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Legge regionale 4 novembre 2022, n. 26 (BUR n. 133/2022)

Valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta. Istituzione del logo Ristorazione tipica del Veneto.

Legge regionale 04 novembre 2022, n. 26 (BUR n. 133/2022)

VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La Regione promuove la tradizione enogastronomica del Veneto e la valorizzazione della ristorazione tradizionale di qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione promuove e valorizza gli esercizi che svolgono attività di ristorazione.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto.
Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un logo denominato “Ristorazione tipica del Veneto”.
2. La Giunta regionale, tramite procedura ad evidenza pubblica, concede l’utilizzo del logo ad un unico soggetto, di seguito denominato “concessionario”, rappresentativo delle associazioni di categoria nel settore della ristorazione.
3. Il concessionario adotta un regolamento che disciplina l’utilizzo e le modalità d’iscrizione degli esercizi nel registro di cui all’articolo 5 e l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” da parte degli esercizi iscritti al registro. Il regolamento è predisposto sulla base di linee guida stabilite dalla Giunta regionale e definisce:
a) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo;
b) le modalità di utilizzo del logo;
c) l’elenco delle ricette della tradizione enogastronomica del Veneto e il suo aggiornamento;
d) le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte del concessionario, delle domande d’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5;
e) i criteri e le modalità per garantire l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture necessarie per la preparazione delle ricette della tradizione veneta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
f) i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema di controllo sull’utilizzo del logo;
g) le misure di richiamo formale, sospensione e revoca dell’utilizzo del logo per l’inosservanza del regolamento da parte degli esercizi di cui all’articolo 2.
4. Il regolamento di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale.
5. La Regione promuove, tramite l’utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il logo di cui al comma 1 e la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” di cui all’articolo 7.
Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
1. L’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” è consentito agli esercizi di cui all’articolo 2 che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
a) valorizzazione della c.d. “filiera corta” mediante:
  1. 1) l’individuazione, anche quantitativa, dei prodotti utilizzati;
  2. 2) l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;

b) utilizzo di ricette di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3;
c) valorizzazione dell’informazione al consumatore sul carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate, accertabile mediante:
  1. 1) la previsione di menu e carte dei vini che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
  2. 2) la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 5 - Istituzione del “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”.
1. È istituito presso il concessionario il “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”.
2. Gli esercizi di cui all’articolo 2 che presentano domanda al concessionario e che dimostrano di possedere i requisiti di cui all’articolo 4 vengono iscritti nel registro di cui al comma 1.
3. Il registro è aggiornato a cura del concessionario e pubblicato in apposito sito web.
4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro o la cessazione dell’attività di ristorazione comportano la cancellazione dal registro.
5. L’iscrizione al registro può costituire titolo preferenziale per l’accesso a finanziamenti o erogazione di contributi regionali.
Art. 6 - Controlli del concedente.
1. Il concessionario è assoggettato a periodici controlli, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, da parte della struttura regionale competente.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il concessionario predispone una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del logo da presentare alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze del concessionario, ne dispone la revoca.
Art. 7 - Istituzione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.
2. L’evento è finalizzato alla promozione del logo di cui all’articolo 3 e alla diffusione della cultura enogastronomica veneta.
3. Il concessionario stabilisce annualmente il programma delle iniziative per la celebrazione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” che in particolare prevedono:
a) eventi e laboratori;
b) pubblicazioni;
c) campagne di web marketing.
4. Il programma è inviato alla Giunta regionale per la sua approvazione e per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione.
Art. 8 - Sanzioni.
1. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro di cui all’articolo 5 ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dal concessionario è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’ articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’ articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 10 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO
Legge regionale 04 novembre 2022, n. 26 (BUR n. 133/2022) – Testo storico

VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.

