Art.
1
Finalità
1.
La Regione, in conformità ai principi fondamentali dell’ordinamento
dell’Unione europea e della legislazione nazionale, riconosce a tutti gli
individui il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettiva
l’occupazione e ne migliorino la qualità, garantendo, inoltre, la salvaguardia
dei livelli occupazionali sul territorio regionale attraverso la tutela dai
rischi di delocalizzazione del sistema produttivo pugliese.
2.
Per i fini di cui al comma 1 la Regione Puglia, nel rispetto della
Costituzione, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e di quello
dell’Unione europea, e in particolare delle norme comunitarie in materia di
aiuti di stato, adotta provvedimenti finalizzati a mitigare gli effetti negativi
della delocalizzazione in considerazione del mantenimento dei livelli
occupazionali.
Art.
2
Azioni
regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli
occupazionali
1.
Per le finalità indicate all’articolo 1, i bandi regionali che prevedono
l’erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri
di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all’ammontare
dei contributi stessi e alle dimensioni dell’impresa, l’obbligo di mantenimento
dell’insediamento produttivo o dell’attività nel territorio regionale, nel
rispetto della legislazione statale e dell’ordinamento dell’Unione europea, per
almeno cinque anni dalla data dell’erogazione.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi
regionali erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari.
Art.
3
Applicazione
della norma
1.
Le presenti disposizioni si applicano a tutte le imprese italiane ed
estere, con stabilimenti insediati sul territorio regionale, che beneficino di
contributi regionali in conto capitale in relazione a un sito incentivato.
2.
Le presenti disposizioni si applicano in conformità con quanto previsto
dalla normativa regionale, nazionale e dell’Unione europea sul conferimento di
contributi e finanziamenti alle imprese.
Art.
4
Misure
di contrasto alle delocalizzazioni produttive
1.
Alle imprese che delocalizzano la propria produzione da un sito presente nel
territorio della Regione Puglia a uno Stato non appartenente all’Unione europea,
a eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, secondo quanto
previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87,
convertito, con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 (Disposizioni
urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), sono applicate le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2.
Le imprese che beneficiano di contribuiti regionali in conto capitale in
relazione a un sito incentivato, qualora realizzino la delocalizzazione di cui
al comma 1 entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa
agevolata, decadono dal beneficio e hanno l’obbligo di restituire i contributi
ricevuti. In presenza di programmi di delocalizzazione delle attività, la
Regione effettua il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di
incentivo nel precedente quinquennio. La Giunta regionale stabilisce, con
propria deliberazione, modalità e tempi di restituzione.
3.
La Regione garantisce la possibilità del cambiamento di destinazione
d’uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione
produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di
lavoro o per ragioni di pubblica utilità.
4.
In presenza di programmi di chiusura aziendale o di delocalizzazione
delle attività, la Regione verifica e favorisce la possibilità di ricorrere ad
accordi di programma per la re-industrializzazione e la riconversione economica,
promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d’impresa, anche in
forma cooperativa.
Art.
5
Verifica
in itinere
1.
Le imprese che beneficiano di incentivi da parte della Regione
documentano annualmente alla Giunta regionale il proprio piano industriale
comprensivo delle previsioni dei livelli occupazionali interni.
2.
La direzione regionale competente valuta la persistenza delle condizioni
per il mantenimento dell’incentivo regionale erogato o la sospensione di
erogazioni in corso.
3.
In qualsiasi momento la Giunta regionale dispone ispezioni e controlli,
anche a campione, tramite propri funzionari, allo scopo di verificare lo stato
di attuazione degli interventi previsti dalle presenti disposizioni.
Art.
6
Monitoraggio
e valutazione
1.
La Giunta
regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione delle presenti
disposizioni e ne riferisce, con cadenza biennale, alle competenti commissioni
consiliari permanenti con apposita relazione in cui sono riportati in
particolare:
a) il
numero delle imprese che hanno beneficiato degli incentivi, il valore degli
investimenti e l’impatto occupazionale generato;
b) i risultati
conseguiti.
2.
La Giunta regionale
informa altresì sull’andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri
di imprese in Puglia.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.