(XVIII Legislatura)

 

Legge Regionale n. 6 del 05 07 2023

-°-

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli

enti di area vasta

 

    (Gazzetta Ufficiale Regione Siciliana 07 07 2023 n. 28)

 

L'Assemblea Regionale Siciliana ha approvato

Il Presidente regionale promulga

la seguente legge:      

 

 

Art. 1.

Disposizioni transitorie sulle elezioni

degli organi degli enti di area vasta

1. Nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino dei liberi Consorzi comunali e delle Cittā metropolitane, finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale e diretto degli organi dei predetti enti di area vasta, alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'articolo 6 le parole In sede prima applicazione della presente legge la data dell'elezione č fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023 sono sostituite dalle parole In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione č fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024 ;

b) al comma 7 dell'articolo 14 bis le parole In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni interessati dal rinnovo degli organi nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2023 , sono sostituite dalle parole

In sede prima applicazione della presente legge nelle more dell'approvazione della legge nazionale di riforma degli enti di area vasta finalizzata all'introduzione dell'elezione a suffragio universale diretto degli organi dei predetti enti, la data dell'elezione č fissata dal Presidente della Regione col decreto di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di svolgimento delle elezioni degli organi degli enti locali nel turno elettorale ordinario da svolgersi nell'anno 2024 ;

c) al comma 1 dell'articolo 51 le parole e comunque non oltre il 31 agosto 2023 sono sostituite dalle parole e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 .

2. I commissari straordinari nominati ai sensi della presente legge sono scelti tra i dirigenti in servizio nell'amministrazione regionale.

 

 

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarā pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerā in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione

2. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.