Legge Regionale 30 maggio 2025, n. 7 Disciplina regionale dell’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee e disposizioni diverse
TITOLO 1UTILIZZO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE
CAPO 1Disposizioni generali
Art. 1Finalità
1. La presente legge disciplina la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee e la
derivazione e l’utilizzazione delle acque superficiali nel territorio della Regione Puglia, con l’esclusione di
quelle disciplinate da leggi speciali, in attuazione del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione
del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e in coerenza con le disposizioni del Regolamento regionale 16
marzo 2017, n. 2 (Disciplina delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ai sensi del D.M.
MIPAAF 31 luglio 2015).
2. La Regione esercita le funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo e controllo in materia di
risorse idriche e gestione delle acque pubbliche con particolare riferimento:
a) alla tutela dei sistemi idrici superficiali e sotterranei;
b) alla disciplina relativa alla ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee;
c) alla disciplina relativa alla derivazione e utilizzazione delle acque superficiali;
d) alla determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche.
3. Le Amministrazioni competenti in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee
e derivazione e utilizzazione delle acque superficiali relative alle piccole derivazioni, ivi comprese le licenze di
attingimento delle acque superficiali previste nell’articolo 2, lettera h), comma 1, nonché in materia di piccole
utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all’articolo 2, lettera g), comma 1, sono la Città Metropolitana di
Bari e le Province competenti per territorio, fatte salve le eccezioni previste nel comma 4.
4. La Regione Puglia è l’amministrazione competente in materia di ricerca, estrazione ed utilizzazione
delle acque sotterranee e derivazione e utilizzazione delle acque superficiali relative alle grandi derivazioni
previste nell’articolo 2, lettera e), comma 1, nonché in materia di piccole e grandi derivazioni: delle acque
destinate al consumo umano potabile previste nell’articolo 3, lettera a), comma 2, erogate a terzi mediante
impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse; delle acque destinate all’uso irriguo
previste nell’articolo 3, lettera b), comma 2, erogate dagli enti irrigui pubblici.
Art. 2Definizioni
1. Ai fini della presente legge regionale sono definite:
a) acque superficiali: le acque interne superficiali, ovvero tutte le acque superficiali correnti o stagnanti,
le acque di transizione e le acque costiere;
b) corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un
bacino artificiale, un torrente, un fiume o un canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di
acque di transizione o un tratto di acque costiere;
c) acque sotterranee: tutte le acque che si trovano sotto la superficie del suolo nella zona di saturazione
ed a contatto diretto con il suolo o il sottosuolo;
d) sorgente: il punto del terreno in cui la superficie libera di una falda acquifera viene a contatto con la
superficie del terreno e l’acqua sotterranea sgorga spontaneamente in superficie, assimilabile alle
acque superficiali previste nella lettera a);
e) grandi derivazioni: i prelievi da acque sotterranee, superficiali o sorgenti che superano i seguenti
limiti, differenziati secondo gli usi definiti nell’articolo 3:
1) consumo umano potabile: portata 100 litri/secondo;
2) uso irriguo: portata 1.000 litri/secondo o se si irriga una superficie superiore a 500 ettari;
3) bonificazione per colmata: portata 5.000 litri/secondo;
4) uso idroelettrico: potenza nominale media annua 3.000 kilowatt;
5) costituzione di scorte idriche a scopo antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di
energia: portata 100 litri/secondo;
6) uso industriale: portata 100 litri/secondo;
7) acquacoltura: portata 100 litri/secondo;
8) uso zootecnico: portata 100 litri/secondo;
9) tutti gli altri usi: portata 100 litri/secondo;
f) piccole derivazioni: i prelievi da acque sotterranee, superficiali o sorgenti contenuti entro i limiti
previsti alla lett. e);
g) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99): 1) quelle per le quali sono soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:
a) consentono la realizzazione di impianti di potenza termica complessiva non superiore a 2
Megawatt termici, ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale di 15 gradi
centigradi; b) ottenute mediante l’esecuzione di pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione e
utilizzazione di fluidi geotermici o acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza
termica complessiva non superiore a 2 Megawatt termici, anche per eventuale produzione di
energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla;
2) quelle effettuate tramite l’installazione di sonde geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo
senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;
h) attingimento: derivazione di acque superficiali con pompe mobili o semifisse poste sulle sponde degli
argini, per una portata non superiore a 100 litri/secondo;
i) enti irrigui pubblici: il Consorzio di bonifica competente per territorio, l’Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (ARIF) ed altri soggetti pubblici designati;
j) canale principale: adduttore dello schema idrico Sele-Calore del sistema idrico integrato della Regione
Puglia, così come individuato nel Piano di tutela delle acque regionale; k) opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per
l’approvvigionamento ordinario: opere di captazione per l’estrazione di acque destinate al consumo
umano potabile, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico
interesse, identificate dalle opere in Priorità 1 elencate nel decreto del Presidente della Regione, previsto nell’articolo 36, commi 4 e 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 35 (Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione
Puglia - legge di stabilità regionale 2021), ovvero nel decreto del Presidente della Regione previsto
nell’articolo 33;
l) Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN): le aree individuate con deliberazione di giunta regionale ai sensi della
direttiva 91/676/CEE e dell’art.92 del d. lgs. 152/2006 e ricomprese tra le aree richiedenti specifiche
misure di prevenzione e protezione dalle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano regionale
di Tutela delle Acque.
Art. 3Usi delle acque oggetto di concessione
1. Tutte le acque sotterranee e superficiali sono pubbliche. L’uso delle acque pubbliche è soggetto al
regime di utilizzazione previsto nei Titoli III, IV e V della presente legge.
2. Sono soggette a concessione le utilizzazioni di acque destinate a:
a) consumo umano potabile: le acque ad uso potabile o per la preparazione di cibi e bevande. Tale uso,
sia in caso di approvvigionamento per autoconsumo che di erogazione a terzi mediante impianto
di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, deve rispettare la normativa relativa al
giudizio di qualità e idoneità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del decreto legislativo
23 febbraio 2023, n. 18 (Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano) e
del Regolamento regionale della Puglia 9 gennaio 2014, n. 1 (Disciplina per il rilascio del giudizio di
idoneità, per la sorveglianza e il controllo dell’acqua destinata al consumo umano);
b) uso irriguo: finalizzato all’irrigazione di terreni e di coltivazioni in serre, sia collettiva che per auto-approvvigionamento;
c) bonificazione per colmata: riempimento di una depressione o di una zona di terreno a bassa quota,
ottenuto convogliandovi per mezzo di apposito canale (colmatore) acque torbide derivate dalle
zone circostanti e facendole espandere, in modo che vi si depositino i materiali solidi contenuti in
sospensione;
d) uso idroelettrico: finalizzato alla produzione di energia elettrica o di forza motrice;
e) uso per sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: l’uso dell’acqua, generalmente a
ciclo chiuso, finalizzato ad incrementare l’energia potenziale della stessa mediante pompaggio –
sollevamento, con l’obiettivo di renderla idonea alla produzione di energia elettrica nelle cosiddette
ore piene;
f) uso industriale: finalizzato a processi produttivi industriali, compresi la fabbricazione, il trattamento, la
conservazione o l’immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano, il raffreddamento
di macchinari degli impianti produttivi, il lavaggio di materiali. Nel caso le acque siano utilizzate in
un’impresa alimentare e incorporate negli alimenti o prodotti destinati al consumo umano nel corso
della loro produzione, preparazione, trattamento, conservazione o immissione sul mercato, l’uso
delle stesse deve rispettare la normativa relativa al giudizio di qualità e idoneità delle acque destinate
al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del regolamento regionale 1/2014;
g) acquacoltura: finalizzata alla produzione controllata di organismi acquatici. Con riferimento al prodotto
che se ne trae, si parla più specificatamente di: piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura e
alghicoltura;
h) uso zootecnico: finalizzato all’allevamento di animali nell’ambito di imprese agricole o zootecniche; i) uso igienico-sanitario: finalizzato ai servizi igienici, anche all’interno di aziende, industrie e strutture
varie;
j) uso antincendio: finalizzato ai servizi antincendio, anche all’interno di impianti sportivi, aziende,
industrie e strutture varie;
k) uso autolavaggio: finalizzato al funzionamento degli impianti di autolavaggio; l) irrigazione verde pubblico: finalizzata all’innaffiamento ed irrigazione di aree destinate al verde
pubblico e irrigazione di impianti sportivi pubblici;
m) irrigazione verde privato: finalizzata all’irrigazione di aree a verde privato destinate ad attività sportive
e ricreative, a servizio di attività commerciali o industriali, ad eccezione di quelle riconducibili all’uso
domestico previsto nell’articolo 8;
n) uso locale di calore geotermico: finalizzato all’estrazione e utilizzazione di fluidi geotermici o acque
calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 1;
o) usi pubblici: finalizzati alla tutela delle matrici ambientali e/o della salute pubblica quali il lavaggio
di strade e/o di superfici impermeabilizzate e/o di fognature, l’abbattimento polveri, il lavaggio di
mezzi a servizio di discariche, o per uso didattico e sperimentale, da parte di scuole, università e enti
pubblici, per attività di educazione ambientale o ricerca non commerciale;
p) usi diversi: l’uso delle acque non riconducibile a nessun uso di cui alle lettere precedenti, purché non
sia contrario alla normativa vigente e non contrasti con il pubblico interesse. In tali casi l’istanza di
concessione e l’eventuale provvedimento concessorio che ne consegue descrivono espressamente e
dettagliatamente l’uso o gli usi da effettuarsi e le finalità sottese.
3. Per uso plurimo si intende l’utilizzo da parte dello stesso soggetto dell’assegnato volume di acqua
derivata per più usi.
4. La concessione o la presa d’atto per uso domestico delle acque pubbliche non comporta l’acquisizione
di un diritto esclusivo sull’acqua stessa e le relative strutture di derivazione, all’occorrenza, sono rese disponibili
alla Pubblica Amministrazione, su disposizione della stessa, per le attività di monitoraggio dei corpi idrici o il
loro utilizzo in caso di emergenze idriche.
5. Le strutture di derivazione di acque pubbliche, insieme a tutte le pertinenze, sono altresì rese
accessibili agli ufficiali di polizia giudiziaria nominati dalle Amministrazioni competenti per lo svolgimento
delle funzioni di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.
6. L’autorizzazione alla ricerca e la successiva concessione delle acque sotterranee, come disciplinate ai
Titoli II, III e V della presente legge, sono consentite in deroga alla verifica di compatibilità con le previsioni del
Piano di tutela delle acque regionale, quando le acque sotterranee siano destinate a consumo umano potabile
da parte di soggetti privati per autoconsumo, ad uso antincendio, ad uso igienico-sanitario, ad irrigazione del
verde pubblico o ad usi pubblici, a condizione che la portata massima della derivazione non sia superiore a
1,00 litri/secondo e il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.000 metri cubi/anno, ad eccezione dei casi
in cui la derivazione si trovi all’interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee
per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario - definita col criterio
idrogeologico o, in assenza di tale definizione, avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di
captazione - o la derivazione si trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.
7. In caso di uso plurimo, le limitazioni di portata e di volume previste nel comma 6 sono riferite alla
complessiva utilizzazione.
8. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti
e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di
risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, trova applicazione quanto
previsto all’articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006.
CAPO 2Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee
Art. 4Procedimento di rilascio dell’autorizzazione
1. La ricerca di acque sotterranee è soggetta ad autorizzazione dell’Amministrazione competente, fatta salva quella destinata agli usi domestici a cui si applicano le disposizioni previste nell’articolo 9.
2. Fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell’articolo 16 allegato B al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo), le istanze in bollo tendenti ad
ottenere l’autorizzazione alla ricerca sono trasmesse alla Struttura titolare della funzione individuata
dall’amministrazione competente, di seguito, struttura competente), tramite la piattaforma telematica online
“Procedimenti derivazioni idriche” prevista nell’articolo 31, corredate della documentazione prevista dalla
“Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1).
3. Possono presentare istanza finalizzata ad ottenere l’autorizzazione alla ricerca persone fisiche, anche
in forma associata, o persone giuridiche, sia di diritto pubblico che di diritto privato.
4. All’istanza di richiesta di autorizzazione è allegata l’attestazione di pagamento delle spese di istruttoria
previste dal “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque
pubbliche” (Allegato 4).
5. La ricerca e la successiva utilizzazione di acque sotterranee non sono consentite quando la derivazione
si trovi all’interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano
potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario - definita col criterio idrogeologico o, in
assenza di tale definizione, avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione - o
la derivazione si trovi a distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale o comunque
in tutti gli altri casi previsti dalle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale,
confermando le eccezioni già previste dall’articolo 94, comma 4, lettera g) del d.lgs. 152/2006 e dalle stesse
norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale.
Art. 5Rilascio dell’autorizzazione
1. La struttura competente rilascia l’autorizzazione alla ricerca nel termine di novanta giorni dalla data
di acquisizione della domanda, per le piccole derivazioni, e nel termine di centoventi giorni dalla data di
acquisizione della domanda, per le grandi derivazioni, previa verifica della completezza degli atti acquisiti
tramite la piattaforma telematica prevista nell’articolo 31. Nel medesimo termine la struttura accerta, altresì,
la compatibilità della derivazione richiesta con le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del
vigente Piano di tutela delle acque regionale, nonché verifica i contenuti della domanda, gli elaborati tecnici
presentati, i pareri acquisiti e la regolarità del pagamento delle spese di istruttoria.
2. La struttura competente, all’esito della verifica preliminare di compatibilità dell’autorizzazione
richiesta con le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque
regionale, comunica, tramite la piattaforma telematica, l’avvio dell’istruttoria al titolare dell’istanza e agli enti
competenti al rilascio dei pareri, fatti salvi i casi previsti nell’articolo 3 comma 6, ovvero comunica al titolare
dell’istanza il preavviso di diniego.
3. La struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell’avviso relativo
all’istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull’albo pretorio del comune
ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, con l’invito a chiunque
abbia interesse a presentare opposizione; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione dell’avviso
relativo all’istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia e per trenta giorni sull’albo pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri
comuni eventualmente interessati. L’avviso indica la struttura competente al rilascio dell’autorizzazione, i
dati identificativi del richiedente, il tipo di uso della risorsa idrica, la località di presa e quella di eventuale
restituzione, i valori della portata di prelievo e il volume annuo richiesto. Le pubblicazioni sono effettuate a
cura e spese del richiedente.
4. Decorsi inutilmente quindici giorni, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni,
dalla data di pubblicazione dell’avviso previsto nel comma 3, l’istanza si ritiene esente da opposizioni o
domande concorrenti. 5. Dopo trenta giorni dall’avviso previsto nel comma 3, la struttura competente dispone, solo perle grandi
derivazioni, la pubblicazione dell’istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull’albo
pretorio del comune ove la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, ai
fini della presentazione di osservazioni e opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Le pubblicazioni
sono effettuate a cura e spese del richiedente.
6. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 5, l’istanza si ritiene
esente da osservazioni e opposizioni avverso la derivazione richiesta.
7. Ove esplicitamente previsto dalla normativa e dai piani vigenti di carattere nazionale, distrettuale e
regionale:
a) la Regione Puglia – Servizio attività estrattive rilascia il parere di competenza in ordine alla eventuale
interferenza della derivazione con le acque minerali e termali del comune competente per territorio
e in ordine alla eventuale interferenza della derivazione e delle opere di raccolta e regolazione delle
acque con le attività estrattive; b) l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale rilascia il parere di competenza in ordine
alla compatibilità della derivazione con il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), il Piano
di Gestione delle Acque (PGA) e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA).
8. Nel caso di domanda di ricerca per uso irriguo, è acquisito il nulla-osta dell’ente irriguo pubblico
competente per territorio, in ordine alla impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua attraverso le
strutture consortili già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza delle opere di derivazione con il
funzionamento del sistema irriguo esistente.
9. I pareri previsti nel comma7 si ritengono favorevoli ove, trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione
dell’istanza, non sia pervenuto parere contrario. Allo stesso modo, si ritiene acquisito il nulla-osta dell’ente
irriguo pubblico previsto nel comma 8.
10. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte della struttura competente, il titolare
dell’istanza è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, l’istanza di autorizzazione alla ricerca decade e il titolare che voglia
proseguire con le attività di ricerca è tenuto a presentare nuova istanza secondo quanto previsto nell’articolo
4.
11. Avverso il diniego dell’autorizzazione alla ricerca, l’interessato può esperire gli strumenti di tutela
amministrativa e giurisdizionale previsti dall’ordinamento.
12. La struttura competente, nel provvedimento di autorizzazione alla ricerca, segnala l’eventuale
ubicazione della captazione all’interno di un’area buffer di raggio pari a1kilometro attorno a opere di captazione
delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento
ordinario. In tali casi si applica, nella successiva fase di concessione, quanto previsto nella sezione 2 punto
6 lettera e) della “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee”
(Allegato 1).
13. Il provvedimento di autorizzazione alla ricerca prescrive le modalità delle operazioni di ricerca
e le cautele da osservarsi a protezione della falda. Tale provvedimento costituisce, altresì, autorizzazione
temporanea allo scarico delle acque di emungimento provenienti dalla prova di portata prevista al punto 6
lettera c) della sezione 2 della “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque
sotterranee” (Allegato 1), per la cui effettuazione dovrà essere assunto ogni accorgimento tecnico atto a
garantire che le acque emunte e scaricate non alterino lo stato dei luoghi.
14. L’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ha validità di dodici mesi e può essere prorogata
per non più di due volte per periodi non superiori a sei mesi, e così per un massimo di ulteriori dodici
mesi, in presenza di idonea e documentata motivazione e previa dichiarazione che nulla è variato rispetto
all’autorizzazione rilasciata. La proroga deve essere richiesta entro la scadenza del provvedimento di
autorizzazione iniziale.
15. L’autorizzazione alla ricerca è nominativa e può essere volturata previo nulla osta della struttura
competente. 16. L’autorizzazione alla ricerca può essere revocata in qualsiasi momento per:
a) inosservanza delle prescrizioni e delle condizioni indicate nell’atto di autorizzazione;
b) sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
17. Per le autorizzazioni alla ricerca revocate per uno dei motivi previsti nel comma 16, il richiedente non
ha diritto a rimborsi compensativi o altre forme di indennità.
18. In caso di mancata presentazione della domanda di concessione nei termini di cui all’articolo 7,
comma 3, o in caso di ricerca infruttuosa, la struttura competente emette il provvedimento di decadenza
dell’autorizzazione alla ricerca e lo notifica al titolare della stessa e al sindaco del comune competente per
territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi e la notifica al titolare e alla struttura competente. Il titolare dell’autorizzazione alla ricerca è tenuto
a ripristinare lo stato dei luoghi a propria cura e spese secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il
ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), entro sessanta
giorni dalla notifica della ordinanza. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina
l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 29, comma 4.
Art. 6Comunicazione all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA)
1. Ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio
geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato
di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale), qualora la
perforazione si spinga oltre i trenta metri dal piano di campagna, il soggetto titolare dell’autorizzazione alla
ricerca è tenuto a darne comunicazione, entro trenta giorni dall’inizio dei lavori, all’Istituto Superiore per
la Protezione e la Ricerca Ambientale – Dipartimento per il servizio geologico d’Italia, allegando stralcio di
carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 con indicazione dell’area d’intervento, degli studi e delle indagini
programmati.
2. Entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori, il soggetto titolare dell’autorizzazione alla ricerca è
tenuto ad inviare al suddetto Dipartimento la comunicazione di fine indagine congiuntamente ad una
dettagliata relazione corredata dalla relativa documentazione sui risultati geologici e geofisici acquisiti,
indicando l’ubicazione della perforazione tramite coordinate cartografiche UTM-WGS84 Fuso 33-N.
3. L’inosservanza degli obblighi previsti o l’inottemperanza alle richieste del Dipartimento per il servizio
geologico d’Italia dell’ISPRA, nel termine assegnato, non inferiore a quindici giorni, è soggetta all’applicazione
della sanzione amministrativa definita dalla normativa nazionale vigente.
CAPO 3Derivazioni di acque sotterranee
Art. 7Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione
1. L’estrazione e l’utilizzazione di acque sotterranee sono soggette a concessione da parte
dell’amministrazione competente.
2. Per l’utilizzazione delle acque sotterranee ad uso domestico si applicano le disposizioni previste
nell’articolo 9.
3. I soggetti titolari dell’autorizzazione alla ricerca di cui all’articolo 5 possono presentare istanza di
concessione per l’estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee ai sensi dell’articolo 7 del r.d. 1775/1933
entro e non oltre il termine di un anno dalla scadenza dell’autorizzazione alla ricerca. Se i soggetti titolari dell’autorizzazione alla ricerca di cui all’articolo 5 sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi,
all’istanza di concessione è allegata la copia dell’atto costitutivo con il regolamento di distribuzione delle
acque redatti nelle forme di legge; l’atto costitutivo e il relativo regolamento sono, in ogni caso, consegnati in
copia prima del rilascio del provvedimento di concessione.
4. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell’articolo 16 allegato B al
d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla
“Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1) tramite
piattaforma telematica prevista nell’articolo 31.
5. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l’avvio dell’istruttoria al titolare dell’istanza
e agli enti competenti al rilascio dei pareri.
6. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione con
le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, nonché ai fini del
controllo sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall’Autorità
alla struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza
di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 4. Per le istanze di concessione relative a
grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data
di acquisizione dell’istanza di concessione.
7. La concessione per l’utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata entro i limiti della disponibilità
della risorsa idrica come definiti in base alle valutazioni previste nel comma 6. Il concessionario non può mai
invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all’amministrazione competente.
8. All’istanza di concessione è allegata l’attestazione di pagamento in favore dell’amministrazione
competente delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni
per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4).
9. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata dalla struttura
competente subordinatamente al pagamento della tassa di concessione regionale prevista nell’articolo
28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche
di cui all’articolo 27, da effettuarsi entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda per le
piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le grandi
derivazioni.
10. Quando la struttura competente richiede un’integrazione documentale, il titolare dell’istanza è
tenuto a provvedervi entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto
termine, l’istanza di concessione decade e la struttura competente notifica al titolare e al sindaco del comune
territorialmente competente il provvedimento di cessazione dell’utenza.
11. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento adottato con atto dirigenziale.
12. Il provvedimento di concessione contiene:
a) il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui articolo 31, i dati
catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo, la profondità di attestazione dell’opera
di derivazione e la denominazione del corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque;
b) l’accertamento dell’esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti
relativi ai corrispettivi dovuti nell’ambito del procedimento;
c) l’uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione;
d) la portata massima da derivare, il volume massimo annuo nonché il limite massimo di depressione
(∆h) della falda, che non devono essere superati; in caso di uso plurimo, i volumi annui destinati a
ciascun utilizzo;
e) la durata della concessione ed eventuali limitazioni temporali;
f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura;
g) per le opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile, di pubblico
interesse nell’ambito del Servizio idrico integrato, l’indicazione del titolare della concessione, che
è identificato con l’ente di governo dell’ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese); in tal caso, la relativa
istanza di concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico
integrato in forza di delega alla gestione tecnica-operativa dei procedimenti rilasciata dall’Autorità
Idrica Pugliese;
h) l’obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici;
i) l’obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi prelevati;
j) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di enti irrigui che perseguono finalità
di interesse collettivo, l’obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per la
Gestione delle risorse idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine di cui al comma
14 prelievi, utilizzi e restituzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di
valorizzare i campi previsti con l’inserimento di informazioni complete anche con riferimento a schemi
irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza;
k) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell’interesse pubblico e a tutela
dei diritti dei terzi;
l) l’importo del canone annuo e la sua decorrenza;
m) l’impegno a consentire l’accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all’articolo 3, comma
5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell’utilizzazione, nonché a mettere a disposizione
degli stessi, mezzi e attrezzature necessari per le verifiche;
n) l’impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture
di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze
idriche;
o) l’eventuale obbligo di installare apparecchiature idonee a rilevare il livello della falda e/o a consentire
prelievi di campioni di acqua da parte della pubblica amministrazione;
p) l’espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario tutte le eventuali ulteriori
spese dipendenti dalla concessione, ivi comprese quelle per l’esecuzione di eventuali lavori resi
necessari da circostanze sopravvenute;
q) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione;
r) l’obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello
stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa;
s) l’obbligo di collocare, in prossimità dell’opera di presa, a cura e spese del concessionario, una targa
permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi: il Codice di derivazione
sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica di cui all’articolo 31; i dati catastali e georeferenziati
della localizzazione del prelievo; la profondità di attestazione dell’opera di derivazione e la
denominazione del corpo idrico interessato dai prelievi, così come identificato dal Piano di tutela
delle acque;
t) l’obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla
“Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato
1);
u) nel caso di derivazione ubicata in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), la prescrizione relativa al rispetto
degli impegni derivanti dal vigente Piano di Tutela delle Acque nonché dal vigente Programma
d’azione Nitrati, cogenti all’interno delle ZVN;
v) le sanzioni amministrative applicabili ai sensi dell’articolo 29 per le eventuali violazioni delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
w) eventuali allegati al provvedimento di concessione.
13. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il
concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati di cui al comma 12 lettera i),
tramite la piattaforma telematica prevista nell’articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati
nell’anno precedente. La mancata comunicazione entro il termine dei volumi prelevati dà luogo, per ciascuna
mancata comunicazione, all’irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, ai sensi dell’articolo 29, comma 6. 14. Gli enti irrigui che perseguono finalità di interesse collettivo, entro il 30 aprile di ogni anno, inseriscono
nel sistema SIGRIAN i dati previsti nel comma 12, lettera j), con riferimento alla stagione irrigua dell’anno
precedente.
15. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 13 riportano altresì
l’indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua.
16. Il provvedimento di concessione, in caso di uso diverso dal consumo umano, è rilasciato se non
sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del
Regolamento regionale 8 giugno 2012, n. 8 (Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate
D.lgs. n.152/2006, art. 99, comma 2. Legge Regione Puglia n. 27 del 21/2008, art.1, comma 1, lettera b), o
provenienti dalla raccolta di acque meteoriche.
17. Il prelievo di acque sotterranee da corpi idrici utilizzati a scopo potabile può essere assentito per usi
diversi dal consumo umano se:
a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
15 del regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e
quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
18. Nei casi previsti nel comma 17, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato.
19. E’ fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l’acqua a terzi, anche di supero, sia a
titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca della concessione ai sensi dell’articolo 20 della presente legge.
20. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura
non eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di
360 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del
100 per cento.
21. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura
eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall’articolo 20,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei
canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.
22. Entro trenta giorni dal rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite la
piattaforma telematica di cui all’articolo 31, la documentazione fotografica attestante l’apposizione, in
prossimità dell’opera di presa, della targa di identificazione della derivazione prevista nel comma 12, lettera
s). La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa
di 360 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 9, nonché l’obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla
comminazione della sanzione.
23. La concessione decorre dalla data di adozione del provvedimento mediante atto dirigenziale.
24. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente
per territorio, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al
rilascio dei pareri e/o nulla osta.
25. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della
struttura competente.
26. I termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell’articolo 22.
27. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per l’estrazione e l’utilizzazione di acque
sotterranee, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica al titolare
della concessione e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per
territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; il titolare della concessione è tenuto al ripristino
dello stato dei luoghi secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi
per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza
sindacale. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto
previsto dall’articolo 29, comma 4. 28. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee per uso irriguo, fermo
quant’altro previsto dal presente articolo, può essere assentita a condizione che il valore del contenuto salino
nelle acque, residuo fisso a 180°C, risulti pari o inferiore a 1,5 grammi/litro, fatto salvo il limite più restrittivo
previsto dalle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale per le aree a
tutela quali-quantitativa.
29. All’interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), il rilascio di nuove concessioni di derivazione di
acque sotterranee ad uso irriguo, o il rinnovo di quelle in essere, è subordinato al rispetto degli impegni
derivanti dal vigente Piano di Tutela delle Acque nonché dal vigente Programma d’azione Nitrati, cogenti
all’interno delle ZVN.
Art. 8Uso domestico delle acque sotterranee
1. Si intende per uso domestico l’utilizzo dell’acqua sotterranea estratta, da parte del proprietario,
affittuario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione del terreno e dei suoi familiari conviventi, a scopo
igienico-sanitario, per l’innaffiamento degli orti e giardini, per l’abbeveraggio del bestiame, purché tali usi
siano destinati al nucleo familiare e non configurino un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro. 2. È riferibile all’uso domestico anche l’irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente
uso residenziale; di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali; di orti, giardini, aree a
verde pertinenti ad immobili in uso ad associazioni onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, compresi gli
Enti del Terzo Settore (ETS) di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), purché la superficie da irrigare non sia
eccedente i 5.000 metri quadrati.
3. È escluso dall’uso domestico l’utilizzo dell’acqua estratta per il riempimento di piscine di pertinenza e
il funzionamento di apparati di climatizzazione.
4. L’uso domestico delle acque non è soggetto a regime di concessione e al pagamento del relativo
canone a condizione che:
a) la portata massima non sia superiore a 1,00 litri/secondo;
b) il volume di prelievo non ecceda il limite di 1.000 metri cubi/anno;
c) siano osservate le distanze e le cautele prescritte dalla normativa vigente.
5. L’uso domestico è altresì soggetto all’obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori
volumetrici e all’obbligo di comunicazione del consuntivo annuale dei volumi prelevati, entro il 31 gennaio
dell’anno successivo. La mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il predetto termine dà luogo, per
ciascuna mancata comunicazione, alla sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall’articolo 29
comma 6.
Art. 9Ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico
1. I soggetti che intendono effettuare la ricerca di acque sotterranee per uso domestico ne danno
preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Bari o alla Provincia competente per territorio, ai
sensi dell’articolo 93 del r.d. 1775/1933, tramite la piattaforma telematica prevista nell’articolo 31. La
comunicazione è corredata della documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca,
estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1).
2. Alla comunicazione è allegata l’attestazione di pagamento delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto
spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato
4).
3. La struttura competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, rilascia la presa
d’atto che ha validità quinquennale e contiene le eventuali prescrizioni e obblighi a carico del richiedente, ivi compreso l’obbligo di collocare, in prossimità dell’opera di presa, una targa permanente di identificazione della
derivazione nella quale sono incisi: il Codice di derivazione sotterranea attribuito dalla piattaforma telematica
prevista all’articolo 31; i dati catastali e georeferenziati della localizzazione del prelievo; la profondità di
attestazione dell’opera di derivazione e la denominazione del corpo idrico sotterraneo interessato dai prelievi,
come identificato dal Piano di tutela delle acque.
4. La portata e i volumi non possono superare quelli indicati dall’articolo 8, comma 4.
5. Entro dodici mesi dal rilascio della presa d’atto è trasmessa, tramite la piattaforma telematica,
l’ulteriore documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione
delle acque sotterranee” (Allegato 1). Decorso inutilmente tale termine, la presa d’atto si intende decaduta.
Entro lo stesso termine di dodici mesi è trasmessa, con la stessa modalità, la documentazione fotografica
attestante l’apposizione, in prossimità dell’opera di presa, della targa permanente di identificazione della
derivazione. La mancata apposizione della targa entro il termine previsto comporta il pagamento della
sanzione amministrativa di 360 euro, di cui all’articolo 29, comma 9, nonché l’obbligo di provvedere entro 30
giorni dalla comminazione della sanzione.
6. Nei casi di decadenza della presa d’atto di cui al comma 5, ove l’opera di derivazione sia stata realizzata
e non sia stata trasmessa nei termini previsti l’ulteriore documentazione di cui alla “Direttiva tecnica in
materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1), la regolarizzazione della
presa d’atto comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall’articolo 29,
comma 10.
7. Non sono consentite nuove ricerche e successive utilizzazioni di acque sotterranee ad uso domestico
all’interno della zona di rispetto delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano
potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario - definita col criterio idrogeologico o, in
assenza di tale definizione, avente un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione - e a
distanza pari o inferiore a 100 metri dal tracciato del canale principale.
Art. 10Verifica della presa d’atto per uso domestico
1. Le utilizzazioni delle acque sotterranee da destinare all’uso domestico sono soggette alla verifica
quinquennale da parte della Città Metropolitana di Bari o della Provincia competente per territorio. 2. Il soggetto titolare della presa d’atto per uso domestico è tenuto a produrre, a partire da sessanta giorni
prima della scadenza del quinquennio di validità, istanza di verifica, corredata dalla documentazione prevista
dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione di acque sotterranee” (Allegato 1).
3. All’istanza di verifica quinquennale è allegata l’attestazione di pagamento delle spese di istruttoria
prevista dal “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque
pubbliche” (Allegato 4).
4. Nei casi di mancata presentazione dell’istanza di verifica entro il termine di scadenza della presa
d’atto, la regolarizzazione della medesima comporta il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro,
come previsto dall’articolo 29, comma 10.
CAPO 4Derivazioni di acque superficiali
Art. 11Procedimento per il rilascio delle nuove concessioni di derivazione
1. La derivazione e l’utilizzazione di acque superficiali sono soggette a concessione da parte dell’amministrazione competente. Se i soggetti richiedenti sono associazioni, cooperative, comunioni di utenti
o consorzi, all’istanza di concessione è allegata la copia dell’atto costitutivo con il regolamento di distribuzione
delle acque redatti nelle forme di legge; l’atto costitutivo e il regolamento sono, in ogni caso, consegnati in
copia prima del rilascio del provvedimento di concessione.
2. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell’articolo 16, allegato B al d.p.r.
642/1972,sono trasmesse alla struttura competente corredate della documentazione prevista dalla “Direttiva
tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2), tramite la piattaforma
telematica di cui all’articolo 31.
3. La struttura competente comunica, tramite la piattaforma, l’avvio dell’istruttoria al titolare dell’istanza
e agli enti competenti al rilascio dei pareri.
4 La struttura competente dispone, per le piccole derivazioni, la pubblicazione dell’avviso relativo
all’istanza sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull’albo pretorio del comune ove la
derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone
la pubblicazione dell’avviso relativo all’istanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull’albo pretorio del comune ove la derivazione viene
esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati. L’avviso indica la struttura competente al rilascio
della concessione, i dati identificativi del richiedente, il tipo di uso della risorsa idrica, la località di presa e
quella di eventuale restituzione, i valori della portata di prelievo e il volume annuo richiesto. Le pubblicazioni
sono effettuate a cura e spese del richiedente.
