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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
37
Data
09/08/2019
Abrogato
 
Materia
Cooperazione-Lavoro-Movimenti migratori
Titolo
Norme in materia di contrasto alle delocalizzazioni produttive al fine di salvaguardare i livelli produttivi e occupazionali
Note
Allegati
Nessun allegato

 



Art. 1

Finalità

1.         La Regione, in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento dell’Unione europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva l’occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai rischi di delocalizzazione del sistema produttivo pugliese.

2.         Per i fini di cui al comma 1 la Regione Puglia, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e di quello dell’Unione europea, e in particolare delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei livelli occupazionali.

 

Art. 2

Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali

1.         Per le finalità indicate all’articolo 1, i bandi regionali che prevedono l’erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all’ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell’impresa, l’obbligo di mantenimento dell’insediamento produttivo o dell’attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell’ordinamento dell’Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell’erogazione.

2.         Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.

 

Art. 3

Applicazione della norma

1.         Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese italiane ed estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficino di contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato.

2.         Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto dalla normativa regionale, nazionale e dell’Unione europea sul conferimento di contributi e finanziamenti alle imprese.

 

Art. 4

Misure di contrasto alle delocalizzazioni produttive

1.        Alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel territorio della Regione Puglia a uno Stato non appartenente all’Unione europea, a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), sono applicate le disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

2.         Le imprese che beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui al comma 1 entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata, decadono dal beneficio e hanno l’obbligo di restituire i contributi ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di incentivo nel precedente quinquennio. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.

3.         La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione d’uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità.

4.         In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad accordi di programma per la re-industrializzazione e la riconversione economica, promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d’impresa, anche in forma cooperativa.

 

Art. 5

Verifica in itinere

1.         Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione documentano annualmente alla Giunta regionale il proprio piano industriale comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.

2.         La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni per il mantenimento dell’incentivo regionale erogato o la sospensione di erogazioni in corso.

3.         In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli, anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni.

 

Art. 6

Monitoraggio e valutazione

1.      La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alle competenti commissioni consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in particolare:

       a) il numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli investimenti e l’impatto occupazionale generato;

       b) i risultati conseguiti.

2.    La Giunta regionale informa altresì sull’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Puglia.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.