Art. 1
Finalità e definizioni
1 La
Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea,
promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale
strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di
integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione
delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della
sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale
2.
Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:
a) equidi:
gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e
dell’Unione europea;
b) turismo
equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive,
anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;
c) centro
ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un
loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
d) ippovia: tracciato
provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4,
destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di
sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di
canali, fiumi e golene;
e) punti di sosta e
ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio
e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze,
realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche,
nonché da imprese turistiche;
f) associazioni
rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale,
regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la
promozione e valorizzazione delle attività equestri.
Art.
2
Principio della
concentrazione
1. La Giunta regionale, gli enti locali, le
associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori
delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella
realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione
di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire
le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza
territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle
attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle
comuni iniziative programmate.
Art. 3
Ippovie della Puglia
1
La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove la
realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria
e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già
esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta
nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali,
archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della
normativa statale vigente.
2
Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta
regionale disciplina e promuove l’individuazione e la realizzazione di tracciati
di collegamento tra le ippovie, denominati “vie verdi o green way”, non
asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche
mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei
centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.
3 Gli interventi
strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle
ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i
diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a
uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.
4 La
Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle
ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in
aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza,
anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e
trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in
opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio
regionale.
5
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare,
sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia,
al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti
al comma 4.
6
La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per
la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia
fissando i criteri e le modalità per l’assegnazione dell’intervento pubblico.
7
La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a
enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore
equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4 per
la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione
turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla
promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei
turisti delle ippovie pugliesi.
8 I
contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle
condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della
Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del
regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.
Art. 4
Gestione delle ippovie della
Puglia
1. La funzione di soggetto gestore di un’ippovia
o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche
situazioni territoriali:
a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette
regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale
istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;
b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria
fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del
settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al
territorio dell’ippovia o del sistema integrato di ippovie.
2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:
a) l’obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle
ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
b) la realizzazione di attività di promozione, informazione,
comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo
del turismo equestre.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per
la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione
delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:
a) non perseguimento di fini di lucro;
b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e
delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall’ippovia o
dal sistema integrato di ippovie.
4. Nella concessione dei finanziamenti di
cui all’articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione
delle ippovie riconosciuti ai sensi dell’articolo 4.
Art. 5
Punti di sosta e di
ristoro
1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per
la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda
agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente
accessibili dall’ippovia.
2. Gli
immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l’abbeveraggio e la
somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione degli equidi, nel
rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.
3. Fermo restando
quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della
Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più
utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso
ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle
imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne
facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di
ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.
4. La Giunta
regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili
di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.
Art. 6
Centri ippici
1 Ai fini
delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e
immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica,
addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste
dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione,
in zona agricola.
2.
Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano
conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:
a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda
agricola;
b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.
3.
L’utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto
delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di
destinazione d’uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere
a) e b).
4. La Giunta
regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a
garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:
a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono
delle attività svolte dal centro ippico;
b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione
all’attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza
dell’attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell’attività
di turismo equestre;
d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da
consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore
durante la giornata.
5. Nella
concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che
sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile
collaborazione che rendano possibile l’interconnessione fra i centri ippici e
l’attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e
paesaggistiche del territorio.
Art. 7
Valorizzazione delle attività con gli
equidi
1
In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove
e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi
mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di
formazione e aggiornamento professionale.
2 La
Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e
tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente
normativa dell’Unione europea e statale.
3 La
Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l’impiego di equidi
quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale
sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la
realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto
del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel
loro impiego.
Art. 8
Norma finanziaria
1. In sede di prima applicazione della
presente legge, è stanziato l’importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del
bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo
1110070.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della
Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Puglia. Data a