5. Decorsi inutilmente quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 4, per
le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni, l’istanza si ritiene esente da opposizioni o
domande concorrenti.
6. Alle domande per derivazione e utilizzazione di acque superficiali è allegata l’autorizzazione idraulica
prevista nel Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, acquisita dall’autorità amministrativa competente in materia
di polizia idraulica come previsto dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque
superficiali” (Allegato 2).
7. La richiesta di nuova concessione di acque superficiali è corredata dall’attestazione di pagamento
a favore dell’Amministrazione competente delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto spese di istruttoria,
tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4), e dal progetto
di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso,
restituzione e scolo delle acque di cui alla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle
acque superficiali” (Allegato 2), nonché dalla determinazione del deflusso ecologico (DE) e/o del Deflusso
Minimo Vitale (DMV), come previsto dalla medesima Direttiva tecnica e in accordo con quanto disposto dalle
norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque regionale.
8. Decorsi trenta giorni dall’avviso di cui al comma 4, la struttura competente dispone, per le piccole
derivazioni, la pubblicazione dell’istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia e per quindici giorni sull’albo pretorio del comune ove la derivazione viene
esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati; per le grandi derivazioni, dispone la pubblicazione
dell’istanza con la relativa documentazione tecnico-progettuale sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e per trenta giorni sull’albo pretorio del comune ove
la derivazione viene esercitata e degli altri comuni eventualmente interessati, ai fini della presentazione di
osservazioni e opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta. Le pubblicazioni sono effettuate a cura e
spese del richiedente.
9. Decorsi inutilmente quindici giorni, per le piccole derivazioni, o trenta giorni, per le grandi derivazioni,
dalla data di pubblicazione dell’istanza con la documentazione tecnico-progettuale di cui al comma 8, l’istanza
si ritiene esente da osservazioni o opposizioni avverso la derivazione richiesta.
10. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione con
le previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza, e ai fini del controllo
sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall’Autorità alla
struttura competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza
di concessione trasmessa secondo le modalità previste nel comma 2. Per le istanze di concessione relative a
grandi derivazioni, il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data
di acquisizione dell’istanza di concessione. 11. Nel caso di concessione per uso irriguo, è acquisito altresì il nulla osta dell’Ente Irriguo pubblico
competente per territorio, in ordine alla impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua attraverso le
strutture consortili già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza delle opere di derivazione con il
funzionamento del sistema irriguo esistente.
12. Avverso il diniego della concessione l’interessato può esperire gli strumenti di tutela amministrativa
e giurisdizionale previsti dall’ordinamento.
13. La concessione per l’utilizzazione delle acque superficiali è rilasciata entro i limiti della disponibilità
della risorsa idrica come definiti in base alle valutazioni di cui al comma 10. Il concessionario non può mai
invocare la concessione come titolo per chiedere indennizzo all’amministrazione competente.
14. La concessione è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento della tassa di concessione
regionale prevista nell’articolo 28 e della quota relativa alla parte fissa del canone regionale annuo per l’utilizzo
delle acque pubbliche di cui all’articolo 27, entro centoventi giorni dalla data di acquisizione della domanda
per le piccole derivazioni, ovvero entro centosettanta giorni dalla data di acquisizione della domanda per le
grandi derivazioni.
15. In caso di richiesta di integrazione documentale da parte della struttura competente, il titolare
dell’istanza è tenuto a produrre le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
Trascorso inutilmente il suddetto termine, la medesima struttura ritiene decaduta l’istanza di concessione
e notifica al titolare e al sindaco del comune territorialmente competente il provvedimento di cessazione
dell’utenza.
16. Ogni concessione è regolata da apposito provvedimento di concessione, adottato mediante atto
dirigenziale.
17. Il provvedimento di concessione contiene:
a) il Codice di derivazione superficiale attribuito dalla piattaforma di cui all’articolo 31, i dati catastali e
georeferenziati della localizzazione del prelievo, la denominazione del bacino idrografico del corpo
idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come identificato dal Piano di tutela delle acque;
b) l’accertamento dell’esecuzione delle previste analisi chimiche e batteriologiche e dei versamenti
relativi ai corrispettivi dovuti nell’ambito del procedimento;
c) l’uso o gli usi per i quali è rilasciata la concessione;
d) la portata massima da derivare e il volume massimo annuo che non dovranno essere superati; in caso
di uso plurimo, i volumi annui destinati a ciascun utilizzo;
e) il valore del DE e/o del DMV e le modalità di rilascio, nonché la facoltà dell’autorità concedente di
relativa revisione periodica;
f) la durata della concessione e le eventuali limitazioni temporalmente predeterminate;
g) nel caso di derivazioni ad uso irriguo, fatte salve quelle ad uso collettivo da parte di Enti irrigui pubblici,
l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e coltura;
h) per le opere di derivazione delle acque superficiali per consumo umano potabile di pubblico interesse
nell’ambito del Servizio idrico integrato, l’indicazione del titolare della concessione, che è identificato
con l’Ente di governo dell’ATO Puglia (Autorità Idrica Pugliese): in tal caso, la relativa istanza di
concessione può essere presentata e gestita anche dal soggetto gestore del Servizio idrico integrato in
forza di delega alla gestione tecnica/operativa dei procedimenti rilasciata dall’Autorità Idrica Pugliese;
i) l’obbligo di installazione e manutenzione di idonei contatori volumetrici;
j) l’obbligo di comunicazione annuale del consuntivo dei volumi derivati;
k) quando il provvedimento di concessione è rilasciato in favore di Enti irrigui che perseguono finalità
di interesse collettivo, l’obbligo di inserire i volumi irrigui nel Sistema Informativo Nazionale per
la Gestione delle risorse Idriche in Agricoltura (SIGRIAN), registrando entro il termine previsto nel
comma 19 prelievi, utilizzi e restituzioni, nel rispetto della normativa regionale e statale, e avendo cura di valorizzare i campi previsti con l’inserimento di informazioni complete anche con riferimento
a schemi irrigui, metodi irrigui, colture e contribuenza;
l) le garanzie da osservarsi e gli obblighi da imporre al concessionario nell’interesse pubblico e a tutela
dei diritti dei terzi;
m) l’importo del canone annuo e la sua decorrenza;
n) l’impegno a consentire l’accesso al fondo agli ufficiali di polizia giudiziaria previsto nell’articolo
3 comma 5 e ai funzionari pubblici incaricati del controllo dell’utilizzazione, nonché a mettere a
disposizione degli stessi i mezzi e le attrezzature necessari per le verifiche;
o) l’impegno a rendere disponibili alla pubblica amministrazione, su disposizione della stessa, le strutture
di derivazione per consentire il monitoraggio dei corpi idrici o per il loro utilizzo in caso di emergenze
idriche;
p) l’espressa previsione che sono interamente a carico del concessionario le eventuali ulteriori spese
dipendenti dalla concessione, ivi comprese quelle per l’esecuzione di eventuali lavori resi necessari
da circostanze sopravvenute;
q) le condizioni che comportano la sospensione, la decadenza, la revoca o la modifica della concessione;
r) l’obbligo del concessionario di rimuovere le opere di derivazione e di provvedere al ripristino dello
stato dei luoghi in caso di rinuncia alla concessione, revoca o decadenza della stessa;
s) l’obbligo di collocare, in prossimità dell’opera di presa, a cura e spese del concessionario, una targa
permanente di identificazione della derivazione nella quale sono incisi il Codice di derivazione
superficiale attribuito dalla piattaforma telematica, i dati catastali e georeferenziati della localizzazione
del prelievo e la denominazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il
prelievo, come identificato dal Piano di tutela delle acque;
t) l’obbligo di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla
“Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2);
u) le sanzioni amministrative applicabili per le eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel
provvedimento di concessione;
v) eventuali allegati al provvedimento di concessione.
18. Per il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, il
concessionario comunica, entro il 31 gennaio di ogni anno, i volumi prelevati di cui alla lettera j) del comma
17, tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31, con riferimento al consuntivo dei volumi prelevati
nell’anno precedente. La mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il termine indicato dà luogo, per
ciascuna mancata comunicazione, all’irrogazione della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto
dall’ articolo 29, comma 6.
19. Per il controllo delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, gli Enti irrigui che
perseguono finalità di interesse collettivo sono, inoltre, tenuti all’inserimento nel sistema SIGRIAN dei dati di
cui alla lettera k) del comma 17, entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento alla stagione irrigua dell’anno
precedente.
20. In caso di concessione per uso irriguo, le comunicazioni annuali di cui al comma 18 riportano altresì
la indicazione delle date di inizio e fine della stagione irrigua.
21. Il provvedimento di concessione è rilasciato se:
a) non si pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo
idrico superficiale interessato, in relazione anche al Deflusso Ecologico del corpo idrico, dove definito;
b) in caso di uso diverso dal consumo umano, non sussistano possibilità di riutilizzo di acque reflue
depurate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 15 del Regolamento regionale 8/2012, o provenienti
dalla raccolta di acque meteoriche.
22. I volumi d’acqua concessi sono altresì commisurati alle possibilità di risparmio, riutilizzo o riciclo delle
risorse. Il provvedimento di concessione fissa, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche
qualitative dell’acqua restituita.
23. Il prelievo di acqua da sorgenti, o comunque da corpi idrici superficiali utilizzati a scopo potabile, può
essere assentito per usi diversi dal consumo umano se: a) viene garantita la condizione di equilibrio del bilancio idrico per i fabbisogni cumulati;
b) non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate, ai sensi di quanto previsto dall’articolo
15 del Regolamento regionale n. 8/2012, o provenienti dalla raccolta di acque meteoriche;
c) sussiste adeguata disponibilità delle risorse predette e vi è una accertata carenza qualitativa e
quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento.
24. Nei casi previsti nel comma 23, il canone di utenza per uso diverso dal consumo umano è triplicato.
Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto
che rivestono carattere di pubblico interesse.
25. È fatto assoluto divieto al titolare della concessione di cedere l’acqua a terzi, anche di supero, sia a
titolo oneroso che gratuito, pena la revoca della concessione prevista dall’articolo 20.
26. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura
non eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di
360 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei canoni relativi ai volumi eccedenti maggiorati del 100
per cento.
27. Il superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento di concessione, in misura
eccedente il 20 per cento del valore concesso, comporta la revoca della concessione prevista dall’articolo 20,
oltre al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dall’articolo 29, comma 6, e dei
canoni relativi ai volumi eccedenti, maggiorati del 100 per cento.
28. Entro 30 giorni dalla data del rilascio del provvedimento di concessione il titolare trasmette, tramite
la piattaforma telematica di cui all’articolo 31, la documentazione fotografica attestante l’apposizione, in
prossimità dell’opera di presa, della targa di identificazione della derivazione di cui al comma 17, lettera o).
La mancata ottemperanza entro il termine previsto comporta il pagamento della sanzione amministrativa
di 360 euro prevista nell’articolo 29, comma 9, nonché l’obbligo di provvedere entro trenta giorni dalla
comminazione della sanzione.
29. Il provvedimento di concessione viene notificato al titolare della concessione, al comune competente
per territorio, all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e agli altri enti competenti al
rilascio dei pareri e/o nulla osta.
30. La concessione alla derivazione è nominativa e può essere volturata previo provvedimento della
struttura competente.
