Art. 1
Finalità
1.
La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi europei di sostenibilità
ambientale e di produzione e consumo di energia da fonti rinnovabili e, in
particolare, ai sensi di quanto previsto dalla direttiva 2018/2001/ UE del
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, dell’articolo 11
dello Statuto
regionale, che sostiene lo sviluppo sostenibile dell’economia pugliese,
nonché nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia, promuove
l’istituzione di comunità energetiche, quali enti senza finalità di lucro,
costituiti al fine di superare l’utilizzo del petrolio e dei suoi derivati e di
favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte principalmente da fonti
rinnovabili, nonché di sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento
e di riduzione dei consumi energetici.
2.
I comuni che intendono procedere alla costituzione di una comunità
energetica adottano uno specifico protocollo d’intesa, cui possono aderire
soggetti pubblici e privati, redatto sulla base dei criteri definiti con
provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare
competente.
Art.
2
Comunità
energetiche
1.
La comunità energetica incentra la sua attività sul valore dell’energia
prodotta e non sulla realizzazione di un profitto. I membri della comunità
partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e
all’esecuzione di attività di gestione del sistema di distribuzione, di
fornitura e di aggregazione dell’energia a livello locale. A tal fine, la
comunità realizza progetti innovativi finalizzati alla produzione di energia
rinnovabile a basso impatto ambientale, alla ricerca di soluzioni
eco-compatibili e alla costruzione di sistemi sostenibili di produzione
energetica e di uso dell’energia, attraverso l’impiego equilibrato dei beni
comuni e collettivi del territorio di riferimento.
2.
L’obiettivo primario della comunità energetica è l’autoconsumo
dell’energia rinnovabile prodotta dai membri della comunità, nonché,
eventualmente, l’immagazzinamento dell’energia prodotta, al fine di aumentare
l’efficienza energetica e di combattere la povertà energetica mediante la
riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura.
3.
Alle comunità energetiche possono partecipare soggetti pubblici e
privati.
4.
Le
comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti
produttori di energia se annualmente la quota di energia prodotta da fonti
rinnovabili destinata all’autoconsumo da parte dei membri non è inferiore al 60
per cento del totale.
5.
La Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, sentita la commissione consiliare competente,
predispone le linee guida che definiscono i requisiti dei soggetti che posso
partecipare alle comunità energetiche e descrivono le modalità di gestione delle
fonti energetiche all’interno delle comunità e di distribuzione dell’energia
prodotta senza finalità di lucro.
Art.
3
Competenze
1.
Le comunità energetiche:
a)
possono
stipulare convenzioni con l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
(ARERA) al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia;
b)
redigono,
entro sei mesi dalla loro costituzione, un bilancio energetico;
c)
redigono,
entro dodici mesi dalla loro costituzione, un documento strategico che individua
le azioni per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili e
l’efficientamento dei consumi energetici.
2.
Il documento strategico di cui al comma 1, lettera c), è trasmesso alla
Giunta regionale ai fini della verifica della sua coerenza con il Piano
energetico ambientale regionale. Ogni tre anni la Giunta regionale
verifica l’attuazione del documento strategico e i risultati conseguiti in
termini di riduzione dei consumi energetici.
Art.
4
Promozione
e sostegno della costituzione delle comunità energetiche
1.
La Regione sostiene finanziariamente, tramite lo strumento del bando
pubblico, la fase di costituzione delle comunità energetiche. In particolare, il
sostegno è diretto alla predisposizione dei progetti e della documentazione
correlata alla costituzione delle comunità. Nel definire i regimi di sostegno e
l’intensità del contributo, la Regione tiene conto delle specificità del
territorio di riferimento delle comunità energetiche, in modo da favorire le
aree svantaggiate.
2.
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, sentita la commissione
consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
delle presenti disposizioni, individua i criteri e le modalità per il sostegno
finanziario di cui al comma 1.
Art.
5
Tavolo
tecnico per la riduzione dei consumi energetici
1.
La Giunta regionale istituisce, con apposito provvedimento, un tavolo tecnico
permanente cui partecipano i rappresentati delle comunità energetiche, le
associazioni maggiormente rappresentative del settore ambientale, energetico e
delle rinnovabili e i dirigenti delle sezioni regionali competenti, al fine di:
a)
acquisire
i dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e
sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili;
b)
individuare
le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche, anche
attraverso la consultazione dell’ARERA.
2.
Il tavolo tecnico di cui al comma 1 può formulare proposte da sottoporre
alle comunità energetiche per la gestione dei rapporti con l’ARERA.
3.
Il tavolo tecnico di cui al comma 1 non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o
gettone di presenza, né rimborsi spese. Il provvedimento della Giunta regionale
di cui all’articolo 2, comma 5, definisce le modalità di costituzione e di
funzionamento del tavolo.
Art.
6
Sanzioni
1.
Nel caso di risultati negativi riscontrati in sede di verifica e
attuazione del documento strategico di cui all’articolo 3, le comunità
energetiche non possono accedere ai finanziamenti, anche di origine statale o
comunitaria, erogati dalla Regione in campo energetico e ambientale, fino al
raggiungimento, entro il termine massimo di due anni, degli obiettivi indicati
nel documento strategico.
2.
I risultati sono valutati sulla base dei parametri stabiliti dalla Giunta
regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, sentita la commissione consiliare competente.
Art.
7
Notifica
all’Unione europea
1.
Gli atti emanati in applicazione delle presenti norme che prevedono
l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi
in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti
comunitari di esenzione, o in regime di de minimis, sono oggetto di notifica ai
sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea.
Art.
8
Clausola
valutativa
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione delle
presenti disposizioni e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, la Giunta
regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle presenti
disposizioni, e successivamente con periodicità biennale, sulla base dei dati e
delle informazioni prodotte dal tavolo di cui all’articolo 5, presenta alla
commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione e
sull’efficacia della legge. In particolare, la relazione contiene dati e
informazioni su:
a)
gli
interventi attuati e i risultati della loro implementazione, indicando strumenti
e modalità applicative;
b)
i
tempi dei procedimenti, le risorse stanziate e utilizzate, eventuali criticità
incontrate nell’attuazione degli interventi;
c)
il
numero delle comunità energetiche istituite e dei comuni e dei soggetti che vi
hanno aderito, nonché dati e informazioni sulla riduzione dei consumi energetici
da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo
di energie rinnovabili che sono stati raggiunti grazie alla istituzione delle
comunità energetiche.
Art.
9
Norma
finanziaria
1.
Agli oneri della presente legge quantificati in euro 100 mila, in termini
di competenza e cassa per l’anno 2019 e di pari importo, in termini di
competenza per l’anno 2020, da iscriversi in un nuovo capitolo di spesa
denominato “Promozione e sostegno per l’istituzione delle comunità energetiche”
nella missione 17, programma 1, titolo 1 del bilancio regionale, si fa fronte
con il prelevamento di corrispondente somma dalla missione 20, programma 3,
titolo 1, capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione”.
2.
Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli
stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12
maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.