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Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 (BUR n. 35/2024)

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione del turismo fluviale ed il sostegno delle comunità rivierasche

Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 (BUR n. 35/2024)

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RIVIERASCHE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità alle finalità ed obbiettivi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata, in grado di coinvolgere e far convergere le varietà di proposte turistiche dei diversi ambiti territoriali ed anche in coerenza ed attuazione alle previsioni in materia di turismo del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) nonché del Piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’ articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e suoi specifici Piani di Settore, ivi compresi il Piano regionale della mobilità ciclistica ed il Piano della portualità turistica, nell’ambito delle azioni di promozione del patrimonio turistico regionale, promuove il turismo fluviale quale forma di offerta turistica sostenibile in cui la attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.
Art. 2 - Iniziative attuative.
1. La Regione del Veneto, per il conseguimento delle finalità della presente legge, opera in particolare:
a) per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, favorendo tra l’altro la regolare raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti, anche in funzione del loro armonico ed equilibrato sviluppo turistico;
b) per garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
c) per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e contermini, la fruizione turistica-ricreativa del territorio e la sua offerta in termini di sapere locale, paesaggio, risorse fluviali e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali;
d) per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell’ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità di interesse generale, fruibile turisticamente secondo i principi di una cultura green, in forme responsabili e sostenibili, attraverso il turismo lento anche con l’utilizzo delle piste ciclabili che costeggiano i fiumi ed attraverso la navigazione;
e) per promuovere accordi o convenzioni tra l’ente Regione del Veneto, l’Agenzia interregionale per il fiume Po e Infrastrutture Venete s.r.l., società regionale costituita ai sensi della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”, per l’ambito territoriale di rispettiva competenza e i gestori dei servizi di trasporto, al fine di favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei turisti che intendono fruire i percorsi fluviali con mezzi propri, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma;
f) per favorire il coordinamento e l’azione di tutela dei fiumi, anche nelle forme di un tavolo tecnico composto dai diversi soggetti preposti alla gestione dei fiumi.
2. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare corso alla stipula di protocolli di intesa o accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.
Art. 3 - Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.
1. Per le azioni di promozione della offerta del turismo fluviale, la Giunta regionale, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, individua risorse ed attua specifici programmi ed iniziative per la promozione della offerta del turismo fluviale in Veneto.
2. La Giunta regionale può altresì riconoscere contributi per favorire un turismo fluviale basato su sistemi di propulsione ad energia pulita e rinnovabile oltre che per la realizzazione di interventi, coerenti con il Piano regionale dei trasporti e suoi specifici Piani di Settore di cui all’articolo 1, volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale, ivi comprese le infrastrutture funzionali al turismo fluviale, quali approdi ed ormeggi oltre che passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca anche riconoscendo forme di priorità alle progettualità ed iniziative che insistono sulle aree economicamente più fragili del territorio regionale.
4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
Art. 4 - Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.
1. È istituita la Giornata regionale del turismo fluviale, di seguito denominata “Giornata”, da celebrare a cadenza annuale nella terza domenica del mese di aprile.
2. La Giunta regionale, per la definizione del programma della Giornata pubblica, in apposita sezione del sito web istituzionale, un avviso pubblico, per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.
3. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate direttamente dalla Giunta regionale, o mediante progetti a regia regionale con la partecipazione di:
a) enti locali, con particolare riferimento alle comunità rivierasche;
b) associazioni di categoria, con particolare riferimento alle associazioni di categoria degli operatori della mobilità acquea interna;
c) pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro-loco”;
d) istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, con riferimento agli istituti che hanno aderito all’avviso pubblico di cui al comma 2 presentando proposte di iniziativa e progetti acquisiti fra i temi della Giornata.
4. La Giunta regionale cura l’attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale nonché sui principali strumenti dei social media.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere dell’anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.


SOMMARIO
Legge regionale 13 marzo 2024, n. 5 (BUR n. 35/2024) - Testo storico

DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DEL TURISMO FLUVIALE ED IL SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ RIVIERASCHE

