Legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19
Date di vigenza
24/10/2024 | entrata in vigore |
Documento vigente
(Finalità ed obiettivi)
1. La Regione promuove gli aspetti culturali, ambientali, sociali, sanitari ed economici della dieta mediterranea già iscritta dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, intesa come modello culturale e sociale fondato su un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni inerenti le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione ed il consumo di cibo, caratterizzata da un regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica quale strumento di tutela della salute.
2. Per le finalità della presente legge la Regione persegue i seguenti obiettivi:
a) diffusione del modello nutrizionale nella comunità umbra e nella ristorazione collettiva;
b) approfondimento della conoscenza degli effetti della dieta mediterranea sulla salute e sugli stili di vita;
c) valorizzazione degli aspetti economici, ambientali, sociali e culturali legati alla dieta mediterranea;
d) consolidamento del modello nutrizionale anche con collaborazioni a livello interregionale ed internazionale.
(Interventi attuativi)
1. Per attuare gli obiettivi indicati al comma 2 dell'articolo 1 la Regione:
a) collabora con gli istituti scolastici per la programmazione di progetti didattici volti ad approfondire la conoscenza della dieta mediterranea;
b) promuove attività formative ed informative sui prodotti, sulle preparazioni tipiche e sulle tecniche di misurazione del grado di adeguatezza mediterranea degli stessi, rivolte agli operatori dei settori della produzione, trasformazione e somministrazione dei prodotti alimentari;
c) sostiene l'impiego dei prodotti e delle specialità della dieta mediterranea nella ristorazione collettiva;
d) favorisce il consolidamento di abitudini individuali e sociali nell'adozione consapevole di uno stile alimentare coerente con la dieta mediterranea e nell'utilizzo degli strumenti di controllo dell'adeguatezza del proprio regime alimentare al modello mediterraneo, attraverso attività informative rivolte ai consumatori, anche in collaborazione con le farmacie;
e) promuove studi e ricerche scientifiche interdisciplinari sugli effetti della dieta mediterranea sulla salute, sull'ambiente, sull'impatto sociale e culturale;
f) collabora con le strutture socio-sanitarie per consolidare la diffusione dello stile alimentare connesso alla dieta mediterranea quale strumento di prevenzione delle malattie;
g) sostiene le filiere enogastronomiche per la produzione e la commercializzazione dei prodotti con certificazioni di qualità che appartengono alle tradizioni della dieta mediterranea;
h) promuove il turismo enogastronomico ed itinerari territoriali valorizzando le tipicità dei prodotti agroalimentari che caratterizzano la filiera della dieta mediterranea;
i) prevede eventuali meccanismi di premialità nell'attribuzione di finanziamenti a soggetti pubblici o privati che concorrano ad attivare gli strumenti attuativi della presente legge;
j) valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico legato al modello sociale sviluppatosi intorno allo stile alimentare della dieta mediterranea;
k) collabora con i Comuni nell'individuare le produzioni agroalimentari e loro tradizionali lavorazioni meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione e la valorizzazione nelle forme previste dalla legge;
l) favorisce l'organizzazione di iniziative ed eventi per la fruizione dei prodotti stessi negli specifici contesti storico-culturali e paesaggistici dei territori da cui provengono;
m) valorizza il modello culturale derivato dagli aspetti immateriali della dieta mediterranea, in particolare le sue tipiche relazioni sociali, consuetudini e ritualità conviviali e ne riconosce il valore quale strumento di consolidamento della coesione sociale;
n) promuove relazioni economiche, istituzionali, culturali e scientifiche di scala interregionale e internazionale con altre comunità interessate alla diffusione della dieta mediterranea.
(Strumenti di programmazione degli interventi)
1. I piani e programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale nelle materie della produzione e distribuzione agroalimentare, della tutela ambientale, della cultura, della promozione turistica, dell'istruzione, della ricerca scientifica e della tutela della salute, nonché i programmi operativi regionali finanziati dai fondi strutturali europei attuano, per quanto di competenza, gli interventi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, ad integrazione della pianificazione indicata al comma 1 , approva annualmente il programma attuativo della presente legge entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione finanziario, previo parere della competente Commissione consiliare dell'Assemblea legislativa. Il programma è proposto dalla struttura competente in materia di cultura e turismo, sentito il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto dall' articolo 4 .
