Leggi e regolamenti regionali
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Atto:LEGGE REGIONALE 8 luglio 2019, n. 20
Titolo:Disciplina regionale per l'accesso dei cani alle spiagge.
Pubblicazione:B.U. 11 luglio 2019, n. 55
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Veterinaria

Sommario





1. La Regione, in attuazione dei principi contenuti nella legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 10 (Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica "pet friendly", promuove e disciplina l'accesso dei cani sulle spiagge in modo da contemperare i diversi interessi coinvolti.


1. Per l'accesso dei cani sulle spiagge libere restano ferme le disposizioni contenute negli articoli 3 e 9 del regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2 (Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative), garantendo comunque il rispetto delle prescrizioni contenute nelle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3.
2. L'individuazione dei tratti di spiaggia libera accessibili ai cani nonché le loro modalità di accesso e permanenza nei medesimi tratti sono disciplinate dai Comuni attenendosi, per quanto compatibili, alle prescrizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3.


1. Nei Comuni in cui, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 del r.r. 2/2004, è prevista la deroga al divieto di ingresso di animali in spiaggia e nelle acque del litorale marittimo regionale, i concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative possono consentire l'accesso e la permanenza dei cani nel tratto di arenile a disposizione, secondo modalità tali da garantire il contemperamento dei diversi interessi coinvolti ed il rispetto delle disposizioni contenute in questa legge.
2. Fermo restando il rispetto delle previsioni contenute nel regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), nel relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 15 febbraio 1952, n. 328) e nel Piano regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere, i concessionari di cui al comma 1 che, al fine di incrementare la qualità dell'offerta turistica regionale "dog friendly", intendono destinare in tutto o in parte il tratto di arenile a disposizione all'accoglienza dei cani accompagnati, mediante individuazione di un'area appositamente attrezzata, con eventuale utilizzo di uno specchio acqueo antistante l'area medesima, presentano entro il mese di gennaio di ogni anno al Comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con allegata la planimetria dell'area attrezzata e dello specchio acqueo destinati a tali scopi. Il termine per la presentazione della SCIA può essere derogato dal Comune per motivate esigenze, debitamente documentate.
3. Nelle spiagge di cui al comma 1 si osservano almeno le seguenti prescrizioni:
a) l'area attrezzata deve mantenere una distanza minima di dieci metri dalla concessione confinante, tranne l'ipotesi di concessione confinante con spiaggia libera e l'ipotesi di rilascio di dichiarazione di assenso da parte del concessionario confinante;
b) l'area riservata ai cani deve mantenere una distanza minima dalle eventuali altre aree del medesimo concessionario non fruibili dagli animali di almeno tre metri ed essere dotata di apposita recinzione di almeno un metro e mezzo di altezza;
c) le eventuali aree destinate ad uso esclusivo, se interne all'area di cui alla lettera b), devono essere dotate di una recinzione di almeno un metro di altezza;
d) è consentito l'accesso esclusivamente ai cani identificabili mediante microchip o altro documento idoneo ai sensi della normativa vigente in materia;
e) il proprietario o il detentore deve munirsi di idonea copertura assicurativa relativa all'animale, di certificazione sanitaria in corso di validità dalla quale risulti l'esame parassitologico negativo ovvero i trattamenti antiparassitari eseguiti negli ultimi trenta giorni, del libretto dal quale risultano eseguite le vaccinazioni in corso di validità nei confronti del cimurro, epatite infettiva canina e leptospirosi ovvero di una certificazione sanitaria attestante una adeguata copertura anticorpale. Gli animali che non risultano in regola con tale documentazione non possono accedere alle zone ad essi riservate. Per i cani provenienti dall'estero resta ferma la normativa europea vigente in materia;
f) il concessionario è tenuto ad identificare sia il percorso per raggiungere lo specchio acqueo mediante apposita segnaletica, sia la porzione di mare destinata alla balneazione dei cani, mediante installazione di boe, che deve corrispondere allo specchio acqueo antistante l'area attrezzata;
g) è obbligatorio l'utilizzo del guinzaglio di lunghezza massima pari a un metro e mezzo nelle aree attrezzate comuni, tranne nelle eventuali aree di sgambamento, nelle aree ad uso esclusivo di cui alla lettera c) e nello specchio acqueo dedicato;
h) la balneazione dei cani deve avvenire alla presenza in acqua del proprietario o detentore, per evitare il vagare degli animali senza controllo al fine di salvaguardare l'incolumità dell'utenza balneare;
i) il concessionario deve garantire interventi periodici di pulizia e risanamento della spiaggia e dello specchio acqueo, fermo restando l'obbligo del proprietario o detentore di rimuovere eventuali deiezioni degli animali, compreso l'eventuale strato di sabbia coinvolto, depositandole negli appositi contenitori installati sull'area attrezzata;
l) le aree attrezzate devono essere provviste di un servizio doccia ad uso esclusivo dei cani, con uno specifico sistema di raccolta delle acque, e di spazi idonei a consentire in qualsiasi momento agli animali ospitati il riparo dal sole e l'abbeveraggio;
m) è sempre consentito l'accesso dei cani preposti all'accompagnamento di persone con disabilità o all'assistenza di soggetti affetti da altre patologie certificate e dei cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua rilasciato dagli enti ed associazioni competenti;
n) è vietato l'accesso dei cani in altre aree della spiaggia destinate ai bagnanti ed attrezzate per particolari scopi quali, a titolo esemplificativo, piscine, docce, attività ludiche e sportive;
o) è vietato l'accesso in spiaggia ai cani oggetto di prescrizioni restrittive in merito alla tutela dell'incolumità pubblica ed ai cani di sesso femminile in fase estrale.

