Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14
Date di vigenza
10/10/2024 | entrata in vigore |
Documento vigente
(Oggetto e finalità)
1. La Regione promuove, mediante l'istituzione di appositi itinerari, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").
2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica in Umbria, di seguito denominati "percorsi".
3. La Regione promuove e valorizza i percorsi nell'ambito degli atti di programmazione turistica, nonché di progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, individuati in attuazione dell' articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e degli articoli 31 e 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).
(Definizione dei percorsi della ceramica in Umbria)
1. I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi dell'Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica e possono interessare i territori di più Comuni.
2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui alla l.r. 4/2013 , i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea. Il progetto di cui al presente comma è predisposto dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell' articolo 3 .
3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.
(Istituzione e riconoscimento dei percorsi)
1. L'istituzione dei percorsi può avvenire per iniziativa dei Comuni, in forma singola o associata, su cui insistono i percorsi di cui all' articolo 2 .
2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto dall' articolo 6 . La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione. L'istanza è subordinata alla condizione che il percorso attraversi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui alla l. 188/1990 .
(Contributi)
1. La Regione per realizzare le finalità previste dalla presente legge, concede nei limiti delle risorse previste all' articolo 8 , contributi economici ai Comuni che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso di cui all' articolo 3, comma 2 , per i seguenti tipi di intervento:
a) realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all' articolo 6 ;
b) realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale;
c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale e di progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
d) sostegno all'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.
2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 , sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all' articolo 6 .
(Revoca dei contributi)
1. I contributi economici erogati in attuazione dell' articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all' articolo 6 nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall' articolo 1 ;
c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.
(Regolamento di attuazione)
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che disciplina:
a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell' articolo 2 , necessari per l'istanza di riconoscimento;
c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;
d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4 , nonché le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.
2. Per le finalità di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:
a) i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;
b) le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;
c) l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
(Norma finanziaria)
1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'ambito della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" si autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, a cui si fa fronte mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026 della legge regionale 28 giugno 2024, n. 9 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell' articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).
2. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Data a Perugia, 19 settembre 2024
TESEI