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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2020
Numero
1
Data
07/02/2020
Abrogato
 
Materia
Ordinamento e organizzazione regionale
Titolo
Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas (URAE)”.
Note
Bollettino n. 18, pubblicato il 10/02/2020
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1
 Principi e finalità


1. La Regione riconosce e valorizza il consumo consapevole e responsabile di prodotti e servizi energetici, quale strumento di promozione dei principi di tutela del consumatore. In particolare, la Regione concorre alla valorizzazione di un mercato dell’energia elettrica e del gas naturale concorrenziale e trasparente nella qualità dei servizi offerti e dei prezzi applicati, nel rispetto della normativa statale ed europea in materia.

2.  La Regione promuove la realizzazione di strumenti in grado di facilitare l’aggregazione dei piccoli consumatori per favorire una più facile comprensione delle offerte commerciali di energia elettrica e di gas naturale, con particolare riferimento alla confrontabilità, alla sostenibilità, alla trasparenza e alla pubblicità delle offerte.


Art. 2
Istituzione dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1 e nel rispetto dei principi propri dell’ordinamento europeo, con particolare riguardo alla disciplina degli appalti pubblici, nella struttura organizzativa della Regione Puglia è istituita l’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (URAE) ed è individuata la relativa dotazione organica.

2.  L’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale:
  

a) promuove la costituzione in gruppo di clienti finali con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale;
b) coordina, con criteri di acquisto trasparenti e non discriminatori, procedure a evidenza pubblica per l’individuazione del venditore con la migliore offerta per la fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale sotto il profilo dell’economicità, della produzione in base ai requisiti riportati nella lettera c), della trasparenza e della qualità del servizio;
c) sostiene l’utilizzo di energia elettrica verde prodotta da impianti alimentati per oltre il 50 per cento da fonti rinnovabili.


Art. 3

Definizioni

1.  Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:

a) cliente finale: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica o gas naturale esclusivamente per uso proprio, compresi enti pubblici e soggetti privati, in relazione ad una utenza attivata sul
territorio regionale;
b) venditore: il soggetto, controparte nel contratto stipulato con il cliente finale, autorizzato a svolgere attività di vendita a clienti finali del servizio di fornitura di energia elettrica o di gas naturale ai sensi della normativa vigente.

Art. 4
Funzioni dell’Unità regionale per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale - URAE

1. L’URAE si adopera per acquisire l’adesione di eventuali clienti finali interessati alla costituzione di gruppi con il fine di svolgere attività di acquisto collettivo di servizi di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale, attraverso una adeguata azione di informazione presso gli enti pubblici presenti sul territorio regionale, i soggetti privati, le associazioni di categoria e i cittadini.

2. Reperite le adesioni, l’URAE si avvale di InnovaPuglia, soggetto aggregatore della Regione Puglia ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 37 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014), che nella sua qualità di stazione unica appaltante attiva le procedure di evidenza pubblica per l’individuazione del venditore, in base ai requisiti riportati nell’articolo 2 e a eventuali ulteriori requisiti concordati preventivamente con i clienti finali. Nel bando sono individuati meccanismi premiali per favorire i consumatori meno energivori.


Art. 5
Tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’URAE

1. Presso la Giunta regionale è costituito un tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo dell’URAE, composto da rappresentanti degli enti pubblici, dei soggetti privati e delle associazioni di categoria dei consumatori e ambientaliste che possono avvalersi delle attività svolte dall’URAE.

2. Il tavolo tecnico svolge, in particolare, attività di supporto alla definizione delle strategie per la realizzazione e la gestione delle attività dell’URAE.
 
3.  La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito.


Art. 6
Funzioni della Giunta regionale

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta regionale con proprio provvedimento:

a) adotta le opportune determinazioni per l’istituzione e le modalità di organizzazione e funzionamento dell’URAE;
b) disciplina l’istituzione e le modalità di costituzione e di funzionamento del tavolo tecnico di indirizzo e sviluppo previsto all’articolo 5;
c) stabilisce le modalità per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica previste dalle presenti disposizioni;
d) realizza e aggiorna sul proprio sito istituzionale un apposito spazio riservato all’URAE, al fine di favorire la massima informazione delle funzioni svolte dalla stessa.

 

Art. 7
Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e, successivamente, con cadenza biennale, trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle presenti norme.

2.  In particolare, la relazione di cui al comma 1 contiene dati e informazioni relativi:

a) alle iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento dell’URAE;
b) alle attività svolte dal tavolo tecnico di cui all’articolo 5;
c) alla diffusione delle iniziative volte alla promozione della costituzione di gruppi di clienti finali;
d) al numero, incremento e copertura territoriale dei gruppi di acquisto di clienti finali che si sono costituiti per il tramite dell’URAE;
e) all’incremento nell’utilizzo finale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
f) alle iniziative attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza delle attività dell’URAE;
g) a una stima dei risparmi ottenuti dai soggetti aderenti alle iniziative di acquisto collettivo di energia elettrica o di gas naturale.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.