Legge regionale 17 febbraio 2025, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 17 febbraio 2025

Date di vigenza

13/03/2025 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2025 , n. 1 .
Istituzione della "Commissione speciale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute".
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10 del 26/02/2025

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e compiti)

1. È istituita presso l'Assemblea legislativa, ai sensi dell' articolo 55 dello Statuto regionale , una Commissione speciale denominata: "Commissione speciale sull'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 6: Salute" (di seguito Commissione speciale).

2. La Commissione speciale ha i seguenti compiti:

a) svolgere approfondimenti inerenti la "Missione 6: Salute" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

b) acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine allo stato di attuazione e al rispetto del cronoprogramma dei progetti e degli interventi per i quali la Regione Umbria risulti essere soggetto beneficiario oppure attuatore degli investimenti a valere sulla "Missione 6: Salute" del PNRR;

c) svolgere audizioni e indagini conoscitive finalizzate a conoscere e valutare gli effetti degli interventi già realizzati o in corso di realizzazione a valere sempre sulla "Missione 6: Salute" del PNRR.

3. La Commissione speciale può sottoporre all'Assemblea legislativa proposte di atti di indirizzo per la Giunta regionale ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. La Commissione speciale, inoltre, può formulare proposte di interventi legislativi, ove ritenuti necessari ad attuare riforme connesse all'attuazione degli interventi a valere sulla "Missione 6: Salute" del PNRR, che trasmette all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 27, comma 2 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale può richiedere l'intervento, alle proprie riunioni, per quanto di competenza, dei componenti della Giunta regionale e dei responsabili degli uffici regionali, degli amministratori e dei dirigenti di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione nonché degli amministratori e dirigenti delle aziende sanitarie regionali e delle società partecipate.

5. Ai soli fini dell'esercizio delle attività di cui ai commi 2 e 3, la Commissione speciale svolge funzioni istruttorie e referenti ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

Art. 2

(Strutture per il supporto)

1. La Commissione speciale, per lo svolgimento dei propri lavori, si avvale delle strutture dell'Assemblea legislativa.

2. Il Presidente della Commissione speciale dispone di una struttura di supporto ai sensi dell' articolo 4-bis, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale).

Art. 3

(Componenti)

1. La Commissione speciale, fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 1, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, è composta da 8 Consiglieri regionali, dei quali, 5 designati dai Presidenti dei Gruppi di maggioranza e 3 dai Presidenti dei Gruppi di minoranza.

2. I Presidenti dei Gruppi consiliari provvedono a designare i Commissari di rispettiva competenza entro cinque giorni dalla richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa. In caso di mancata designazione provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa nei successivi cinque giorni, sentito l'Ufficio di Presidenza.

3. Non possono essere designati a far parte della Commissione speciale, il Presidente della Giunta regionale, i consiglieri regionali componenti della Giunta regionale e il Presidente dell'Assemblea legislativa.

Art. 4

(Elezione del Presidente e del Vice Presidente della Commissione speciale)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione speciale. La Commissione speciale, nella prima seduta convocata dal Presidente dell'Assemblea legislativa, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. La carica di Presidente e Vice Presidente della Commissione speciale è incompatibile con quella di componente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e di Presidente di Commissione consiliare permanente.

3. Il Presidente e il Vice Presidente della Commissione speciale godono delle indennità di funzione spettanti ai presidenti e vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti.

Art. 5

(Validità delle decisioni e funzionamento)

1. La Commissione speciale è validamente costituita in seduta con la presenza di almeno la metà dei componenti.

2. La Commissione speciale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e votanti, astenuti compresi. All'atto della votazione deve essere presente la maggioranza dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

3. Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano le disposizioni relative alle Commissioni consiliari permanenti in sede referente, in quanto compatibili.

Art. 6

(Durata della Commissione speciale)

1. La Commissione speciale conclude i propri lavori entro trenta mesi dalla data del suo insediamento, al termine dei quali è automaticamente sciolta. Entro tale termine, la Commissione speciale trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti ai fini di cui all'articolo 37, comma 3, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

2. Ai sensi dell'articolo 37, comma 4, del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, il termine di cui al primo periodo del comma 1 può essere prorogato con decisione della Commissione stessa per un periodo non superiore a quello precedentemente assegnato, e comunque non superiore alla scadenza del quinquennio di cui all' articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' articolo 122, primo comma della Costituzione ). In caso di scioglimento dell'Assemblea legislativa, la Commissione speciale è automaticamente sciolta decorsi trenta giorni dal decreto del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui all' articolo 50, comma 1, dello Statuto regionale ed entro tale termine trasmette all'Assemblea legislativa la relazione finale sui lavori svolti.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Si autorizza la spesa e corrispondente copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, all'interno delle risorse autorizzate e non impegnate alla Missione 01 'SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE', Programma 01 'ORGANI ISTITUZIONALI', Titolo 1: Spese correnti del bilancio regionale nei seguenti capitoli di spesa:

a) capitolo 00008_s euro 25.000,00 per l'anno 2025, euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 142.000,00 nel caso previsto dall' articolo 6, comma 2 , primo periodo, per gli oneri derivanti dall' articolo 4, comma 3 ;

b) capitolo 00100_s euro 38.757,17 per l'anno 2025, euro 46.508,60 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e fino ad un ammontare complessivo di euro 220.915,85 nel caso previsto dall' articolo 6, comma 2 , primo periodo, per gli oneri derivanti dall' articolo 2, comma 2 ;

c) capitolo 00100_s entro le risorse in esso disponibili per gli eventuali oneri derivanti dall' articolo 1, comma 2, lettera c) e nel rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente in materia.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia 17 febbraio 2025

PROIETTI