Art. 1
Principi e
finalità
1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole
e responsabile di prodotti e servizi energetici, quale strumento di promozione
dei principi di tutela del consumatore. In particolare, la Regione concorre alla
valorizzazione di un mercato dell’energia elettrica e del gas naturale
concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi
applicati, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.
2. La Regione promuove la realizzazione di strumenti in
grado di facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori per favorire una più
facile comprensione delle offerte commerciali di energia elettrica e di gas
naturale, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla sostenibilità,
alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.
Art. 2
Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto
di energia elettrica e gas naturale
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto
dei principi propri dell’ordinamento europeo, con particolare riguardo alla
disciplina degli appalti pubblici, nella struttura organizzativa della Regione
Puglia è istituita l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas
naturale (URAE) ed è individuata la relativa dotazione organica.
2. L’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica
e gas naturale:
a) promuove la costituzione in gruppo di clienti finali con
il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale;
b) coordina, con criteri di
acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure a evidenza pubblica per
l’individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di
energia elettrica e/o di gas naturale sotto il profilo dell’economicità, della
produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza
e della qualità del servizio;
c) sostiene l’utilizzo di energia elettrica
verde prodotta da impianti alimentati per oltre il 50 per cento da fonti
rinnovabili.
Art. 3
Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista
energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti
pubblici e soggetti privati, in relazione ad una utenza attivata sul
territorio regionale;
b) venditore: il soggetto, controparte nel
contratto stipulato con il cliente finale, autorizzato a svolgere attività di
vendita a clienti finali del servizio di fornitura di energia elettrica o di
gas naturale ai sensi della normativa vigente.
Art. 4
Funzioni dell’Unità regionale per l’acquisto di
energia elettrica e gas naturale - URAE
1. L’URAE si adopera per acquisire l’adesione di eventuali
clienti finali interessati alla costituzione di gruppi con il fine di svolgere
attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o
di gas naturale, attraverso una adeguata azione di informazione presso gli enti
pubblici presenti sul territorio regionale, i soggetti privati, le associazioni
di categoria e i cittadini.
2. Reperite le adesioni, l’URAE si avvale di InnovaPuglia,
soggetto aggregatore della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 20
della legge
regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio
di previsione per l’esercizio finanziario 2014), che nella sua qualità di
stazione unica appaltante attiva le procedure di evidenza pubblica per
l’individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell’articolo 2 e
a eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali.
Nel bando sono individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno
energivori.
Art. 5
Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo
dell’URAE
1. Presso la Giunta regionale è costituito un tavolo tecnico di
indirizzo e sviluppo dell’URAE, composto da rappresentanti degli enti pubblici,
dei soggetti privati e delle associazioni di categoria dei consumatori e
ambientaliste che possono avvalersi delle attività svolte dall’URAE.
2. Il tavolo tecnico svolge, in particolare, attività di
supporto alla definizione delle strategie per la realizzazione e la gestione
delle attività dell’URAE.
3. La partecipazione al tavolo
tecnico è a titolo gratuito.
Art. 6
Funzioni della Giunta regionale
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti norme, previo parere della Commissione consiliare competente, la
Giunta regionale con proprio provvedimento:
a) adotta le opportune determinazioni per l’istituzione
e le modalità di organizzazione e funzionamento dell’URAE;
b) disciplina l’istituzione e le modalità di costituzione e di
funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo previsto all’articolo
5;
c) stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica previste dalle presenti disposizioni;
d) realizza e
aggiorna sul proprio sito istituzionale un apposito spazio riservato all’URAE,
al fine di favorire la massima informazione delle funzioni svolte dalla
stessa.
Art. 7
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale,
trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di
attuazione e sull’efficacia delle presenti norme.
2. In particolare, la relazione di cui al comma 1
contiene dati e informazioni relativi:
a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il
consolidamento dell’URAE;
b) alle attività svolte dal tavolo tecnico di
cui all’articolo 5;
c) alla diffusione delle iniziative volte alla
promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
d) al numero,
incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali
che si sono costituiti per il tramite dell’URAE;
e) all’incremento
nell’utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza
delle attività dell’URAE;
g) a una stima dei risparmi ottenuti dai
soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica
o di gas naturale.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1 della L.R.
12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione
Puglia.