Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15
Date di vigenza
10/10/2024 | entrata in vigore |
Documento vigente
(Finalità)
1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)) e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.
(Calendario regionale)
1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.
2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1 .
3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.
(Interventi)
1. Per conseguire le finalità indicate all' articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:
a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.
(Compiti della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3 .
(Norma finanziaria)
1. Per gli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 30.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Data a Perugia, 19 settembre 2024
TESEI