Art. 1
Finalità
1.
Le presenti disposizioni disciplinano l’attività di produzione e vendita del
pane sostenendo e valorizzando:
a) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione,
alla possibilità di approvvigionamento e alla sicurezza igienico-sanitaria dei
prodotti e delle materie prime utilizzate nella panificazione;
b) le azioni finalizzate al recupero e alla redistribuzione delle
eccedenze alimentari da destinare al consumo umano e animale, a mente
dell’articolo 1,
comma 2, della legge regionale
18 maggio 2017, n. 13 (Recupero e riutilizzo di eccedenze, sprechi
alimentari e prodotti farmaceutici);
c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell’attività di
panificazione, nonché l’evoluzione tecnologica dei processi produttivi in
funzione del miglioramento qualitativo e dell’incremento della sicurezza
igienico-sanitaria;
d) le tipologie panarie tradizionali del territorio, anche mediante la
promozione e il sostegno di appositi contrassegni o accordi intercategoriali di
filiera finalizzati alla tracciabilità del prodotto e delle materie prime;
e) le imprese di panificazione ubicate sul territorio pugliese.
Art.
2
Definizioni
1.
Ai fini delle presenti disposizioni:
a) le definizioni di “attività di panificazione”, “panificio”, “pane fresco” e
“pane conservato” sono quelle di cui all’articolo 4 del decreto legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in
materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione
della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all’evasione fiscale);
b) l’impianto di produzione di pane e prodotti assimilati o affini e l’intero
ciclo di produzione, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale,
si considerano con riferimento all’azienda intesa come complesso unitario
funzionalmente collegato di beni, anche di diversa natura;
c) per “pane di produzione locale” si intendono il pane e prodotti da
forno preparati prevalentemente con ingredienti la cui provenienza risulta avere
la minore distanza di trasporto dalle fonti di approvvigionamento e che per
alcune specialità da forno rispettino le caratteristiche della stagionalità;
d) per “responsabile dell’attività produttiva” si intende il titolare,
ovvero un proprio collaboratore familiare, socio o lavoratore dell’impresa di
panificazione, appositamente designato dal legale rappresentante dell’impresa
stessa all’atto della presentazione della SCIA di cui all’articolo 3 e al quale
sono affidati i compiti di cui all’articolo 4;
e) per “contratto di filiera” si intende l’insieme delle regole e delle
operazioni relative alla coltivazione, alla lavorazione, alla trasformazione,
alla tracciabilità del prodotto e delle materie prime, alla commercializzazione
della filiera della panificazione, concordato tra le parti stipulanti.
Art.
3
Esercizio
dell’attività di panificazione
1. L’impianto di un nuovo panificio, il
trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da
presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per
territorio, nonché al rispetto delle vigenti norme in materia
igienico-sanitaria, edilizia, ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art.
4
Responsabile
dell’attività
1
L’impresa di panificazione designa il responsabile dell’attività
produttiva. Qualora tale impresa possieda più unità operative in cui avviene la
panificazione, per ognuna di esse viene indicato un responsabile dell’attività
produttiva.
2
Al responsabile dell’attività produttiva è affidato il compito di
garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l’utilizzo di
materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la qualità del
prodotto finito, e delle materie prime utilizzate, e certificate con l’acquisto.
3
Il responsabile dell’attività produttiva è assoggettato a un corso di
formazione erogato per il tramite di organismi formativi accreditati, da
frequentarsi entro il termine di dodici mesi dalla presentazione della
segnalazione di cui all’articolo 3. I contenuti e la durata del corso sono
stabiliti con il regolamento di cui all’articolo 11.
