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Atto:LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2019, n. 34
Titolo:Interventi di sostegno e di valorizzazione del cinema documentario nella regione Marche.
Pubblicazione:(B.U. 10 ottobre 2019, n. 80)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione con questa legge intende riconoscere e promuovere la produzione del cinema documentario con l'obiettivo di stimolare e di accrescere il valore dell'offerta della produzione del documentario cinematografico.
2. In particolare, ai sensi del comma 1, la produzione del documentario cinematografico è riconosciuta e promossa anche quale forma di ricerca dell'evoluzione della tecnica comunicativa e dell'arte cinematografica.


1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione sostiene interventi volti alla promozione e alla valorizzazione della produzione di documentari cinematografici nonché alla valorizzazione del patrimonio documentario nel territorio regionale anche mediante il riconoscimento del ruolo delle istituzioni, delle scuole e realtà associative che promuovono la conoscenza della produzione cinematografica del documentario.
2. In particolare possono essere previsti interventi per:
a) la diffusione della cultura e della tecnica comunicativa del documentario cinematografico, promuovendo lo studio e ricerche nel campo delle arti visive e dei processi evolutivi dei sistemi di comunicazione per immagini e l'apprendimento delle tecniche di produzione;
b) la valorizzazione del documentario cinematografico quale forma di evoluzione della tecnica comunicativa, culturale e di testimonianza storica del territorio;
c) l'organizzazione di "concorsi" con particolare attenzione al settore della produzione cinematografica o televisiva che valorizzino le attività documentaristiche, con particolare attenzione alla produzione di autori che si sono cimentati su tematiche attinenti gli aspetti e le attività di rilevanza nazionale legati al territorio marchigiano.



1. La Regione, considerata la rilevanza dell'attività di valorizzazione del documentario cinematografico sul territorio marchigiano, riconosce, in particolare, quale Città della produzione del documentario cinematografico il Comune di San Benedetto del Tronto, in considerazione del rilievo assunto dalla produzione del documentario come espressione artistica e di avanguardia comunicativa nella storia culturale della città in relazione all'operato della Fondazione Libero Bizzarri, nata nel 1994, che esercita un ruolo centrale, riconosciuto a livello nazionale, nella promozione di studi e ricerche nel campo delle arti visive e dei processi evolutivi dei sistemi di comunicazione per immagini.
2. La Regione può concedere al Comune di San Benedetto del Tronto contributi per il sostegno alle attività della Fondazione Libero Bizzarri per:
a) promuovere la formazione tecnica e professionale nel settore della comunicazione;
b) promuovere corsi di realizzazione di documentari per ragazzi con tematiche di carattere sociale;
c) organizzare corsi di formazione ed aggiornamento del personale direttivo, docente, educativo ed ATA, della scuola di ogni ordine e grado;
d) promuovere le attività culturali tese a documentare e divulgare le attività della Fondazione;
e) organizzare il Premio nazionale denominato "Libero Bizzarri" quale evento culturale d'importanza nazionale;
f) promuovere seminari e cicli di conferenze in collaborazione con istituzioni culturali e scientifiche, favorendo scambi culturali e di collaborazione con analoghe istituzioni nazionali ed internazionali, nonché convegni, conferenze, incontri, attività per lo studio, al fine di promuovere la realtà del territorio piceno e marchigiano creando un'attenzione al turismo;
g) conservare ed arricchire la biblioteca e la mediateca specializzate nelle materie attinenti agli scopi istituzionali della Fondazione, per realizzare un patrimonio storico-artistico aperto alla pubblica consultazione.



1. La Giunta regionale adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, il programma degli interventi che si intendono realizzare ai sensi degli articoli 2 e 3 nel periodo finanziario di riferimento.
2. Il programma contiene in particolare l'elenco degli interventi, l'indicazione dei criteri e delle modalità di attuazione, nonché la copertura della spesa da effettuare con l'eventuale concorso di fondi europei, statali o di altri soggetti, pubblici o privati.
3. Il programma resta in vigore fino all'approvazione del nuovo.
4. Gli interventi sono attuati nel rispetto dei limiti e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale di riferimento.


1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000,00.
2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede con incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" e corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" del bilancio di previsione 2019/2021.
3. A decorrere dall'anno 2021 le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al documento tecnico e al bilancio finanziario gestionale necessarie ai fini della gestione.