;
e) le associazioni dei pazienti e dei loro familiari, il
volontariato e la solidarietà di vicinato che rappresentano un’ulteriore
risorsa e possono essere attivati per contrastare i rischi di isolamento del
caregiver familiare.
Art. 6
Norme attuative
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni
dall’approvazione della presente legge, sentita la Commissione consiliare
competente, individua e disciplina le azioni e gli interventi previsti
dall’articolo 3 della presente legge per favorire l’integrazione dell’attività
del caregiver familiare nell’ambito del sistema regionale degli interventi
sociali, socio-sanitari e sanitari, coordinando in tal senso gli strumenti di
programmazione sociosanitaria e sanitaria.
Art. 7
Clausola valutativa
1. A partire dal secondo anno dall’entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione
consiliare in ordine all’attuazione della presente legge e sui risultati
raggiunti nel promuovere e garantire la sua piena attuazione.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione