Legge regionale 13 luglio 2021, n. 18 - Testo vigente

Legge regionale 13 luglio 2021, n. 18

Disposizioni per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile con utilizzo di trazione a idrogeno. Modificazioni alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti).

BU n. 36 del 20 luglio 2021

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 22)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 22 (Disposizioni per una ferrovia moderna ed un efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti), è inserito il seguente:

"1bis. La Regione riconosce l'idrogeno come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la sua produzione mediante l'impiego di fonti rinnovabili per promuovere un uso più efficiente dell'energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati.".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 22/2016, sono inseriti i seguenti:

"2bis. Ai fini di cui al comma 1bis e anche in riferimento a quanto previsto dal d.lgs. 194/2010, la Giunta regionale, previa consultazione con gli operatori di sistema per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali relativi al trasporto pubblico, presenta all'esame del Consiglio regionale uno studio di interventi per la mobilità a idrogeno finalizzato alle verifiche economiche, ambientali e di integrazione tra i diversi vettori energetici, fermi restando i già previsti interventi di elettrificazione della tratta Aosta - Ivrea in corso di progettazione da parte di Rete Ferroviaria Italiana e indicati nell'allegato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Relativamente alla riapertura della tratta ferroviaria Aosta - Pré-Saint-Didier, lo studio deve contenere la valutazione costi/benefici dell'utilizzo del vettore energetico idrogeno come opzione ulteriore rispetto a quelle oggetto di valutazione per tale tratta.

2ter. La predisposizione dello studio di cui al comma 2bis avviene verificando ulteriori dati della programmazione europea, aggiornando e approfondendo gli studi già disponibili e consultando previamente, oltre a Rete Ferroviaria Italiana, anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Regione Piemonte ed eventuali altri operatori industriali di settore.".

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Lo studio di cui al comma 2bis dell'articolo 1 della l.r. 22/2016, come introdotto dall'articolo 1, comma 2, è presentato dalla Giunta regionale entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2bis

(Disposizioni finanziarie) (1)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 1 è determinato in euro 8.000 per l'anno 2021 e in euro 14.000 per l'anno 2022.

2. L'onere di cui al comma 1 fa carico nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023, a valere sugli anni 2021 e 2022, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 1 (Spesa corrente).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2021, per euro 8.000, e per l'anno 2022, per euro 14.000, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio, nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 9.008 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Investimenti).

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1) Articolo aggiunto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 2021, n. 28.