Art. 1
Finalità
1.
Al fine di dare risposte concrete ai bisogni delle persone in condizione di
fragilità attraverso forme di organizzazione, reciprocità e solidarietà, di
valorizzare le potenzialità dell’abitare sociale anche attraverso un’opera di
promozione culturale e di agevolazione, la Regione Puglia riconosce e favorisce
il ruolo della co-residenzialità come veicolo e strumento di solidarietà,
aggregazione e coesione sociale.
Art.
2
Definizioni
1
Ai fini delle presenti disposizioni per coabitazione sociale si intende
l’abitazione nella stessa casa di persone appartenenti a nuclei familiari
differenti che condividono il medesimo alloggio al fine di un reciproco
sostegno.
2
Per condomini solidali si intende un’esperienza abitativa condivisa in
una struttura residenziale composta da abitazioni private e da spazi comuni
destinati all’uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti.
Art.
3
Interventi
1
La Regione promuove la diffusione e la conoscenza dei benefici della
co-residenzialità.
2
Al fine di favorire l’attivazione di percorsi specifici, volti a
sostenere la cultura dell’abitare solidale:
a) le Agenzie regionali per la casa e l’abitare (ARCA) privilegiano nella
realizzazione di nuove strutture e nella ristrutturazione del patrimonio
immobiliare di proprietà, modelli innovativi di condominio
solidale;
b) gli enti locali sostengono, attraverso specifiche forme di
facilitazione e agevolazione urbanistico-edilizia, la realizzazione di condomini
sociali da parte di privati;
c) gli enti locali e gli enti del terzo settore inquadrabili nell’ambito
delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale della Puglia
sperimentano progetti pilota di coabitazione sociale rivolti a soggetti in
condizioni di vita di maggiore fragilità, quali famiglie con persone disabili,
coppie di anziani soli, nuclei monogenitoriali con bambini, persone singole in
età avanzata, nuclei di immigrati regolarmente presenti sul territorio
nazionale.
Art.
4
Avviso
pubblico
1
La Giunta regionale emana entro il 31 marzo di ogni anno apposito avviso
pubblico per il finanziamento dei progetti pilota di coabitazione sociale
presentati dagli enti locali e dagli enti del terzo settore inquadrabili
nell’ambito delle cooperative sociali regolarmente iscritte all’Albo regionale
della Puglia.
2
La Giunta regionale, dopo un anno dall’avvio dei progetti pilota
finanziati, relaziona in Consiglio regionale sugli interventi realizzati e sui
risultati della sperimentazione.
Art.
5
Norma
finanziaria
1
Per le finalità previste dalle presenti disposizioni, nell’ambito della
missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, programma 6
“Interventi per il diritto alla casa”, titolo 1, “Spesa corrente” è assegnata la
dotazione finanziaria per il corrente esercizio finanziario, in termini di
competenza e cassa, di euro 250 mila con prelevamento di pari importo dal
capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa
corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, autorizzando la Giunta
regionale a provvedere alla relativa variazione al bilancio di competenza e di
cassa.
2
Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma
dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità
regionale e controlli), nonché dall’articolo 38 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
3
Alla copertura degli oneri di cui alla presente legge possono concorrere
altresì le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della
programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.