Legge regionale 4 ottobre 2023, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 4 ottobre 2023

Date di vigenza

09/01/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 4 ottobre 2023 , n. 11 .
Misure per la valorizzazione e promozione della birra artigianale ed agricola.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 11/10/2023

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Umbria, nel rispetto della normativa europea e statale, in attuazione dei principi contenuti nello Statuto regionale e nel quadro delle politiche a sostegno delle attività produttive artigianali e del patrimonio agro-alimentare di qualità, promuove la produzione di birra artigianale e agricola:

a) sostenendone i processi di lavorazione;

b) valorizzando lo sviluppo della coltivazione e la filiera regionale delle materie prime utilizzate nella produzione;

c) valorizzando la professionalità degli operatori;

d) supportandone lo sviluppo e la conoscibilità sul mercato nazionale e internazionale;

e) favorendo la produzione di birra artigianale e agricola caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 , la Regione:

a) incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale e agricola, in particolare di imprese a conduzione giovanile e di imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;

b) valorizza le imprese del settore, sostiene le imprese agricole produttrici di materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, e, in particolare, sostiene le imprese agricole di settore ubicate in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;

c) incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;

d) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;

e) istituisce, ai fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici artigianali e agricoli umbri e dei relativi Mastri Birrai;

f) favorisce la ricerca e il miglioramento delle condizioni di produzione, trasformazione e commercializzazione delle materie prime e dei loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito;

g) promuove l'immagine dei prodotti locali della filiera della birra artigianale e agricola, dalle materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, al prodotto finito;

h) promuove la creazione di forme di raccordo e di rete tra i soggetti che operano nella filiera della birra artigianale e agricola, dalla fase di produzione delle materie prime e loro derivati, tra cui orzo, luppolo, cereali da maltazione, malto e lievito, e fino alla produzione di birra artigianale e agricola, incentivando lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana e agricola;

i) promuove, nel rispetto della normativa europea e statale in materia, anche con il contributo degli stessi produttori locali umbri la registrazione di marchi per identificare i prodotti e i produttori di birra artigianale e agricola;

j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei piccoli e microbirrifici umbri anche tramite la creazione di un portale web dedicato, nonché l'internazionalizzazione delle materie prime brassicole umbre e dei produttori di luppolo, cereali da maltazione e malto umbri anche tramite la creazione di una specifica sezione nell'ambito del portale;

k) favorisce la partecipazione agli eventi fieristici del settore nazionali e internazionali e incentiva la realizzazione di fiere, rassegne, mostre e concorsi per operatori del settore che abbiano l'obiettivo di diffondere la conoscenza del prodotto e delle sue materie prime e agro-alimentari;

l) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici legati ai luoghi di produzione della birra artigianale e agricola e delle materie prime brassicole e di percorsi gastronomici dedicati, nonché iniziative ed eventi dedicati sul territorio umbro;

m) favorisce la corretta informazione del consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, in conformità a quanto previsto dall' articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra), si intende per:

a) birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. Ai soli fini della presente legge, si intende per:

a) piccolo birrificio agricolo: l'impianto facente parte di un'azienda agricola, in possesso dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 , finalizzato alla produzione di birra artigianale da parte dell'imprenditore agricolo ai sensi e con le modalità di cui all' articolo 2135 del codice civile ;

b) microbirrificio: il piccolo birrificio indipendente, di cui al comma 1, lettera b) , o il piccolo birrificio agricolo, di cui al comma 2, lettera a) , che produce meno di 10.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte anche per conto di terzi;

c) birra agricola: la birra prodotta da imprenditori agricoli, titolari di aziende ubicate nel territorio regionale, che utilizzano nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi).

Art. 3

(Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria)

1. È istituita la "Giornata della birra artigianale e agricola dell'Umbria", di seguito "Giornata"; la Giunta regionale, di concerto con la Camera di Commercio dell'Umbria e con le organizzazioni di categoria del settore, organizza annualmente detta Giornata, da realizzare durante la Fiera della birra artigianale e agricola di cui all' articolo 4 .

