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Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 4 (BUR n. 22/2021)

Razionalizzazione riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti

Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 4 (BUR n. 22/2021)

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA GOVERNANCE REGIONALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.
1. In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 75 del 14 luglio 2020, ed al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come specificato dalla Strategia 8 di Piano “Strategie di governo, programmazione e controllo” (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale”), la Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:
a) assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente;
b) raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti;
c) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa e tecnica nell’ambito del settore.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l’istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT;
b) semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
c) individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale;
d) ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale;
e) sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l’intero settore dei trasporti;
f) sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua;
g) potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale;
h) promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell’ambito della rete autostradale regionale.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO
Legge regionale 10 febbraio 2021, n. 4 (BUR n. 22/2021) – Testo storico

RAZIONALIZZAZIONE E RIORDINO DELLA GOVERNANCE REGIONALE NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Art. 1 - Razionalizzazione e riordino della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti.
1. In attuazione di quanto previsto dal nuovo Piano Regionale dei Trasporti (PRT) 2020-2030, approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 75 del 14 luglio 2020, ed al fine di perseguire la razionalizzazione della governance regionale nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, come specificato dalla Strategia 8 di Piano “Strategie di governo, programmazione e controllo” (Azione 8.1 - Rafforzamento della governance e della gestione dei trasporti regionali, anche con istituzione/revisione del ruolo delle società regionali per la gestione diretta di infrastrutture e servizi di interesse regionale”), la Giunta regionale, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adotta un disegno di legge di riordino organizzativo ed operativo, con le seguenti finalità:
a) assicurare elevati standard di qualità nella gestione e manutenzione delle infrastrutture e degli impianti, valorizzando il patrimonio esistente;
b) raggiungere un elevato livello di qualità ed uniformità sul territorio regionale nella erogazione dei servizi integrati di trasporto, definendo i livelli dei servizi essenziali, valutando le specificità territoriali laddove esistenti;
c) raggiungere più elevati standard di efficienza, efficacia ed economicità nell’azione amministrativa e tecnica nell’ambito del settore.
2. Il disegno di legge di cui al comma 1 dovrà tener conto dei seguenti criteri:
a) mantenimento in capo alla Regione delle funzioni di pianificazione, programmazione e controllo, anche tramite l’istituzione della Struttura Tecnica di Piano (STP) prevista dal PRT;
b) semplificazione del quadro complessivo dei soggetti e società, controllati o partecipati dalla Regione, nel settore delle infrastrutture e dei trasporti;
c) individuazione di uno o più soggetti per la gestione della rete stradale regionale, nonché delle infrastrutture ferroviarie e per la navigazione interna e lacuale in ambito regionale;
d) ridefinizione delle competenze nel settore del trasporto pubblico regionale e locale con individuazione di un soggetto, quale regolatore dei servizi in ambito regionale;
e) sviluppo in termini di innovazione tecnologica per l’intero settore dei trasporti;
f) sviluppo di forme di integrazione modale fra gomma, ferro ed acqua;
g) potenziamento ed ammodernamento del sistema infrastrutturale regionale;
h) promozione della costituzione di una holding autostradale del nord est per il rafforzamento istituzionale e gestionale nell’ambito della rete autostradale regionale.
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 3 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 21/10/2020

PDL n. 9

Assegnato in sede referente: 2a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 28/01/2021

Parere della commissione espresso a: Maggioranza

Relatore in aula: Marco ZECCHINATO

Approvato dal consiglio in data: 02/02/2021

Deliberazione Legislativa n. 4 del 10/02/2021

Approvato dal consiglio in data: 02/02/2021

Deliberazione Legislativa n. 4 del 10/02/2021