crv_sgo_leggi

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8 (BUR n. 39/2024)

Istituzione dell’elenco regionale delle scuole di musica.

Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8 (BUR n. 39/2024)

ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e sviluppo economico, capace di concorrere alla crescita delle persone e della comunità.
Art. 2 - Interventi.
1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di tenuta e pubblicazione, l'elenco regionale delle scuole di musica che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della Regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.
2. La Giunta regionale costituisce l’elenco di cui al comma 1, disciplinandone tenuta e pubblicazione e, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco, con particolare riguardo a:
a) organizzazione interna, requisiti professionali ed esperienza didattica e musicale del corpo docente;
b) dotazione strumentale da mettere a disposizione;
c) idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO
Legge regionale 21 marzo 2024, n. 8 (BUR n. 39/2024) - Testo storico

ISTITUZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE DI MUSICA

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto riconosce la musica quale fondamentale valore formativo e culturale della persona e strumento di aggregazione ed inclusione sociale, nonché di espressione artistica e di promozione culturale e sviluppo economico, capace di concorrere alla crescita delle persone e della comunità.
Art. 2 - Interventi.
1. Per concorrere al conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne disciplina modalità di tenuta e pubblicazione, l'elenco regionale delle scuole di musica che operano in conformità alle finalità e ai principi del sistema educativo della Regione di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” anche al fine di determinare le condizioni che consentano di avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera e-quater) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”.
2. La Giunta regionale costituisce l’elenco di cui al comma 1, disciplinandone tenuta e pubblicazione e, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri, requisiti e standard minimi relativi agli aspetti didattici, organizzativi ed istituzionali, necessari per l'iscrizione all'elenco, con particolare riguardo a:
a) organizzazione interna, requisiti professionali ed esperienza didattica e musicale del corpo docente;
b) dotazione strumentale da mettere a disposizione;
c) idoneità dei locali allo svolgimento delle attività formative.
Art. 3 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 5.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 07 “Diritto allo studio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione è incrementata riducendo contestualmente di pari importo le risorse del fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocate nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
Art. 4 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 18/09/2023

PDL n. 228

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/02/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Nicola Ignazio FINCO

Approvato dal consiglio in data: 12/03/2024

Deliberazione Legislativa n. 8 del 21/03/2024