Legge regionale 24 aprile 2023, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 24 aprile 2023, n. 3

Disciplina del canone annuale e del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico.

(B.U. del 2 maggio 2023, n. 21)

Art. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. In coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1quinquies e 1septies, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), la presente legge disciplina, in particolare:

a) l'importo unitario del canone annuale e le modalità di quantificazione dei ricavi normalizzati, riguardanti le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, caratterizzate da una potenza nominale media superiore a 3.000 chilowatt (kW);

b) la misura del canone aggiuntivo per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico scadute.

Art. 2

(Canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche)

1. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste un canone annuale, versato in due rate semestrali, costituito da una componente fissa, proporzionale alla potenza nominale media di concessione, e da una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del prodotto tra la produzione di energia immessa in rete dall'impianto alimentato dalla grande derivazione e il prezzo zonale dell'energia elettrica.

2. Il canone di cui al comma 1 si applica alle grandi derivazioni a scopo idroelettrico attive sul territorio regionale, anche esercite sulla base di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria. Per le nuove concessioni, il predetto canone decorre dalla data di adozione del provvedimento di concessione anche qualora il concessionario non faccia o non possa far uso, in tutto o in parte, della concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia.

3. Le variazioni in aumento e in diminuzione del canone di concessione, conseguenti alle variazioni dei parametri di concessione disposte con decreto del Presidente della Regione, decorrono dalla data di adozione del predetto decreto.

4. Costituiscono causa di esclusione dal pagamento del canone di concessione la decadenza, la revoca totale, la sottensione totale, nonché la rinuncia totale, della concessione.

5. La liberazione dagli obblighi di pagamento del canone di concessione decorre dall'annualità successiva:

a) alla data del provvedimento di revoca, di decadenza o che autorizza la sottensione totale della derivazione;

b) alla data di comunicazione della rinuncia alla concessione.

Art. 3

(Misura del canone)

1. L'importo unitario della componente fissa del canone annuo è pari a 40,09 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

2. La percentuale dei ricavi normalizzati, costituente la componente variabile del canone, è determinata annualmente con legge di stabilità regionale come una percentuale dei ricavi, non superiore al 2,5 per cento, anche definita a scaglioni indicizzati parametricamente in funzione dei prezzi di mercato e della quantità effettiva di energia prodotta, tenendo conto di eventuali sensibili riduzioni della produzione rispetto ai valori nominali di concessione per cause indipendenti dai concessionari e ferma restando la sostenibilità economico-finanziaria degli impianti.

Art. 4

(Ricavi normalizzati)

1. I ricavi normalizzati sono quantificati per ciascuna concessione di grande derivazione sommando, su base annua, il prodotto della quantità oraria dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente alla Regione, in coerenza con quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1quinquies dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica registrato sul Mercato del Giorno Prima e pubblicato nel sito istituzionale del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a..

2. I dati dell'energia elettrica immessa in rete, su base annua, per ciascun impianto idroelettrico sono forniti dai soggetti gestori delle reti di trasmissione dell'energia, mediante trasmissione informatica. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono all'annualità di competenza per il pagamento del canone di concessione.

4. I concessionari sono tenuti a fornire alla Regione tutte le informazioni necessarie per l'identificazione univoca delle misurazioni dell'energia elettrica immessa in rete. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce inosservanza degli obblighi del concessionario e può comportare la decadenza dal diritto di derivare e utilizzare l'acqua concessa. La declaratoria di decadenza compete al Presidente della Regione, che provvede con decreto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4 (Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta).

Art. 5

(Versamento del canone)

1. Il canone di concessione è dovuto per anno solare ed è versato in due rate semestrali aventi rispettivamente scadenza il 31 luglio dell'anno di competenza per il pagamento del canone e il 31 marzo dell'anno successivo. La prima rata è quantificata in relazione alla componente fissa del canone dovuto, mentre la seconda in relazione alla componente variabile.

2. Per le nuove concessioni, le concessioni in scadenza e le concessioni in variante, la componente fissa del canone è dovuta in ragione del rateo calcolato su base annua, tenuto conto dei giorni di validità del provvedimento di concessione. Analogamente si provvede per le grandi derivazioni a uso idroelettrico il cui esercizio è autorizzato provvisoriamente a seguito della scadenza del provvedimento di concessione.

Art. 6

(Canone aggiuntivo)

1. Per l'esercizio di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in forza di autorizzazioni provvisorie rilasciate dopo la scadenza della concessione originaria, il soggetto interessato corrisponde un canone annuo aggiuntivo alla Regione, nelle more dell'assegnazione della nuova concessione, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le concessioni non ancora scadute il canone aggiuntivo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto fino alla data di nuova assegnazione.

2. Il canone di cui al comma 1 è dovuto anche qualora l'utente non faccia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione, fatto salvo il diritto di rinuncia.

Art. 7

(Misura del canone aggiuntivo)

1. Il canone annuo aggiuntivo di cui all'articolo 6 è fissato nella misura di 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione.

Art. 8

(Versamento del canone aggiuntivo)

1. Il canone aggiuntivo è dovuto per anno solare ed è versato entro il 31 luglio dell'anno di competenza contestualmente alla componente fissa del canone di concessione di cui all'articolo 2.

2. Per le concessioni che scadono nel corso dell'anno, il canone aggiuntivo è dovuto in ragione di ratei calcolati, su base annua, tenuto conto dei giorni di validità del provvedimento di concessione.

Art. 9

(Rinvio)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'aggiornamento annuale della componente fissa del canone di cui all'articolo 3, comma 1, proporzionalmente alle variazioni dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, nonché l'aggiornamento annuale del canone aggiuntivo di cui all'articolo 6, sulla base del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina, inoltre, ogni eventuale ulteriore criterio o modalità necessari all'attuazione della presente legge.

Art. 10

(Abrogazione)

1. L'articolo 4 della legge regionale 24 aprile 2019, n. 4 (Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali), è abrogato.

Art. 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né come minori entrate né come nuove o maggiori spese, né con riferimento al bilancio pluriennale in vigore né agli esercizi successivi.

Art. 12

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la scadenza dei termini previsti, rispettivamente, all'articolo 5, comma 1, per il versamento della rata semestrale della componente fissa del canone, e all'articolo 8, comma 1, per il versamento del canone aggiuntivo, è posticipata al 30 novembre.

2. La legge di stabilità regionale 2024/2026 determina, in fase di prima applicazione della presente legge, la percentuale di cui all'articolo 3, comma 2, necessaria alla determinazione della componente variabile dei canoni di concessione di cui all'articolo 2, relativi all'annualità 2023 e da introitare nel corso dell'annualità 2024.

Art. 13

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.