31. I termini per la presentazione dell’istanza di rinnovo seguono le disposizioni previste nell’articolo 22.
32. Nei casi di revoca e decadenza o di rinuncia alla concessione per la derivazione e l’utilizzazione di
acque superficiali, la struttura competente emette il provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica
al titolare della concessione, al sindaco del comune competente per territorio e all’autorità amministrativa
competente in materia di polizia idraulica e/o al Consorzio di bonifica competente per territorio. Il sindaco
del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; il titolare della
concessione è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le direttive tecniche impartite dall’autorità
amministrativa competente in materia di polizia idraulica, entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza
sindacale ovvero entro il diverso termine stabilito dall’autorità amministrativa competente in materia di
polizia idraulica. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di
quanto previsto dall’articolo 29, comma 4.
Art. 12Domande concorrenti
1. In caso di presentazione di più domande di concessione concorrenti, all’esito dell’istruttoria delle
stesse, è preferita quella che da sola, o in connessione con altre utenze concesse o richieste, consente la più razionale utilizzazione delle risorse idriche, mantenendo la prioritaria destinazione delle risorse qualificate
al consumo umano potabile. Per lo stesso tipo di uso, è preferita la domanda di concessione che garantisce
la maggior restituzione d’acqua in rapporto agli obiettivi di qualità dei corpi idrici. In caso di più domande
concorrenti per usi produttivi è, altresì, preferita quella del richiedente che aderisce al sistema ISO14001,
ovvero al sistema di cui al Regolamento (CEE) 19 marzo 2001, n. 761 del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Per lo
stesso tipo di uso è, inoltre, preferita la domanda che prevede minori volumi idrici in concessione, in quanto
integrati da volumi idrici provenienti da attività di recupero e di riciclo.
2. A parità delle condizioni previste nel comma 1 è prescelta la domanda di concessione che offre
maggiori ed accertate garanzie tecnico-finanziarie ed economiche d’immediata esecuzione ed utilizzazione.
In assenza di altre condizioni di preferenza, vale il criterio della priorità cronologica di presentazione. 3. Nelle concessioni a prevalente scopo irriguo, tra più domande è preferita quella che garantisce il
maggior risparmio idrico; a parità di utilizzazione, è preferita la domanda presentata dal soggetto che ha la
proprietà dei terreni da irrigare o dal consorzio dei proprietari dei terreni.
Art. 13Licenza di attingimento di acque superficiali
1. Le istanze di attingimento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), redatte in bollo fatte salve le
esenzioni previste ai sensi dell’articolo 16, allegato B al d.p.r. 642/1972, sono trasmesse alla struttura
competente tramite la piattaforma prevista di cui all’articolo 31, corredate della documentazione prevista
dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2). 2. Le acque derivate destinate al consumo umano, come definito dal d.lgs. 18/2023, rispettano la
normativa relativa al giudizio di qualità e idoneità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi del
medesimo d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014.
3. La struttura competente ha facoltà di concedere licenza per l’attingimento di acque superficiali, ai
sensi dell’articolo 56 del Regio Decreto 1775/1933, a mezzo di pompe mobili o semifisse, poste sulle sponde
e sugli argini, a condizione che:
a) la portata dell’acqua attinta non superi i 100 litri/secondo;
b) le opere di presa non modifichino o interrompano le arginature presenti o determinino vie preferenziali
per l’esondazione delle acque, non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese idrauliche;
c) non si pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corpo
idrico superficiale interessato, in relazione anche al Deflusso Ecologico del corpo idrico, dove definito,
e non vi sia altresì pregiudizio per le utenze esistenti.
4. Al titolare della licenza di attingimento è fatto obbligo di installare e manutenere idonei contatori
volumetrici e di comunicare il consuntivo annuale dei volumi prelevati, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di validità della licenza; la mancata comunicazione dei volumi prelevati entro il suddetto termine dà
luogo, per ciascuna mancata comunicazione, alla sanzione amministrativa di 360 euro, come previsto dal
successivo articolo 29, comma 6.
5. All’istanza di attingimento è allegata l’attestazione di pagamento in favore dell’amministrazione
competente delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni
per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4).
6. La licenza di attingimento è rilasciata dalla struttura competente, previo pagamento del canone
minimo annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche di cui all’articolo 27, entro sessanta giorni dalla data di
acquisizione della domanda.
7. La licenza di attingimento, che ha una durata non superiore ad un anno, è accordata per non più di
cinque volte e può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
CAPO 5Norme generali per le concessioni di acque sotterranee e superficiali
Art. 14Norme speciali
1. Le perforazioni del sottosuolo da destinarsi esclusivamente a scopi di studio per il monitoraggio dei
corpi idrici sotterranei, nonché quelle effettuate per l’installazione di sonde geotermiche che scambiano
calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi
geotermici, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2), sono soggette unicamente ad autorizzazione
alla ricerca, e non a concessione.
2. Stante l’assenza sul territorio regionale di grandi derivazioni e concessioni all’utilizzo delle acque per
uso idroelettrico, la Regione, entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente legge, disciplina con apposito
provvedimento legislativo il rilascio e il rinnovo di tali utilizzi nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il
mercato interno dell’energia elettrica).
Art. 15Valutazione ambientale delle derivazioni idriche
1. Le nuove istanze di concessione di derivazione sono assoggettate alla valutazione ambientale ex
ante di cui al Decreto della Direzione generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque (MATTM) n.
29/STA del 13 febbraio 2017, in coerenza con le direttive dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle acque della Regione
Puglia, fatta salva l’applicazione della legge regionale 7 novembre 2022, n. 26 (Organizzazione e modalità di
esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali) in materia di VIA
per le derivazioni di cui al punto B2.oo) dell’Allegato B.
2. Nel caso di nuove concessioni o di varianti sostanziali per le derivazioni di acque superficiali, il valore
del DE e/o del DMV viene imposto dall’amministrazione competente di cui all’articolo 1 contestualmente al
rilascio della concessione secondo quanto previsto dal Decreto della Direzione generale per la Salvaguardia
del Territorio e delle Acque (MATTM) n. 30/STA del 13/02/2017, in coerenza con le direttive dell’Autorità di
bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale e nel rispetto delle norme tecniche di attuazione del Piano di
tutela delle acque della Regione Puglia.
3. Le istanze di rinnovo di concessione sono assoggettate alle valutazioni previste nei commi 1 e 2, anche
in coerenza con l’articolo 6 della Delibera n. 1 del 14/12/2017 della Conferenza istituzionale permanente
dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, esclusivamente in caso di variazioni sostanziali
delle portate e dei volumi prelevati rispetto alla concessione originaria, correlate o meno a variazioni sostanziali
delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, della loro ubicazione e dell’uso dell’acqua, ovvero
laddove siano intervenute significative mutazioni dello stato ambientale dei corpi idrici oggetto di derivazione,
dei relativi obiettivi ambientali e misure specifiche di tutela, come definiti dai vigenti Piano di tutela delle
acque della Regione Puglia e Piano di gestione delle acque dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale. Tali condizioni sono documentate con nota istruttoria che la struttura competente trasmette
all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale all’atto della richiesta di parere.
Art. 16Varianti della concessione
1. Il concessionario che intenda variare le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l’uso dell’acqua, deve presentare istanza di variante alla struttura competente, tramite la
piattaforma telematica di cui all’articolo 31.
2. Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d’acqua o di forza motrice utilizzata, lascino
pressoché invariate le opere di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell’acqua, la loro ubicazione e
l’uso dell’acqua, la struttura competente può, previa istruttoria espletata limitatamente alle varianti richieste,
accordare la modifica della concessione esistente che, ferma restando la scadenza originaria, potrà prevedere
l’adeguamento della quantità d’acqua o di forza motrice utilizzata e, ove vi sia aumento dei volumi di prelievo,
l’adeguamento del canone per la maggiore utilizzazione.
3. Le varianti di cui al comma 1 sono soggette al rilascio di nuova concessione ai sensi degli articoli 7 e
11, rispettivamente per le acque sotterranee e superficiali, nonché al versamento delle spese di istruttoria e
della tassa regionale previste negli articoli 26 e 28 e al “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e
canoni per la ricerca e utilizzazione delle acque pubbliche” (Allegato 4).
Art. 17Sospensione temporanea della concessione
1. Il titolare della concessione, nel caso di inutilizzo temporaneo della derivazione, può chiedere la
sospensione dell’utilizzazione delle acque oggetto di concessione, presentando un’istanza alla struttura
competente che dispone la sospensione temporanea della concessione con apposito provvedimento.
Durante il periodo di sospensione, che non può essere superiore a trentasei mesi consecutivi decorrenti dalla
data dell’istanza, il canone di concessione non è dovuto; trascorso il periodo di sospensione, senza che sia
stata presentata istanza motivata di proroga ai sensi del comma 3 oppure riattivata l’utilizzazione mediante
apposita comunicazione, la struttura competente dispone la revoca della concessione ai sensi dell’articolo 20,
comma 1, lettera e).
2. In caso di insorgenza di fenomeni di contaminazione del corpo idrico interessato o situazioni tali da
arrecare pregiudizio all’equilibrio del medesimo corpo idrico e/o all’ambiente circostante, la struttura che ha
rilasciato il provvedimento di concessione può disporre d’ufficio la sospensione dell’utilizzazione delle acque
oggetto di concessione per ventiquattro mesi. Superato il suddetto termine, ove sia accertato il perdurare
delle condizioni che hanno determinato la sospensione, la struttura competente dispone la revoca della
concessione, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, lettera f). Durante il periodo di sospensione, il canone di
concessione non è dovuto.
3. La struttura competente può prorogare i termini previsti nel comma 1, fino a un massimo di ulteriori
dodici mesi, a seguito di motivata e documentata istanza di proroga riconoscendo la fondatezza e validità
delle motivazioni addotte
Art. 18Decadenza della concessione
1. Il diritto di estrarre, derivare ed utilizzare le acque pubbliche decade quando:
a) il titolare della concessione non presenti istanza di rinnovo entro trentasei mesi dalla data di scadenza
della concessione;
b) durante il periodo di validità della concessione, la derivazione delle acque non venga utilizzata per
oltre trentasei mesi, come evincibile dalle comunicazioni periodiche del consuntivo dei volumi derivati
e dal mancato pagamento del canone binomiale di cui all’articolo 27, comma 2.
2. La struttura competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente
competente il provvedimento di decadenza della concessione.
3. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e
il titolare della concessione è tenuto al pagamento dei canoni dovuti e al ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza, secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello
stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), in caso di derivazioni di acque
sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite dall’autorità
amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di derivazioni di acque superficiali.
L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 29, comma 4.
Art. 19Rinuncia alla concessione
1. La rinuncia all’utilizzazione delle acque oggetto di concessione deve essere tempestivamente
comunicata alla struttura competente.
2. L’obbligo del pagamento del canone annuale cessa al termine dell’anno in cui avviene la comunicazione.
3. La struttura competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente
competente il provvedimento di cessazione dell’utenza.
4. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi
e il titolare della concessione è tenuto al ripristino entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza, secondo le
“Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato
3) in caso di derivazioni di acque sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse
tempistiche, impartite dall’autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di
derivazioni di acque superficiali. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina
l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 4.