Art. 1 - Finalità ed oggetto.
1. La Regione promuove la tradizione enogastronomica del Veneto e la valorizzazione della ristorazione tradizionale di qualità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione promuove e valorizza gli esercizi che svolgono attività di ristorazione.
Art. 2 - Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto.
Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un logo denominato “Ristorazione tipica del Veneto”.
2. La Giunta regionale, tramite procedura ad evidenza pubblica, concede l’utilizzo del logo ad un unico soggetto, di seguito denominato “concessionario”, rappresentativo delle associazioni di categoria nel settore della ristorazione.
3. Il concessionario adotta un regolamento che disciplina l’utilizzo e le modalità d’iscrizione degli esercizi nel registro di cui all’articolo 5 e l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” da parte degli esercizi iscritti al registro. Il regolamento è predisposto sulla base di linee guida stabilite dalla Giunta regionale e definisce:
a) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo;
b) le modalità di utilizzo del logo;
c) l’elenco delle ricette della tradizione enogastronomica del Veneto e il suo aggiornamento;
d) le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte del concessionario, delle domande d’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5;
e) i criteri e le modalità per garantire l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture necessarie per la preparazione delle ricette della tradizione veneta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
f) i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema di controllo sull’utilizzo del logo;
g) le misure di richiamo formale, sospensione e revoca dell’utilizzo del logo per l’inosservanza del regolamento da parte degli esercizi di cui all’articolo 2.
4. Il regolamento di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale.
5. La Regione promuove, tramite l’utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il logo di cui al comma 1 e la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” di cui all’articolo 7.
Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.
1. L’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” è consentito agli esercizi di cui all’articolo 2 che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
a) valorizzazione della c.d. “filiera corta” mediante:
  1. 1) l’individuazione, anche quantitativa, dei prodotti utilizzati;
  2. 2) l’individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;

b) utilizzo di ricette di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3;
c) valorizzazione dell’informazione al consumatore sul carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate, accertabile mediante:
  1. 1) la previsione di menu e carte dei vini che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull’effettiva composizione degli stessi;
  2. 2) la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

Art. 5 - Istituzione del “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”.
1. È istituito presso il concessionario il “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”.
2. Gli esercizi di cui all’articolo 2 che presentano domanda al concessionario e che dimostrano di possedere i requisiti di cui all’articolo 4 vengono iscritti nel registro di cui al comma 1.
3. Il registro è aggiornato a cura del concessionario e pubblicato in apposito sito web.
4. La perdita dei requisiti previsti per l’iscrizione al registro o la cessazione dell’attività di ristorazione comportano la cancellazione dal registro.
5. L’iscrizione al registro può costituire titolo preferenziale per l’accesso a finanziamenti o erogazione di contributi regionali.
Art. 6 - Controlli del concedente.
1. Il concessionario è assoggettato a periodici controlli, sullo stato d’attuazione della presente legge e dell’applicazione del regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, da parte della struttura regionale competente.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il concessionario predispone una relazione annuale di monitoraggio sull’utilizzo del logo da presentare alla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze del concessionario, ne dispone la revoca.
Art. 7 - Istituzione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1 è istituita la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”.
2. L’evento è finalizzato alla promozione del logo di cui all’articolo 3 e alla diffusione della cultura enogastronomica veneta.
3. Il concessionario stabilisce annualmente il programma delle iniziative per la celebrazione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” che in particolare prevedono:
a) eventi e laboratori;
b) pubblicazioni;
c) campagne di web marketing.
4. Il programma è inviato alla Giunta regionale per la sua approvazione e per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione.
Art. 8 - Sanzioni.
1. L’utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro di cui all’articolo 5 ovvero l’utilizzo di un logo non conforme al modello definito dal concessionario è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.
2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 “Disciplina e delega delle funzioni inerenti all’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale”, i Comuni nel cui territorio è ubicato l’esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, quantificati in euro 150.000,00 per l’esercizio 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Per gli esercizi successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle rispettive leggi di bilancio, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”.
Art. 10 - Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.




SOMMARIO

Data di presentazione al consiglio del progetto di legge: 14/03/2022

PDL n. 133

Assegnato in sede referente: 3a commissione

Stato: licenziato

La commissione ha espresso parere in data: 06/07/2022

Parere della commissione espresso a:

Relatore in aula: Filippo RIGO

Approvato dal consiglio in data: 25/10/2022

Deliberazione Legislativa n. 26 del 04/11/2022