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Legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (BUR n. 37/2023)

Disposizioni per favorire la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati

Legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (BUR n. 37/2023)

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI AMMALATI

Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, nel contesto degli interventi sociali a sostegno della famiglia e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, riconoscendo come valore fondamentale la centralità della persona e con esso la piena realizzazione delle potenzialità di ogni individuo, interviene, con la presente legge al fine di:
a) assicurare la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati;
b) favorire interventi a supporto del servizio Scuola in Ospedale (SiO) e del Servizio istruzione Domiciliare (ID).
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto collabora con le competenti istituzioni scolastiche al fine di sviluppare e introdurre nel sistema educativo regionale modelli innovativi e strumenti tecnologici a sostegno della didattica e della formazione di dirigenti, insegnanti, ausiliari tecnici e amministrativi definiti complessivamente come personale scolastico.
3. Le iniziative della presente legge vengono realizzate di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e in conformità a quanto previsto dalle:
a) linee guida ministeriali per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;
b) linee di indirizzo ministeriali per la Scuola in Ospedale (SiO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID).
Art. 2 - Interventi a favore di alunni ammalati.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione collabora con le competenti istituzioni scolastiche per realizzare, nell’ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, una corretta formazione del personale scolastico, avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito sanitario e socio sanitario necessaria per garantire una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico medesimo.
2. A tal fine la Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le Aziende Ospedaliere e con le Aziende ULSS, predispone dei modelli di protocollo che abbiano i seguenti obiettivi:
a) istruire e sensibilizzare, mediante adeguata attività formativa, una congrua percentuale del personale scolastico su come prevenire, riconoscere e trattare le eventuali situazioni di urgenza/emergenza;
b) garantire la continuità nella formazione al suddetto personale della scuola durante tutto l’iter scolastico tenendo in considerazione il cambiamento delle esigenze e dei bisogni degli alunni ammalati;
c) garantire agli alunni ammalati una vita scolastica e relazionale equiparabile a quella dei propri coetanei senza patologie;
d) sostenere i familiari nella gestione degli alunni ammalati nel percorso di inserimento a scuola.
3. La Giunta regionale approva i modelli di protocollo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Sui modelli di protocollo esprime parere la competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.
Art. 3 - Disposizioni relative agli alunni con DM1.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad alunni affetti da DM1, vengono realizzati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 “Istituzione della Commissione regionale per le attività diabetologiche”, dalla legge regionale 11 novembre 2011, n. 24 “Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica” e dall’articolo 53 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, avvalendosi della collaborazione della Commissione regionale per le attività diabetologiche e del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica (CRR).
Art. 4 - Disposizioni relative agli alunni con epilessia.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad alunni affetti da epilessia, vengono realizzati in coerenza con quanto previsto nel documento regionale recante il “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) a favore delle persone affette da epilessia”.
Art. 5 - Azioni a supporto del servizio Scuola in Ospedale (SiO) e del Servizio istruzione Domiciliare (ID).
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, lettera b), la Regione elabora, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo ministeriali per la Scuola in Ospedale (SiO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID), dei bandi per l’erogazione di contributi a favore degli istituti di istruzione e formazione facenti parte del sistema educativo regionale, finalizzati a fornire strumenti tecnologici che consentano di poter esercitare il diritto allo studio sia agli alunni ricoverati in ospedale, sia a quelli che a causa di gravi patologie sono sottoposti a terapie domiciliari, che impediscono la regolare frequenza della scuola.
2. La Giunta regionale approva e finanzia i bandi con cadenza annuale.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. Nel triennio scolastico di prima applicazione della presente legge gli interventi previsti dagli articoli 2 e 5 vengono attivati in via sperimentale presso un istituto scolastico per provincia, scelto di comune intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio scolastico regionale.
Art. 7 - Clausola valutativa.
1. In esito alla sperimentazione di cui all’articolo 6 la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare sui risultati raggiunti, con particolare riferimento a:
a) numero di istituti che hanno sottoscritto i protocolli, suddivisi per province;
b) numero di interventi formativi realizzati suddivisi per provincia;
c) entità del materiale tecnologico messo a disposizione.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 16.400,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 17.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.



SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 2023, n. 3 (BUR n. 37/2023) – Testo storico

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LA PIENA INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI AMMALATI

Art. 1 - Principi e finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute, nel contesto degli interventi sociali a sostegno della famiglia e del sistema educativo regionale di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto”, riconoscendo come valore fondamentale la centralità della persona e con esso la piena realizzazione delle potenzialità di ogni individuo, interviene, con la presente legge al fine di:
a) assicurare la piena integrazione scolastica degli alunni ammalati;
b) favorire interventi a supporto del servizio Scuola in Ospedale (SiO) e del Servizio istruzione Domiciliare (ID).
2. Per realizzare le finalità di cui al comma 1, la Regione del Veneto collabora con le competenti istituzioni scolastiche al fine di sviluppare e introdurre nel sistema educativo regionale modelli innovativi e strumenti tecnologici a sostegno della didattica e della formazione di dirigenti, insegnanti, ausiliari tecnici e amministrativi definiti complessivamente come personale scolastico.
3. Le iniziative della presente legge vengono realizzate di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e in conformità a quanto previsto dalle:
a) linee guida ministeriali per la definizione degli interventi finalizzati all'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico;
b) linee di indirizzo ministeriali per la Scuola in Ospedale (SiO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID).
Art. 2 - Interventi a favore di alunni ammalati.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), la Regione collabora con le competenti istituzioni scolastiche per realizzare, nell’ambito del sistema di istruzione e formazione regionale, una corretta formazione del personale scolastico, avvalendosi della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica (Fondazione SSP), quale ente che promuove e attua percorsi di formazione in ambito sanitario e socio sanitario necessaria per garantire una serena e sicura vita scolastica sia agli alunni ammalati, sia al personale scolastico medesimo.
2. A tal fine la Giunta regionale, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale, con le Aziende Ospedaliere e con le Aziende ULSS, predispone dei modelli di protocollo che abbiano i seguenti obiettivi:
a) istruire e sensibilizzare, mediante adeguata attività formativa, una congrua percentuale del personale scolastico su come prevenire, riconoscere e trattare le eventuali situazioni di urgenza/emergenza;
b) garantire la continuità nella formazione al suddetto personale della scuola durante tutto l’iter scolastico tenendo in considerazione il cambiamento delle esigenze e dei bisogni degli alunni ammalati;
c) garantire agli alunni ammalati una vita scolastica e relazionale equiparabile a quella dei propri coetanei senza patologie;
d) sostenere i familiari nella gestione degli alunni ammalati nel percorso di inserimento a scuola.
3. La Giunta regionale approva i modelli di protocollo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Sui modelli di protocollo esprime parere la competente Commissione consiliare, entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali si prescinde dal parere medesimo.
Art. 3 - Disposizioni relative agli alunni con DM1.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad alunni affetti da DM1, vengono realizzati in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 24 novembre 2003, n. 36 “Istituzione della Commissione regionale per le attività diabetologiche”, dalla legge regionale 11 novembre 2011, n. 24 “Norme per la prevenzione, la diagnosi e la cura del diabete mellito dell’età adulta e pediatrica” e dall’articolo 53 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”, avvalendosi della collaborazione della Commissione regionale per le attività diabetologiche e del Centro regionale di riferimento per la diabetologia pediatrica (CRR).
Art. 4 - Disposizioni relative agli alunni con epilessia.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge, qualora riferiti ad alunni affetti da epilessia, vengono realizzati in coerenza con quanto previsto nel documento regionale recante il “Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) a favore delle persone affette da epilessia”.
Art. 5 - Azioni a supporto del servizio Scuola in Ospedale (SiO) e del Servizio istruzione Domiciliare (ID).
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, lettera b), la Regione elabora, di concerto con l’Ufficio scolastico regionale e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo ministeriali per la Scuola in Ospedale (SiO) e per l’Istruzione Domiciliare (ID), dei bandi per l’erogazione di contributi a favore degli istituti di istruzione e formazione facenti parte del sistema educativo regionale, finalizzati a fornire strumenti tecnologici che consentano di poter esercitare il diritto allo studio sia agli alunni ricoverati in ospedale, sia a quelli che a causa di gravi patologie sono sottoposti a terapie domiciliari, che impediscono la regolare frequenza della scuola.
2. La Giunta regionale approva e finanzia i bandi con cadenza annuale.
Art. 6 - Norma di prima applicazione.
1. Nel triennio scolastico di prima applicazione della presente legge gli interventi previsti dagli articoli 2 e 5 vengono attivati in via sperimentale presso un istituto scolastico per provincia, scelto di comune intesa tra la Giunta regionale e l’Ufficio scolastico regionale.
Art. 7 - Clausola valutativa.
1. In esito alla sperimentazione di cui all’articolo 6 la Giunta regionale riferisce alla competente Commissione consiliare sui risultati raggiunti, con particolare riferimento a:
a) numero di istituti che hanno sottoscritto i protocolli, suddivisi per province;
b) numero di interventi formativi realizzati suddivisi per provincia;
c) entità del materiale tecnologico messo a disposizione.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, quantificati in euro 16.400,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023-2025.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 5, quantificati in euro 17.500,00 per ogni esercizio del triennio 2023-2025, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2022, n. 32 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023-2025.



SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 14/01/2022

PDL n. 117

Assegnato in sede referente: 5a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 19/01/2023

Parere della commissione espresso a: Unanimità

Relatore in aula: Simona BISAGLIA

Approvato dal consiglio in data: 07/03/2023

Deliberazione Legislativa n. 3 del 14/03/2023