Art. 20Revoca della concessione
1. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento dalla struttura competente:
a) per inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione;
b) per opere di estrazione, derivazione ed utilizzazione non rispondenti ai fini a cui sono destinate;
c) per cessione di acqua a terzi, anche di supero, sia a titolo oneroso che gratuito;
d) per cessione dell’utenza a terzi senza previo provvedimento autorizzativo rilasciato dalla struttura
competente;
e) per mancata riattivazione dell’utenza allo scadere del termine massimo previsto per la sospensione
temporanea dell’utilizzazione delle acque oggetto di concessione;
f) per fenomeni di contaminazione dei corpi idrici coinvolti o per situazioni pregiudizievoli per l’equilibrio
degli stessi o dell’ambiente circostante;
g) per lesione di interessi pubblici o altro interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico;
h) per mancata installazione del dispositivo della misurazione dei volumi derivati o per il suo cattivo
funzionamento;
i) per mancato rispetto per due volte consecutive dell’obbligo di cui agli articoli 21, comma 2, e 22,
comma 9, di produrre ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla
“Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1)
per le acque sotterranee e dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque
superficiali” (Allegato 2) per le acque superficiali;
j) per mancato pagamento di tre annualità del canone binomiale di cui all’articolo 27, comma 2;
k) per superamento del volume massimo di prelievo stabilito nel provvedimento di concessione, in
misura eccedente il 20 per cento del valore concesso, salvo che tale superamento sia correlato a
livelli di severità idrica elevati per il territorio regionale, come dichiarati dall’Osservatorio utilizzi idrici dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale; in tale caso la Regione può disporre
deroghe al limite di eccedenza anche differenziate per corpo idrico di prelievo in relazione allo stato
ambientale e al concomitante uso potabile prioritario;
l) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
2. La revoca della concessione non dà luogo ad indennizzo.
3. La struttura competente notifica al titolare della concessione e al sindaco del comune territorialmente
competente il provvedimento di revoca della concessione.
4. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e
il titolare della concessione è tenuto al pagamento dei canoni dovuti e al ripristino dello stato dei luoghi, entro
sessanta giorni dalla data dell’ordinanza, secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello
stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), in caso di derivazioni di acque
sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite dall’autorità
amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso di derivazioni di acque superficiali.
L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto
dall’articolo 29, comma 4.
Art. 21Durata della concessione
1. La concessione ha durata massima quindicennale, salvo diversa motivata istanza del richiedente e
può essere modificata, sospesa o revocata ai sensi degli articoli 16, 17 e 20.
2. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre
ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla “Direttiva tecnica in materia
di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1), per le acque sotterranee, e dalla
“Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2), per le acque
superficiali.
3. La mancata produzione del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche è soggetta alla sanzione
amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 7.
4. La concessione è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con provvedimento della struttura
competente, ai sensi dell’articolo 22.
Art. 22Rinnovo della concessione
1. Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione della relativa istanza da parte del
concessionario a partire dal sesto mese precedente la scadenza naturale del provvedimento di concessione.
2. La presentazione dell’istanza di rinnovo della concessione oltre la data di scadenza naturale del
provvedimento di concessione e fino ai successivi trentasei mesi è soggetta alla sanzione amministrativa
prevista nell’articolo 29, comma 8, ferma restando l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
prevista dall’articolo 17 del r.d. 1775/1933, in caso di protratto utilizzo della risorsa idrica, accertato da parte
delle autorità competenti, dopo la scadenza del provvedimento autorizzativo.
3. Le istanze redatte in bollo, fatte salve le esenzioni previste ai sensi dell’articolo 16, allegato B al d.p.r.
642/1972, sono trasmesse alla struttura competente tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31.
4. Alla domanda di rinnovo della concessione di estrazione e utilizzazione di acque sotterranee è allegata
la documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque
sotterranee” (Allegato 1).
5. Alla domanda di rinnovo della concessione di derivazione e utilizzazione di acque superficiali è allegata la documentazione prevista dalla “Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle
acque superficiali” (Allegato 2).
6. La struttura competente comunica l’avvio dell’istruttoria al titolare dell’istanza e agli Enti competenti
al rilascio dei pareri, tramite la piattaforma.
7. Il rinnovo della concessione è disposto secondo le modalità previste dall’articolo 7 per le acque
sotterranee e dall’articolo 11 per le acque superficiali. L’acquisizione del parere previsto nell’articolo 7,
comma 6, per le acque sotterranee, e previsto nell’articolo 11, comma 10, per le acque superficiali, è prevista
esclusivamente in caso di variazioni sostanziali della portata e dei volumi prelevati rispetto alla concessione
originaria, correlate o meno a variazioni sostanziali delle opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione,
della loro ubicazione e dell’uso dell’acqua, ovvero laddove siano intervenute significative mutazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici oggetto di derivazione, dei relativi obiettivi ambientali e misure specifiche
di tutela, come definiti dai vigenti Piano di tutela delle acque della Regione Puglia e Piano di gestione delle
acque dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale. Tali condizioni sono documentate
con nota istruttoria che la struttura competente trasmette all’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino
Meridionale all’atto della richiesta di parere.
8. Ai fini del rinnovo della concessione per uso irriguo è acquisito il nulla osta vincolante dell’Ente
irriguo pubblico competente per territorio, in ordine all’impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua
attraverso le strutture consortili già operanti sul territorio e alla eventuale interferenza della derivazione con
il funzionamento del sistema irriguo esistente.
9. Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre
ogni tre anni il certificato delle analisi chimiche e batteriologiche previste dalla “Direttiva tecnica in materia
di ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee” (Allegato 1), per le acque sotterranee, e dalla
“Direttiva tecnica in materia di derivazione e utilizzazione delle acque superficiali” (Allegato 2), per le acque
superficiali.
10. La mancata produzione del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche è soggetta alla sanzione
amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 7.
CAPO 6Regolarizzazione delle utenze esistenti prive di concessione
Art. 23Autorizzazione temporanea all’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee per le utenze esistenti in attesa di autorizzazione, concessione o presa d’atto
1. Ai fini dell’espletamento degli adempimenti conseguenti a quanto previsto dall’articolo 10 del
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche), nonché
dalle disposizioni previste nell’articolo 28 della legge regionale 31 dicembre 2010, n. 19 (Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia) e dall’articolo
33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2013 e bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Puglia), tutte le utenze di acque sotterranee esistenti
per cui è stata presentata denuncia di esistenza o istanza di riconoscimento di utenza o per le quali gli uffici
regionali hanno rilasciato autorizzazione alla ricerca o concessione provvisoria all’estrazione ed utilizzazione
di acque sotterranee anteriormente all’entrata in vigore dell’articolo 1 della legge 05 gennaio 1994, n. 36
(Disposizioni in materia di risorse idriche) e comunque prima della entrata in vigore della legge regionale 05
maggio 1999, n. 18 (Disposizioni in materia di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee), nonché le utenze
di acque sotterranee esistenti per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima del 31
dicembre 2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di autorizzazione, concessione o presa
d’atto, sono temporaneamente autorizzate all’utilizzazione per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nei limiti della portata e dei volumi indicati nell’istanza presentata, decurtati del 20 per cento,
fatte salve le eccezioni di cui al comma 2.
2. Le utenze previste nel comma 1, che utilizzano le acque sotterranee ad uso irriguo e sono ubicate
in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale, sono temporaneamente autorizzate
all’utilizzazione per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nei limiti della dotazione
idrica annua di 2.000 metri cubi per ettaro irrigabile, fermo restando l’eventuale limite più restrittivo previsto
nel comma 1.
3. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge la Sezione regionale competente definisce
l’elenco delle utenze di cui al comma 1. Lo stesso elenco, redatto nel rispetto della normativa sulla privacy, è
pubblicato sul sito istituzionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. Dalla data di pubblicazione sul BURP dell’elenco previsto nel comma 3 e fino al ventiquattresimo
mese dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari o aventi titolo delle utenze di cui al comma 1
presentano alla Regione Puglia istanza di concessione ai sensi dell’articolo 7, o di presa d’atto per le utenze
ad uso domestico ai sensi dell’articolo 9, tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31. L’istanza
di concessione è corredata degli elaborati tecnici previsti nell’articolo 7 comma 4 e dell’attestazione di
pagamento della sanzione amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 3; tale istanza non è soggetta al
parere previsto nell’articolo 7, comma 6.
5. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata nella misura delle
portate massime e dei volumi annui derivabili ritenuti congrui, previo pagamento delle spese di istruttoria
e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi definiti dall’articolo 18 della legge 5
gennaio 1994, n. 36 ( Disposizioni in materia di risorse idriche) e successivi adeguamenti a far data dal 10
agosto 1999 e del canone regionale annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche relativo all’anno di rilascio del
provvedimento, secondo quanto previsto nell’articolo 27.
6. Le istanze di concessione, presentate secondo le modalità previste nel comma 4, per le utenze di
cui al comma 1 ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale in cui sono
vietate nuove derivazioni idriche e/o ubicate all’interno di un’area buffer di raggio pari a 1 Kilometro attorno
a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per
l’approvvigionamento ordinario, sono istruite ai fini del rilascio del provvedimento di concessione tenendo
conto che, alle portate massime e ai volumi annui derivabili ritenuti congrui, si applica, in sede di prima
concessione, una decurtazione percentuale del 20 per cento. Inoltre, ove non vi siano variazioni della
vincolistica in relazione ai successivi aggiornamenti del Piano di tutela delle acque regionale, e/o nell’utilizzo
o nella priorità delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano di pubblico interesse
per l’approvvigionamento ordinario, ad ogni rinnovo successivo è applicata una ulteriore decurtazione del 20
per cento alle portate massime e ai volumi annui autorizzati con il primo provvedimento di concessione.
7. All’istanza di presa d’atto per le utenze ad uso domestico è allegata l’attestazione di pagamento in
favore dell’Amministrazione competente delle spese di istruttoria previste nel “Prospetto spese di istruttoria,
tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4); tali utenze non
sono soggette al pagamento della sanzione prevista nel comma 4.
8. La presentazione dell’istanza di cui al comma 1 non può mai dare luogo all’acquisizione di alcun
diritto all’utilizzazione e resta fermo il potere dell’amministrazione competente di sospendere in qualsiasi
momento l’utilizzazione, qualora in contrasto con interessi pubblici o altro interesse meritevole di tutela ai
sensi dell’ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi
idrici e dell’equilibrio del bilancio idrico.
9. Decorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Sezione regionale competente
invia ai sindaci dei comuni pugliesi l’elenco delle utenze per le quali non è stata presentata istanza ai sensi del
comma 4.
10. In mancanza di presentazione dell’istanza ordinaria di concessione prevista nel comma 4, la Sezione
regionale competente emette il provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica al titolare dell’utenza
o avente titolo, al proprietario del terreno su cui insiste l’utenza e al sindaco del comune competente per
territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi e il titolare dell’utenza, o l’avente titolo inadempiente, è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi,
secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione
di acque sotterranee” (Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza. L’inottemperanza alla
suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 29, comma 4.
11. La concessione ha la durata prevista nell’articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con
provvedimento dell’amministrazione competente, come previsto nell’articolo 22.
Art. 24Emersione delle utenze non riconosciute di acque sotterranee. Riapertura termini.
1. Al fine di garantire il completo monitoraggio dell’utilizzo della risorsa idrica sotterranea, in continuità
con le finalità perseguite dall’articolo 15, comma 1, della l.r. 18/1999, dall’articolo 30 della l.r. 19/2010 e
dall’art. 33 della l.r. 45/2012, il termine per la richiesta dei benefici di cui alle disposizioni di legge innanzi
menzionate è riaperto per 270 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il suddetto
termine, gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee, per le quali non è mai
stata presentata istanza di concessione o di presa d’atto, inoltrano all’amministrazione competente di cui
all’articolo 1 l’istanza di concessione ai sensi dell’articolo 7, o di presa d’atto per le utenze ad uso domestico ai
sensi dell’articolo 9, tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31. L’istanza deve essere corredata degli
elaborati tecnici di cui all’articolo 7, comma 4 e dell’attestazione di pagamento della sanzione amministrativa
di cui all’articolo 29, comma 3; tale istanza non è soggetta al parere di cui all’articolo 7, comma 6.