2. La Giornata è volta, in particolare, a incentivare la collaborazione tra gli imprenditori umbri, italiani ed esteri operanti nei settori della birra e dell'agricoltura, con l'obiettivo di potenziare l'esportazione dei prodotti, nonché a favorire lo scambio di informazioni e di proposte in merito alle maggiori problematiche del settore, anche attraverso la previsione di appositi gruppi di lavoro composti da esperti in materia.

3. La Giornata prevede la realizzazione di incontri aventi ad oggetto temi di interesse del settore nonché la possibilità di appositi appuntamenti espositivi nei territori dove si svolge la fiera e coinvolge soggetti italiani ed esteri.

Art. 4

(Fiera della birra artigianale e agricola)

1. La Giunta regionale favorisce occasioni e iniziative di informazione, promozione e valorizzazione dei prodotti "birra artigianale" e "birra agricola" anche attraverso una fiera annuale della birra artigianale e agricola da tenersi, a rotazione, nei diversi territori della Regione.

2. Nel contesto della fiera annuale della birra artigianale e agricola è allestito un punto informativo sul "Bere Responsabile" organizzato con l'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente, al fine di diffondere le informazioni utili sui rischi della salute derivanti dall'alcolismo e sugli effetti negativi dell'alcool sulla guida.

Art. 5

(Qualificazione e formazione professionale degli operatori - Mastri Birrai)

1. La Regione favorisce la formazione e qualificazione professionale degli addetti del settore e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra. In particolare, la Regione promuove livelli di formazione orientati a garantire la disponibilità di figure professionali in grado di gestire e coordinare i processi produttivi aziendali e la disponibilità di operatori qualificati nelle diverse fasi di lavorazione dalla produzione alla vendita.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 , la Regione si avvale del sistema regionale dell'apprendimento permanente e del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi di cui alla legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1 (Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro) e può avvalersi altresì, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni, della collaborazione del Centro di ricerca per l'eccellenza della birra (CERB), della collaborazione delle Università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati operanti sul territorio regionale, fermo quanto previsto dalla l.r. 1/2018 per quanto concerne l'accreditamento degli organismi formativi.

3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, sentiti il CERB e le associazioni di categoria, i requisiti per il conseguimento della qualifica di 'Mastro Birraio', che tengano conto anche dell'esperienza maturata in qualità di imprenditore, di collaboratore familiare, di socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o di dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra e dell'acquisizione, anche attraverso la frequenza obbligatoria di appositi corsi, di un elevato grado di capacità tecnico - professionale e imprenditoriale nonché di nozioni fondamentali per l'insegnamento del mestiere e promuove l'aggiornamento del Repertorio Regionale delle qualificazioni professionali e del catalogo dell'offerta formativa secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2018 , considerando anche la figura del Mastro Birraio.

Art. 6

(Interventi per la promozione del settore della birra artigianale e agricola)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, attraverso l'azione sinergica degli Assessorati competenti in materia di sviluppo economico e di agricoltura, sostiene interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti per la produzione e conservazione del prodotto e incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1 e delle azioni di cui all' articolo 1, comma 2 , sono riconosciute forme di priorità alle attività e ai soggetti che:

a) svolgono nel territorio della Regione l'intero ciclo di produzione della birra o l'intero ciclo di produzione della birra ad eccezione del processo di maltazione e/o della selezione dei lieviti;

b) pongono in essere interventi per la realizzazione di ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate, processi produttivi e prodotti finali volti a consentire il consumo del prodotto birra artigianale e agricola anche ai cittadini affetti da allergie, intolleranze e particolari patologie alimentari;

c) effettuano la produzione di birra artigianale e agricola, attraverso imprese a conduzione giovanile o attraverso imprese a prevalente partecipazione o conduzione femminile;

d) effettuano la produzione di birra in territori montani e nelle aree a rischio spopolamento;

e) utilizzano, nella produzione della birra, prodotti provenienti prevalentemente dal territorio regionale;

f) sono microbirrifici.