4
Non è assoggettato al corso di cui al comma 3 il responsabile
dell’attività produttiva che risulti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) avere prestato la propria opera per almeno tre anni presso un’impresa
di panificazione con la qualifica di panettiere specializzato o una qualifica
superiore secondo la disciplina dei vigenti contratti nazionali del lavoro;
b) aver esercitato per almeno tre anni
l’attività di panificazione in qualità di titolare, collaboratore familiare o
socio prestatore d’opera con mansioni di carattere produttivo;
c) essere in possesso di diploma afferente la materia oggetto delle
presenti disposizioni: l’elenco dei diplomi di cui alla presente lettera è
individuato nel regolamento di cui all’articolo 11;
d) essere in possesso di diploma di qualifica di istruzione professionale
in materie attinenti all’attività di panificazione conseguito nel sistema di
istruzione professionale, unitamente a un periodo di attività lavorativa di
panificazione di almeno un anno presso imprese del settore, oppure di due anni
qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età;
e) essere in possesso di attestato di qualifica attinente all’attività di
panificazione o ottenimento del profilo di panificatore, in base agli standard
contenuti nel Repertorio regionale delle figure professionali, conseguito a
seguito di un corso di formazione professionale, unitamente a un periodo di
attività lavorativa di panificazione della durata di almeno un anno svolta
presso imprese del settore.
5.
Il responsabile dell’attività produttiva svolge la propria attività in completa
autonomia relativamente alla gestione, organizzazione e attuazione della
produzione.
Art.
5
Formazione
professionale
1.
La Regione promuove la formazione, l’aggiornamento professionale e la
riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative
e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui
all’articolo 11.
Art.
6
Modalità
di vendita
1
Il pane fresco deve essere venduto entro e non oltre la giornata in cui è
stato concluso il processo produttivo.
2
Il pane conservato è posto in vendita con una dicitura aggiuntiva che ne
evidenzi lo stato e il metodo di conservazione utilizzato, il giorno di
produzione, nonché le eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3
Al momento della vendita, i prodotti di cui al comma 2 devono essere
esposti in scomparti igienicamente idonei e appositamente riservati e devono
essere chiaramente identificabili tramite apposite etichette, ai sensi della
normativa nazionale vigente.
4
È obbligatorio porre in vendita il pane fresco in scaffali distinti e
separati rispetto al pane ottenuto dagli intermedi di panificazione.
5
È vietato utilizzare la denominazione di «pane fresco» o di «pane
conservato», anche se accompagnata da integrazioni e specificazioni, per
identificare prodotti che si differenziano in modo sostanziale, per modalità di
composizione o per procedura di fabbricazione, da quelli indicati all’articolo
2, comma 1.
6
È fatto obbligo al venditore di pane precotto o congelato di esporre
l’etichetta ben visibile contenente, fra l’altro, la dicitura relativa
all’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la data di
produzione e la ragione sociale del produttore.
7
È consentita la vendita di pane sfuso in aree pubbliche, nelle
costruzioni stabili e nei negozi mobili, purché l’esercente sia dotato di
appositi banchi di esposizione con idonee caratteristiche igienico-sanitarie.
Art.
7
Istituzione
del contrassegno regionale
1.
La Regione, riconoscendo l’importanza che un prodotto di qualità riveste per il
miglioramento dell’offerta rivolta al consumatore, nonché per il rilancio
dell’economia di settore, istituisce un apposito contrassegno regionale al fine
di attestare la vendita del pane fresco.
Art.
8
Elenco
delle specialità da forno tipiche della tradizione
pugliese
1.
Le specialità da forno tipiche della tradizione pugliese vengono valorizzate in
apposita sezione all’interno dell’elenco regionale dei prodotti agroalimentari
tradizionali istituito presso la competente struttura regionale in attuazione
dell’articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8
settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l’individuazione dei
prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998,
n. 173).
Art.
9
Valorizzazione
della filiera pugliese
1
La Regione, riconoscendo l’importanza di sostenere e rilanciare
l’economia del settore e di migliorare l’offerta al consumatore, valorizza la
filiera del pane e dei prodotti da forno e la promozione del pane di produzione
locale attraverso accordi o programmi di filiera attuati dai soggetti
interessati.
2
Gli accordi e i programmi di filiera prevedono la partecipazione di tutti
i soggetti coinvolti, tra i quali agricoltori, trasformatori, panificatori,
rivenditori e consumatori finali.
Art.
