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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
7
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Turismo
Titolo
Disposizioni regionali per il turismo equestre e la valorizzazione delle attività con gli equidi
Note
Bollettino n. 36, pubblicato il 01/04/2019
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità e definizioni

1    La Regione Puglia, nel rispetto della normativa statale e dell’Unione europea, promuove e incentiva lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre, quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole, di valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, di sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale

2.   Ai fini delle presenti disposizioni si definiscono:

       a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell’Unione   europea;

      b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l’impiego di equidi;

       c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;

     d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui all’articolo 3, comma 4, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;

     e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;

     f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che hanno fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri.

 

Art. 2

Principio della concentrazione

1.    La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

 

Art. 3

Ippovie della Puglia

1      La Giunta regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2      Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l’individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati “vie verdi o green way”, non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, anche mediante la modifica delle piste ciclo-pedonali esistenti, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3     Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti a uso venatorio, dagli enti locali, in virtù della normativa vigente.

4     La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all’utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l’adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5      Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale provvede a istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie della Puglia, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti al comma 4.

6      La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie della Puglia fissando i criteri e le modalità per l’assegnazione dell’intervento pubblico.

7      La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai consorzi di gestione delle ippovie di cui all’articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie pugliesi.

8     I contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013/UE della Commissione, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento della Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 24 dicembre 2013, n. L 352, ovvero del regolamento (CE) 17 giugno 2014, n. 651/2014/UE della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187.

 

Art. 4

Gestione delle ippovie della Puglia

1.    La funzione di soggetto gestore di un’ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

              a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell’Unione europea;

              b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell’ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2.    Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

              a) l’obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;

              b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3.    La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

           a) non perseguimento di fini di lucro;

           b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziati rispetto ai territori interessati dall’ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4.     Nella concessione dei finanziamenti di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, è riservata priorità ai consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi dell’articolo 4.

 

Art. 5

Punti di sosta e di ristoro

1.     Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

              a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

              b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

              c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall’ippovia.

 

2.    Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l’abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l’alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3.   Fermo restando quanto previsto al comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione Puglia, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l’utilizzo o l’adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4.   La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce criteri e modalità per l’individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

 

Art. 6

Centri ippici

1      Ai fini delle presenti norme, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

 2.    Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

              a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell’azienda agricola;

              b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;

              c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3.     L’utilizzo degli immobili di cui al comma 2 è subordinato al rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti e, non comporta cambio di destinazione d’uso limitatamente ai fabbricati rurali di cui al comma 2, lettere a) e b).

 4.     La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

              a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;

              b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;

              c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all’attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell’attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell’attività di turismo equestre;

              d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;

              e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

5.   Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l’interconnessione fra i centri ippici e l’attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

 

Art. 7

Valorizzazione delle attività con gli equidi

1      In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale.

2     La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell’Unione europea e statale.

3     La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l’impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

 

Art. 8

Norma finanziaria

1.     In sede di prima applicazione della presente legge, è stanziato l’importo di euro 100 mila sul capitolo 7010113 del bilancio 2019, missione 7, programma 1, titolo 1, mediante prelievo dal capitolo 1110070.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia. Data a



 
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