Legge regionale 19 settembre 2024, n. 15


LEGGE REGIONALE n.15 del 19 settembre 2024

Date di vigenza

10/10/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 19 settembre 2024 , n. 15 .
Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 25/09/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)) e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.

Art. 2

(Calendario regionale)

1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.

2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1 .

3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.

Art. 3

(Interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all' articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.

2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:

a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;

b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.

Art. 4

(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3 .

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 30.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

3. Per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con legge di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Perugia, 19 settembre 2024

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