Art. 7

(Informazione del consumatore e portale telematico)

1. Ai fini pubblicitari e promozionali delle attività, la Regione Umbria istituisce il portale telematico regionale sulla birra artigianale e agricola, con lo scopo di un trasparente scambio di informazioni e per una maggiore conoscibilità dei birrifici artigianali e agricoli umbri.

2. I dati relativi ai birrifici artigianali e agricoli che intendono avvalersi del portale sono accessibili a chiunque e sono pubblicati su apposita piattaforma telematica all'interno del sito istituzionale della Regione. In particolare, il portale contiene:

a) i riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali del settore;

b) una mappa interattiva dei birrifici iscritti nel registro di cui all' articolo 1, comma 2, lettera e) ;

c) le informazioni principali sui birrifici che si avvalgono del portale nonché i collegamenti ai loro siti Internet;

d) le informazioni sulla fiera della birra artigianale e agricola di cui all' articolo 4 e le comunicazioni sulle iniziative e sugli eventi di promozione;

e) i bandi promossi dalla Regione al fine di supportare e agevolare le attività dei birrifici artigianali e agricoli.

Art. 8

(Vendita diretta)

1. I titolari di piccoli birrifici indipendenti o di microbirrifici artigianali possono svolgere attività di vendita diretta anche per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda, con l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie.

2. Per l'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte delle imprese agricole, si rinvia a quanto previsto dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ) e s.m.i..

Art. 9

(Strumenti di programmazione degli interventi)

1. La Regione persegue le finalità della presente legge anche attraverso la pianificazione regionale in materia di promozione turistica, sostegno alle imprese e sviluppo rurale.

2. I programmi regionali cofinanziati dai Fondi europei, attuano, inoltre, gli interventi previsti dalla presente legge compatibilmente con le finalità e le procedure attuative previste dai pertinenti programmi regionali approvati a livello comunitario.

3. La Giunta regionale adotta, con propria deliberazione, entro il 30 marzo di ogni anno, il programma annuale delle attività e degli interventi di cui all' articolo 1, comma 2 , e di cui agli articoli 3, 4, 6, specificando le categorie dei soggetti beneficiari e la tipologia degli interventi ammessi a finanziamento, criteri e modalità di concessione di contributi o altri benefici economici.

4. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale adotta il programma annuale di cui al comma 3 entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I contributi sono concessi in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 10

(Regolamenti di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti di attuazione, al fine di definire:

a) le modalità d'iscrizione e di tenuta del registro di cui all' articolo 1, comma 2, lettera e) ;

b) le modalità di funzionamento del portale di cui all' articolo 7 ;

c) quando ricorrono le condizioni di cui all' articolo 6, comma 2 , lettere a), b), c), d) ed e).

Art. 11

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di promozione e valorizzazione della birra artigianale e agricola sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.

5. L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento delle finalità e degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere risorse europee, statali e regionali, per quanto compatibili.

2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

3. Agli oneri di cui al comma 2 , si fa fronte mediante le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti"; Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2023-2025. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie.

4. Al finanziamento degli interventi di cui all' articolo 1, comma 2, lettera a) e d) e di cui all' articolo 5, comma 1 , concorrono le risorse comunitarie rese disponibili attraverso il Fondo Sociale Europeo (FSE) e la conseguente programmazione operativa regionale, nonché le risorse di cui all' articolo 49, comma 2 della l.r. 1/2018 , per quanto compatibili.

5. Gli interventi di cui all' articolo 6 sono finanziati attraverso le risorse comunitarie rese disponibili attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e la conseguente programmazione operativa regionale, per quanto compatibile.

6. Per gli anni successivi al 2025, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 4 ottobre 2023

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