10
Iniziative
di promozione e valorizzazione delle produzioni DOP, IGP e
DECO
1.
La Regione sostiene e attua iniziative di promozione e valorizzazione delle
produzioni di pane del territorio pugliese riconosciute ai sensi della normativa
in materia di Denominazione di origine protetta (DOP), di Indicazione geografica
protetta (IGP) e di Denominazione comunale di origine (DECO), anche attraverso
il coinvolgimento dei rispettivi consorzi di tutela e degli enti locali.
Art.
11
Modalità
di attuazione
1
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo
1, sentite le associazioni dei panificatori, adotta un regolamento che individua
le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell’aggiornamento
professionale e della riqualificazione degli operatori del settore.
2. La
Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
presenti disposizioni, sentite le associazioni dei panificatori, con propria
deliberazione:
a) definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche
necessarie per il conferimento del contrassegno di cui all’articolo 7;
b) definisce gli indirizzi generali relativi alle strategie regionali di
promozione e sostegno, che riguardano, in particolare, le azioni di
pubblicizzazione nei panifici e rivendite destinatari del contrassegno di cui
all’articolo 7, nonché alla sensibilizzazione del consumatore finale;
c) individua le specialità da forno tipiche della tradizione pugliese di
cui all’articolo 8;
d) definisce gli indirizzi generali relativi alle caratteristiche degli
accordi e dei programmi di filiera, con particolare riguardo ai principi di
trasparenza, sicurezza alimentare e sostenibilità ambientale;
e) definisce gli indirizzi relativi alla sottoscrizione di accordi o
protocolli d’intesa con le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei panificatori e con gli enti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), della l.r.
13/2017, al fine di favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari
invenduti.
3
Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto dalla Giunta regionale,
nelle parti che lo richiedano, alla procedura di informazione ai sensi della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento e del Consiglio europeo del 9 settembre
2015 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione
(codificazione), con riferimento alle disposizioni che costituiscono progetti di
regole tecniche ai sensi della direttiva.
Art.
12
Vigilanza
1.
La vigilanza sull’applicazione delle presenti disposizioni è esercitata dalle
aziende sanitarie locali (ASL) nonché dai comuni. A questi ultimi spettano i
proventi delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 13.
Art.
13
Sanzioni
1.
Fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale, per le
violazioni delle disposizioni delle presenti norme si applicano le seguenti
sanzioni amministrative, nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale):
a) da euro 1000 a euro 4000 ove il responsabile dell’attività produttiva
non ottemperi all’obbligo formativo di cui all’articolo 4, comma 3, o sia privo
di alcuno dei requisiti previsti all’articolo 4, comma 4;
b) da euro 2000 a euro 5000 per l’inottemperanza di taluno degli obblighi
di cui all’articolo 6.
2.
In caso di recidiva gli importi di cui al comma 1 sono raddoppiati.
3.
In caso di particolare gravità o di recidiva reiterata il sindaco può
inoltre disporre la sospensione temporanea dell’attività da tre a dieci giorni.
Art. 14
Disposizioni
transitorie
1.
I panifici, attivi alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni,
entro i successivi centottanta giorni comunicano al SUAP, ove non vi abbiano già
precedentemente provveduto, il nominativo del responsabile dell’attività
produttiva ai fini dell’annotazione nel registro delle imprese.
2.
In sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, i responsabili
dell’attività produttiva, ad eccezione dei soggetti di cui all’articolo 4, comma
4, sono tenuti ad avviare l’attività di formazione di cui all’articolo 5 entro
dodici mesi dall’attivazione dei corsi.
Art.
15
Entrata
in vigore e disposizioni finanziarie
1
Agli oneri relativi alla realizzazione delle attività di formazione
previste dall’articolo 5 si fa fronte mediante assegnazione, in termini di
competenza e cassa, di euro 120 mila alla missione 15, programma 2, dello stato
di previsione delle spese del bilancio, come disposto dall’articolo 30
della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia ‘Legge
di stabilità regionale’).
2
Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono
concorrere, altresì, le risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi
della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa
verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.
La
presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.