4. Il concessionario con apposita informativa, anche cartellonistica, provvede a comunicare ai bagnanti la possibilità di accesso dei cani nel tratto di arenile di cui dispone mediante esposizione del logo di cui all'articolo 6, nonché le modalità di fruizione da parte dei medesimi sia dell'arenile sia dello specchio acqueo a disposizione.
5. Le informazioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 sono fornite al concessionario dal proprietario o detentore del cane tramite apposita modulistica predisposta dal Comune e messa a disposizione degli organi di vigilanza.
6. Gli obblighi a carico dei titolari di concessione demaniale marittima sono da intendersi anche a carico degli eventuali affidatari che, ai sensi dell'articolo 45 bis del r.d. 327/1942, gestiscono le attività oggetto della concessione.
7. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, e 4 i Comuni, per gli aspetti di competenza, possono dettare disposizioni integrative al fine di disciplinare le modalità di permanenza dei cani nei tratti di arenile e di mare a cui si riferiscono le SCIA di cui al comma 2.
8. In assenza di variazioni annuali alla planimetria di cui al comma 2, rimane valida la SCIA già presentata.


1. Fatta salva la responsabilità di cui all'articolo 2052 del codice civile, il proprietario o detentore dell'animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e svolge una costante attività di vigilanza sul cane.
2. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, i cani devono sostare entro il perimetro dell'area attrezzata di cui all'articolo 3 e comunque nelle immediate vicinanze del proprietario o del detentore.
3. Il proprietario o detentore deve altresì dotarsi di museruola da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali, o su richiesta delle autorità competenti.


1. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Piano regionale di Gestione Integrata delle Zone Costiere e nei conseguenti piani particolareggiati di spiaggia, possono prevedere tratti di arenile, appositamente delimitati, da destinare in concessione alle associazioni di volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste regolarmente riconosciute con il fine esclusivo di ospitare durante la stagione balneare i cani accompagnati.


1. Il Comune competente per territorio, previa richiesta ed a seguito della verifica positiva del rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, autorizza i concessionari di "spiagge dog-friendly" ad utilizzare apposito logo individuato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge.


1. I Comuni trasmettono entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco dei tratti di arenile ove è consentito l'accesso dei cani alla struttura regionale competente per l'implementazione delle banche dati istituzionali di informazione al turista.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nei propri siti internet istituzionali un'apposita sezione, da aggiornare con le notizie fornite dai Comuni ai sensi del comma 1, anche attraverso il collegamento ipertestuale con i siti internet degli stabilimenti balneari.


1. Il Comune e le autorità di polizia e di vigilanza competenti garantiscono il rispetto delle prescrizioni contenute in questa legge.
2. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 3 dell'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 125,00 a euro 750,00 prevista dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 10/1997.
3. Per la violazione delle altre disposizioni contenute nell'articolo 3 e nell'articolo 4 si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 1161 e 1164 del r.d. 327/1942.
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono irrogate secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).


1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


1. I concessionari di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative già destinate all'accoglienza dei cani si adeguano alle disposizioni contenute in questa legge entro due anni dall'entrata in vigore della medesima.
2. Le disposizioni contenute in questa legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima dell'entrata in vigore della medesima e non ancora conclusi.