2. La concessione per l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciata nella misura delle
portate massime e dei volumi annui derivabili ritenuti congrui, previo pagamento delle spese di istruttoria e
della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi dell’ultimo quinquennio definiti dall’articolo
18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti, maggiorati del 100 per cento, e del canone regionale annuo
per l’utilizzo delle acque pubbliche relativo all’anno di rilascio del provvedimento, secondo quanto previsto
dall’articolo 27.
3. Le utenze previste nel comma 1 non sono autorizzate all’utilizzazione fino al rilascio del provvedimento
finale da parte della struttura competente. Dalla data di presentazione dell’istanza di concessione o di
presa d’atto per le utenze ad uso domestico, secondo le modalità stabilite dal comma 1, e fino al rilascio
del provvedimento finale, non si applica l’articolo 29, comma 3 salvo il protratto utilizzo fino al rilascio del
provvedimento finale.
4. La concessione ha la durata prevista dall’articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con
provvedimento dell’Amministrazione competente, come previsto dall’articolo 22.
5. Quando gli utilizzatori delle utenze di acque sotterranee perle quali non è mai stata presentata istanza
di concessione o di presa d’atto sono enti pubblici o enti irrigui pubblici, tali enti, ai fini della regolarizzazione
degli approvvigionamenti gestiti, devono inoltrare, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
istanza di concessione ai sensi dell’articolo 7, alla Regione Puglia, tramite la piattaforma telematica di cui
all’articolo 31; tale istanza non è soggetta al parere di cui all’articolo 7, comma 6. Decorso il suddetto termine di
diciotto mesi senza che sia stata presentata la domanda di concessione, la Giunta regionale con deliberazione
nomina un commissario ad acta che provvede, entro il termine di 6 mesi, a presentare la domanda alla
Regione Puglia.
6. Ai fini del rilascio del provvedimento di concessione, le istanze di concessione presentate ai sensi del
comma 1 per le esistenti utenze non riconosciute ubicate in aree interessate da vincoli del Piano di tutela
delle acque regionale in cui sono vietate nuove derivazioni idriche e/o ubicate all’interno di un’area buffer
di raggio pari a 1 kilometro attorno a opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano
potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, sono istruite tenendo conto che, alle
portate massime e ai volumi annui derivabili ritenuti congrui, si applica, in sede di prima concessione, una
decurtazione percentuale del 25 per cento. Inoltre, se non vi sono variazioni della vincolistica in relazione ai
successivi aggiornamenti del Piano di tutela delle acque regionale, o nell’utilizzo o nella priorità delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano di pubblico interesse per l’approvvigionamento
ordinario, ad ogni rinnovo successivo è applicata una ulteriore decurtazione del 25 per cento alle portate
massime e ai volumi annui autorizzati con il primo provvedimento di concessione.
7. La presentazione dell’istanza prevista nel comma 1 non può mai dare luogo all’acquisizione di alcun
diritto all’utilizzazione e resta fermo il potere della struttura competente di non autorizzare la derivazione,
ovvero di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con interessi pubblici o con altro
interesse meritevole di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio del bilancio idrico.
8. In caso di mancata presentazione dell’istanza di concessione entro i termini previsti nei commi 1 e 5,
il diritto alla concessione e utilizzazione di acque sotterranee decade e, a fronte della successiva emersione
dell’utenza abusiva in seguito ad azioni di controllo avviate allo scopo, la struttura competente emette il
provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica al proprietario del terreno su cui insiste l’utenza abusiva,
quale responsabile della violazione, e al sindaco del comune competente per territorio. Il sindaco del comune
competente per territorio emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi e il proprietario del terreno su
cui insiste l’utenza abusiva è tenuto, in detta sua qualità, al pagamento della sanzione amministrativa di cui
all’articolo 29, comma 3 e al ripristino dello stato dei luoghi, secondo le indicazioni di cui alle “Linee guida per
il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee” (Allegato 3), entro sessanta
giorni dalla data dell’ordinanza. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina
l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 4.
9. Gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque sotterranee di cui al comma 1,
che inoltrano istanza di presa d’atto per l’uso domestico ai sensi dell’articolo 9 e alle condizioni previste
dall’articolo 8, comma 4, allegano all’istanza l’attestazione di pagamento in favore dell’amministrazione
competente delle spese di istruttoria di cui al “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni
per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4). Tali utenze sono soggette al pagamento della
sanzione amministrativa pari a 360 euro come previsto dall’articolo 29, comma 10.
Art. 25Emersione delle utenze non riconosciute di derivazione di acque superficiali
1. Per le finalità definite all’articolo 24, comma 1, entro 270 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, gli utilizzatori delle esistenti utenze non riconosciute di acque superficiali per le quali non è mai
stata presentata istanza di concessione, nonché le esistenti utenze di acque superficiali per le quali è stata
presentata istanza presso l’amministrazione medio tempore competente e per le quali non sono stati rilasciati
provvedimenti di autorizzazione o di concessione, inoltrano all’amministrazione competente di cui all’articolo
1 l’istanza di concessione ai sensi dell’articolo 11, tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31.
L’istanza è corredata degli elaborati tecnici previsti nell’articolo 11, comma 2 e dell’attestazione di pagamento
della sanzione amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 3.
2. La concessione per la derivazione delle acque superficiali è rilasciata, nel rispetto delle disposizioni di
cui alle norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale, previo pagamento delle
spese di istruttoria e della tassa regionale di cui agli articoli 26 e 28, dei canoni pregressi definiti dall’articolo
18 della l. 36/1994 e successivi adeguamenti, a far data dal 10 agosto 1999, maggiorati del 100 per cento, e
del canone regionale annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche relativo all’anno di rilascio del provvedimento,
secondo quanto previsto dall’articolo 27.
3. Le utenze di cui al comma 1 non sono autorizzate all’utilizzazione fino al rilascio del provvedimento
finale da parte dell’amministrazione competente, ad eccezione delle utenze per consumo umano potabile
esistenti; dalla data di presentazione dell’istanza di concessione secondo le modalità stabilite dal comma 1,
e fino al rilascio del provvedimento finale, non si applica l’articolo 29, comma 3 salvo protratto utilizzo fino al
rilascio del provvedimento finale.
4. La concessione ha la durata prevista dall’articolo 21 ed è rinnovabile, su istanza dell’interessato, con provvedimento dell’amministrazione competente ai sensi dell’articolo 22.
5. Gli enti pubblici o enti irrigui pubblici, in qualità di utilizzatori delle derivazioni di acque superficiali
di cui al comma 1, ai fini della regolarizzazione degli approvvigionamenti gestiti, inoltrano, entro 18 mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, istanza di concessione ai sensi dell’articolo 11, alla Regione Puglia,
tramite la piattaforma telematica di cui all’articolo 31. Decorsi 18 mesi dall’entrata in vigore della presente
legge senza che sia stata presentata domanda di concessione, la Giunta regionale con delibera nomina un
commissario ad acta che provvede, entro 6 mesi dalla nomina, a presentare detta domanda.
6. Per le istanze di concessione relative a piccole derivazioni, l’Autorità di bacino distrettuale
dell’Appennino Meridionale rilascia un parere vincolante in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione con le
previsioni del Piano di tutela delle acque e degli altri piani di propria competenza nonché ai fini del controllo
sull’equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Detto parere vincolante è comunicato dall’Autorità alla struttura
competente entro il termine perentorio di quaranta giorni dalla data di acquisizione dell’istanza di concessione
trasmessa secondo le modalità di cui al comma 1. Per le istanze di concessione relative a grandi derivazioni,
il termine per la comunicazione del suddetto parere è elevato a novanta giorni dalla data di acquisizione
dell’istanza di concessione.
7. Decorsi inutilmente i termini previsti nel comma 6, la struttura competente rilascia il provvedimento
di concessione con la prescrizione che il parere di cui al comma 6 deve essere comunque richiesto e ottenuto
all’atto del primo rinnovo.
8. La presentazione dell’istanza di cui al comma 1 non può mai dar luogo all’acquisizione di alcun diritto
all’utilizzazione e resta fermo il potere dell’amministrazione competente di non autorizzare la derivazione,
ovvero di sospenderne in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con interessi pubblici
o con altro interesse meritevole di tutela ai sensi dell’ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità e dell’equilibrio del bilancio idrico.
9. Nel caso di mancata presentazione dell’istanza di concessione entro i termini previsti nei commi 1 e 5,
il diritto alla concessione e alla derivazione di acque superficiali decade e, a fronte della successiva emersione
dell’utenza abusiva in seguito ad azioni di controllo del territorio avviate allo scopo, la struttura competente
emette il provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica al responsabile della violazione e al sindaco
del comune competente per territorio. Il sindaco del comune competente per territorio emette l’ordinanza
di ripristino dello stato dei luoghi e il responsabile della violazione è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 3 e al ripristino dello stato dei luoghi, entro sessanta giorni
dalla data dell’ordinanza sindacale, secondo le direttive tecniche, ed eventuali diverse tempistiche, impartite
dall’autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica. L’inottemperanza alla suddetta
ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 29, comma 4.
CAPO 7Spese di istruttoria, canoni e tassa di concessione, sanzioni, norme e adempimenti generali, disposizioni
transitorie
Art. 26Spese di istruttoria
1. Le spese di istruttoria per la ricerca, l’estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee e derivazione
e utilizzazione delle acque superficiali relative alle piccole derivazioni, ivi comprese le licenze di attingimento
delle acque superficiali, ovvero alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico, sono introitate dalle
amministrazioni competenti di cui all’ articolo 1, comma 3.
2. Le spese di istruttoria per la ricerca, l’estrazione e l’utilizzazione delle acque sotterranee e la
derivazione e l’utilizzazione delle acque superficiali relative alle grandi derivazioni, alle piccole e grandi
derivazioni delle acque destinate al consumo umano potabile, erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse, alle derivazioni a favore degli enti irrigui pubblici sono introitate
dall’Amministrazione competente di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Le spese di istruttoria sono indicate dal “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e
canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4) e si applicano dall’inizio dell’anno solare
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27Canoni di concessione
1. In ottemperanza al decreto del Ministro dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare del 24 febbraio
2015 n. 39 (Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i
vari settori di impiego dell’acqua) e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2022
(Criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua
pubblica), pubblicato sulla G.U.R.I. n. 59 del 10 marzo 2023, gli importi dei canoni annuali sono determinati,
sulla base del criterio binomiale, secondo le indicazioni contenute nel “Prospetto spese di istruttoria, tasse di
concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4).
2. I soggetti titolari di concessione e licenza di attingimento per l’utilizzazione delle acque sotterranee
e superficiali sono tenuti al pagamento annuale del canone binomiale di cui al citato “Prospetto spese di
istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4). Per
le concessioni, la quota relativa alla parte fissa del predetto canone binomiale è versata, per la prima volta,
prima del rilascio del provvedimento di concessione; in seguito al rilascio del provvedimento di concessione
sono versate in un’unica soluzione, entro il 31 marzo di ciascun anno, la parte fissa dell’anno in corso e la parte
variabile dell’anno precedente, calcolata a consuntivo in base ai volumi comunicati per l’anno precedente o
comunque in misura non inferiore al canone minimo. Per le licenze di attingimento, il canone minimo annuo
è versato prima del rilascio del provvedimento; in seguito al rilascio del provvedimento di licenza, è versata
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di validità della licenza, l’eventuale quota di conguaglio,
calcolata a consuntivo in base ai volumi comunicati per l’anno precedente.
3. Le risorse derivanti dai proventi dei canoni demaniali relativi alle concessioni per grandi e piccole
derivazioni di acque pubbliche di cui all’articolo 2 sono acquisite al bilancio regionale con destinazione
vincolata all’attuazione delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici
previsti dai programmi stabiliti dal Piano di tutela delle acque regionale e dal Piano di gestione delle acque
per il territorio regionale, oltre che per gli interventi di risanamento e riduzione dell’inquinamento, per il
controllo dei prelievi e degli scarichi e il monitoraggio dei corpi idrici superficiali e sotterranei della Regione
Puglia.