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in conformità alle finalità ed obbiettivi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” per la creazione di una offerta turistica sostenibile ed integrata, in grado di coinvolgere e far convergere le varietà di proposte turistiche dei diversi ambiti territoriali ed anche in coerenza ed attuazione alle previsioni in materia di turismo del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) nonché del Piano regionale dei trasporti (PRT) di cui all’articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e suoi specifici Piani di Settore, ivi compresi il Piano regionale della mobilità ciclistica ed il Piano della portualità turistica, nell’ambito delle azioni di promozione del patrimonio turistico regionale, promuove il turismo fluviale quale forma di offerta turistica sostenibile in cui la attrattiva è fondata sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che contraddistinguono le comunità rivierasche.
Art. 2 - Iniziative attuative.
1. La Regione del Veneto, per il conseguimento delle finalità della presente legge, opera in particolare:
a) per conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali, paesaggistiche e storiche dell'area fluviale, favorendo tra l’altro la regolare raccolta e smaltimento dei rifiuti galleggianti, anche in funzione del loro armonico ed equilibrato sviluppo turistico;
b) per garantire forme d'uso del territorio e di sviluppo tendenti a valorizzare e ripristinare gli assetti ambientali, il paesaggio delle zone ripariali, le tecniche costruttive tradizionali che hanno caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio e del territorio;
c) per sostenere e promuovere, con la partecipazione dei comuni rivieraschi e contermini, la fruizione turistica-ricreativa del territorio e la sua offerta in termini di sapere locale, paesaggio, risorse fluviali e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali;
d) per la divulgazione delle informazioni necessarie a promuovere il valore dell’ambiente fluviale veneto come riserva di biodiversità di interesse generale, fruibile turisticamente secondo i principi di una cultura green, in forme responsabili e sostenibili, attraverso il turismo lento anche con l’utilizzo delle piste ciclabili che costeggiano i fiumi ed attraverso la navigazione;
e) per promuovere accordi o convenzioni tra l’ente Regione del Veneto, l’Agenzia interregionale per il fiume Po e Infrastrutture Venete s.r.l., società regionale costituita ai sensi della legge regionale 14 novembre 2018, n. 40 “Società regionale “Infrastrutture Venete s.r.l.” per la gestione delle infrastrutture ferroviarie e di navigazione interna”, per l’ambito territoriale di rispettiva competenza e i gestori dei servizi di trasporto, al fine di favorire e agevolare nel sistema di interscambio la mobilità dei turisti che intendono fruire i percorsi fluviali con mezzi propri, anche con l’introduzione di specifiche clausole nei relativi contratti di servizio e di programma;
f) per favorire il coordinamento e l’azione di tutela dei fiumi, anche nelle forme di un tavolo tecnico composto dai diversi soggetti preposti alla gestione dei fiumi.
2. Per l’attuazione delle iniziative di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a dare corso alla stipula di protocolli di intesa o accordi di programma al fine di assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità ed ogni altro connesso adempimento.
Art. 3 - Intervento finanziario regionale e promozione del turismo fluviale.
1. Per le azioni di promozione della offerta del turismo fluviale, la Giunta regionale, nell’ambito degli strumenti di programmazione e promozione turistica regionale e relative misure attuative di cui alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e successive modificazioni, individua risorse ed attua specifici programmi ed iniziative per la promozione della offerta del turismo fluviale in Veneto.
2. La Giunta regionale può altresì riconoscere contributi per favorire un turismo fluviale basato su sistemi di propulsione ad energia pulita e rinnovabile oltre che per la realizzazione di interventi, coerenti con il Piano regionale dei trasporti e suoi specifici Piani di Settore di cui all’articolo 1, volti alla riqualificazione e ristrutturazione di fabbricati e strutture già esistenti e funzionali alla offerta di forme di turismo fluviale, ivi comprese le infrastrutture funzionali al turismo fluviale, quali approdi ed ormeggi oltre che passerelle, briccole, scalinate, ponti e ponti mobili.
3. La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali si prescinde dal parere, le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi di cui al presente articolo, nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca anche riconoscendo forme di priorità alle progettualità ed iniziative che insistono sulle aree economicamente più fragili del territorio regionale.
4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 ovvero del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 di esenzione, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Unione europea L 187 del 26 giugno 2014.
Art. 4 - Istituzione della Giornata regionale del turismo fluviale.
1. È istituita la Giornata regionale del turismo fluviale, di seguito denominata “Giornata”, da celebrare a cadenza annuale nella terza domenica del mese di aprile.
2. La Giunta regionale, per la definizione del programma della Giornata pubblica, in apposita sezione del sito web istituzionale, un avviso pubblico, per la raccolta di proposte di iniziative e progetti, per la definizione dei temi della Giornata.
3. Le iniziative della Giornata possono essere realizzate direttamente dalla Giunta regionale, o mediante progetti a regia regionale con la partecipazione di:
a) enti locali, con particolare riferimento alle comunità rivierasche;
b) associazioni di categoria, con particolare riferimento alle associazioni di categoria degli operatori della mobilità acquea interna;
c) pro loco di cui alla legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 “Disciplina delle associazioni Pro-loco”;
d) istituti di istruzione secondaria superiore di secondo grado, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, con riferimento agli istituti che hanno aderito all’avviso pubblico di cui al comma 2 presentando proposte di iniziativa e progetti acquisiti fra i temi della Giornata.
4. La Giunta regionale cura l’attività di informazione in ordine ai temi della Giornata sulla stampa locale e, ricorrendone le condizioni, sulla stampa nazionale nonché sui principali strumenti dei social media.
Art. 5 - Clausola valutativa.
1. La Giunta regionale allo scadere dell’anno seguente all’entrata in vigore della presente legge e con decorrenza annuale, trasmette alla competente commissione consiliare una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 1, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 2, quantificati in euro 250.000,00 per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024-2026.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4, comma 1, quantificati in euro 25.000,00 per l’esercizio 2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2024-2026.
4. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 22/08/2022

PDL n. 151

Assegnato in sede referente: 6a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 21/02/2024

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Laura CESTARI

Approvato dal consiglio in data: 05/03/2024

Deliberazione Legislativa n. 5 del 13/03/2024