3. Il programma definisce, in particolare:
a) l'individuazione degli obiettivi, tra quelli rientranti nelle finalità poste dalla presente legge, da conseguire nell'anno di riferimento e le priorità di intervento;
b) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi;
c) la definizione dei criteri per l'individuazione degli interventi che devono essere realizzati dalla Regione e di quelli da realizzare in collaborazione con Enti Locali ed altri soggetti pubblici e privati.
4. Gli interventi sono adottati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
(Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea)
1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea.
a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante per ognuna delle aziende sanitarie regionali con specifiche competenze in materia di prevenzione;
c) un rappresentante designato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria;
d) i dirigenti, o loro delegati, delle strutture competenti della Giunta regionale nelle materie indicate al comma 1 dell'articolo 3 ;
e) un rappresentante designato dall'Università degli studi di Perugia e un rappresentante designato dall'Università per stranieri di Perugia, entrambi esperti nelle materie inerenti la presente legge;
f) un rappresentante della Società TRE A Parco Tecnologico Agroalimentare Soc. Consortile a r.l.;
g) due rappresentanti dei Comuni che aderiscono alla rete prevista all' articolo 5 , designati dagli stessi.
3. Per la trattazione di specifici argomenti possono essere invitati a partecipare, su proposta del Presidente o dei due terzi dei componenti, rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati nonché esperti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese di produzione, trasformazione e distribuzione relative alla filiera agroalimentare.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni di almeno la metà dei suoi componenti, salvo le successive integrazioni.
5. Il Comitato, quale organo di consulenza della Giunta regionale, svolge funzioni propositive e di monitoraggio degli interventi previsti dalla presente legge.
6. Il Comitato opera secondo modalità determinate con deliberazione della Giunta regionale.
7. Il Comitato resta in carica per tutta la durata della legislatura e la partecipazione ai suoi lavori non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
(Rete regionale)
1. La Regione costituisce una rete regionale cui possono aderire soggetti pubblici e privati, operanti nei settori elencati al comma 1 dell'articolo 3 , già attivi nella diffusione del modello alimentare, culturale, sociale ed economico legato alla dieta mediterranea, allo scopo di facilitare lo scambio di informazioni e agevolare le relazioni operative fra i soggetti aderenti.
2. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i requisiti di adesione e le modalità di gestione e funzionamento della rete.
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della dieta mediterranea.
2. Per la finalità del comma 1 , la Giunta regionale, anche avvalendosi del Comitato di cui all' articolo 4 , trasmette all'Assemblea legislativa, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione contenente dati e informazioni di dettaglio in merito a:
a) gli interventi e le iniziative realizzate nell'anno di riferimento, in attuazione del programma di cui all' articolo 3, comma 2 , con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate per ciascun intervento;
b) gli interventi e le iniziative realizzate dalla Regione nell'ambito della programmazione generale e settoriale, a partire dal Piano regionale della prevenzione, nonché nell'ambito dei programmi operativi europei finanziati dai fondi strutturali europei, inerenti alla presente legge;
c) le eventuali criticità riscontrate in fase di attuazione.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di euro 30.000,00 alla Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi di accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
3. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.
4. Per gli anni successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con la legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
(Norme transitorie)
1. La Giunta regionale richiede le designazioni previste al comma 2 dell'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le designazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla richiesta.
3. La Giunta regionale approva la deliberazione prevista al comma 6 dell'articolo 4 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. La deliberazione prevista al comma 2 dell'articolo 5 è adottata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Il programma attuativo indicato all' articolo 3 è approvato per l'anno 2024 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prescindendo dalle indicazioni del Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea previsto all' articolo 4 .
Data a Perugia, 2 ottobre 2024
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