4. Nei casi di derivazioni ad uso plurimo il canone è determinato con riferimento all’uso di maggior peso
economico, qualora non sia tecnicamente individuabile la portata o il volume destinato ad ognuno dei singoli
usi oggetto di concessione; in tal caso, si determina il canone dovuto per ciascun uso effettuato ed il canone
demaniale è dato dalla somma dei canoni dovuti per i singoli usi praticati in relazione alle portate o i volumi
ad essi destinati.
5. I canoni per l’utilizzo delle acque superficiali e sotterranee sono aggiornati ogni tre anni per la sola
quota riferita alla parte variabile. L’aumento del canone è stabilito sulla base della media triennale dell’indice
IPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell’Unione), maggiorando i canoni sulla base del
valore della media triennale del medesimo indice se la media è positiva. Se il valore della media triennale
dell’indice IPCA è negativo, i canoni restano invariati. I canoni sono aggiornati con provvedimento di Giunta
regionale entro il 31 gennaio dell’anno successivo al triennio di riferimento. L’applicazione dell’aumento del
canone decorre dal 1° gennaio del medesimo anno in cui è deliberato.
6. I canoni di concessione per i diversi usi sono aggiornati ogni tre anni, salvo diverse disposizioni dettate
da norme sovraordinate, anche in relazione alle variabili relative agli aspetti che influiscono sul raggiungimento
degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, mediante l’applicazione di opportuni fattori correttivi, come di seguito
definiti: a) rischio, correlato alla derivazione, di non raggiungimento degli obiettivi ambientali per i corpi idrici
interessati, come definito nell’ambito delle procedure di cui all’articolo 15, comma 1;
b) impatto che la restituzione puntuale a valle dell’uso esercita sul corpo idrico ricettore, in termini
di eventuale ostacolo al raggiungimento o al mantenimento degli obiettivi ambientali oppure di
eventuali esternalità positive;
c) modalità di utilizzo della risorsa idrica, con riferimento a tecniche di risparmio idrico, trattamenti per
rendere compatibile la qualità della risorsa idrica con l’uso a cui è destinata.
7. In sede di primo aggiornamento dei canoni, la Regione definisce con provvedimento di Giunta
regionale le indicazioni operative per adeguare i canoni di concessione agli aspetti previsti nel comma 6.
8. I canoni di concessione determinati sulla base del criterio binomiale, secondo le indicazioni contenute
nel “Prospetto spese di istruttoria, tasse di concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque
pubbliche” (Allegato 4), sono applicati, con le modalità di cui ai commi 2 e 4, dall’inizio dell’anno solare
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 28Tassa regionale
1. I soggetti titolari di concessione per l’utilizzazione delle acque sotterranee e superficiali sono tenuti
al pagamento della tassa di concessione regionale prevista dal “Prospetto spese di istruttoria, tasse di
concessione e canoni per la ricerca e utilizzazione di acque pubbliche” (Allegato 4).
Art. 29Sanzioni amministrative
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 e dall’articolo 93 del r.d. 1775/1933, nonché dagli articoli 9, 23, 24
e 25, è vietato realizzare opere, derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di provvedimento autorizzativo
o di concessione dell’amministrazione competente.
2. La raccolta di acque meteoriche in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è
libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua.
3. Nel caso di violazione di cui al comma 1, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale, la struttura
competente emette il provvedimento di cessazione dell’utenza e lo notifica al responsabile della violazione e
al sindaco del comune competente per territorio; il responsabile della violazione è tenuto, ai sensi dell’articolo
17 del r.d 1775/1933, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 a 50.000 euro,
con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio, come
stabilito nel provvedimento di cessazione dell’utenza. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un
iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale).
4. La violazione delle norme di cui al comma 1 comporta il ripristino dello stato dei luoghi entro sessanta
giorni dalla data della ordinanza emessa dal sindaco competente per territorio, secondo le indicazioni di
cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee”
(Allegato 3), in caso di derivazioni di acque sotterranee, ovvero secondo le direttive tecniche ed eventuali
diverse tempistiche impartite dall’autorità amministrativa competente in materia di polizia idraulica, in caso
di derivazioni di acque superficiali. In caso di inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con proprio provvedimento, procede al ripristino
dello stato dei luoghi con spese a carico del responsabile della violazione e all’applicazione della sanzione
amministrativa di 360 euro. 5. L’accertamento, da parte degli organi di controllo, dell’inosservanza di quanto previsto dall’articolo
30, comma 2 comporta l’applicazione, a carico dell’impresa responsabile, della sanzione amministrativa di
6.000 euro elevata di un terzo nel caso in cui le operazioni di scavo sono svolte in aree a specifica tutela
individuate dalla normativa nazionale e dal Piano di tutela delle acque regionale, nelle quali sono vietate
nuove derivazioni idriche. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell’articolo 8 bis della l. 689/1981,
la sanzione è applicata nella misura del doppio.
6. Chiunque violi l’obbligo di installazione e manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle
portate e dei volumi e di non superamento del volume massimo di prelievo riportato nel provvedimento
di concessione, presa d’atto, licenza di attingimento, ovvero l’obbligo di trasmissione dei risultati delle
misurazioni previsto negli articoli 7, comma 12, 8, comma 5, 11, comma 17 e 13, comma 4, è punito con la
sanzione amministrativa di 360 euro, oltre a quanto previsto nell’articolo 20.
7. Il mancato invio triennale del certificato delle analisi chimiche e batteriologiche, di cui agli articoli 21,
comma 2 e 22, comma 9, è soggetto ad una sanzione amministrativa da 300 euro a 1.500 euro, oltre a quanto
previsto dall’articolo 20.
8. L’istanza di rinnovo della concessione presentata oltre la data di scadenza e fino a trentasei mesi
è soggetta alla sanzione amministrativa di 360 euro. Trascorso tale termine sono adottati i provvedimenti
previsti nell’articolo 18, comma 1.
9. La mancata attestazione dell’apposizione della targa permanente di identificazione della derivazione,
entro i termini previsti dagli articoli 7, comma 22, 9, comma 6, e 11, comma 28, comporta il pagamento della
sanzione amministrativa di 360 euro.
10. La regolarizzazione della presa d’atto, nei casi di decadenza della stessa previsti dall’articolo 9, comma
5, e nei casi di presentazione di istanza di presa d’atto da parte di utilizzatori delle esistenti utenze non
riconosciute di acque sotterranee per l’uso domestico di cui all’articolo 24, comma 9, e la regolarizzazione
della verifica di presa d’atto, in caso di mancata presentazione della relativa istanza entro il termine previsto
all’articolo 10, comportano il pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro.
11. Se l’opera di derivazione fa capo ad associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, è fatta
salva l’applicazione di quanto previsto dagli articoli 6 e 14 della l. 689/1981 in materia di responsabilità
solidale.
12. Le sanzioni di cui al comma 3 sono introitate dall’amministrazione competente che emette il
provvedimento di cessazione dell’utenza abusiva.
13. Le sanzioni di cui al comma 4 sono introitate dalla Tesoreria del comune in cui è stata realizzata
l’opera.
14. Le sanzioni previste nei commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono introitate dall’amministrazione competente di
cui all’articolo 1, commi 3 e 4, in funzione delle competenze ivi definite.
Art. 30Adempimenti delle imprese
1. Possono effettuare perforazioni del sottosuolo le imprese, costituite in forma individuale o associata,
regolarmente iscritte alla Camera di commercio e in possesso di adeguata e comprovata idoneità tecnico
professionale.
2. Le imprese che devono eseguire perforazioni del sottosuolo, almeno quindici giorni prima dell’inizio
delle operazioni di scavo, comunicano alla struttura competente e al comune interessato la data di inizio dei
lavori, i dati catastali del sito della ricerca, nonché gli estremi dell’autorizzazione alla ricerca, ovvero della
comunicazione o della presa d’atto di cui all’articolo 9, nel caso di ricerca per uso domestico.
3. L’accertamento, da parte degli organi di controllo, dell’inosservanza di quanto previsto dal comma 2,
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista nell’articolo 29, comma 5 a carico dell’impresa
responsabile.
Art. 31Gestione telematica delle procedure
1. I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni di acque sotterranee e superficiali, nonché alle
comunicazioni periodiche dei volumi prelevati di cui alla presente legge sono gestiti esclusivamente mediante
la piattaforma telematica “Procedimenti Derivazioni Idriche” cui si accede dal portale regionale dedicato ai
servizi digitali in materia di risorse idriche, previa autenticazione e abilitazione.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle derivazioni idriche previste da interventi soggetti a
provvedimento unico in materia ambientale previsti negli articoli 27 e 27-bis del d.lgs. 152/2006 sono gestiti
tramite la piattaforma telematica prevista nel comma 1; in tal caso l’istanza generata dalla piattaforma
costituisce allegato all’istanza di provvedimento autorizzatorio unico presentata dal proponente all’autorità
competente e il provvedimento finale relativo alla derivazione idrica costituisce parte integrante del
provvedimento autorizzatorio unico.
3. La piattaforma telematica prevista nel comma 1 è diretta a:
a) agevolare e rendere uniforme a livello regionale la presentazione e l’istruttoria delle istanze di
ricerca, estrazione ed utilizzazione delle acque sotterranee, di derivazione e utilizzazione delle acque
superficiali;
b) uniformare l’acquisizione delle informazioni correlate alla derivazione con l’inserimento dei dati
anagrafici del titolare e dei dati tecnici relativi alla derivazione, ivi compresa la localizzazione
georeferenziata della stessa;
c) dematerializzare i procedimenti amministrativi e la documentazione tecnica;
d) gestire telematicamente la comunicazione periodica dei volumi prelevati;
e) consentire il calcolo dei canoni di concessione di cui all’articolo 27 sulla base del criterio binomiale;
f) consentire l’accesso dei cittadini alle informazioni relative alle utenze a essi intestate.
Art. 32Disposizioni transitorie
1. Le concessioni per l’utilizzazione delle acque sotterranee e superficiali, in corso di validità alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno durata pari a quella già assentita nei relativi provvedimenti.
2. All’atto del primo rinnovo successivo all’entrata in vigore della presente legge, il titolare della
concessione è tenuto al conguaglio dei canoni di concessione ridefiniti ai sensi dell’articolo 27.
3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, tutte le utenze di acque sotterranee per le
quali è stata presentata denuncia di esistenza o rilasciata dagli uffici regionali l’autorizzazione alla ricerca o
la concessione provvisoria all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee nel periodo antecedente alla
entrata in vigore dell’articolo 1 della l. 36/1994 e comunque prima della entrata in vigore della l.r. 18/1999,
nonché le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza presso gli uffici regionali prima
del 31 dicembre 2010 e per le quali non sono stati rilasciati provvedimenti di concessione, o di rinnovo della
concessione o della presa d’atto, possono richiedere il perfezionamento del procedimento istruttorio, secondo
le disposizioni previgenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 23, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 11.
4. Per tutte le utenze di acque sotterranee per le quali è stata presentata istanza di concessione o di
presa d’atto presso la Città Metropolitana di Bari o la Provincia competente successivamente al 31 dicembre
2010 ed entro il 31 dicembre 2015, per le quali non sono stati rilasciati i relativi provvedimenti, è consentita
la continuazione provvisoria del prelievo per dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, nei limiti
della portata e dei volumi indicati nell’istanza presentata, decurtati del 20 per cento, fatte salve le eccezioni
di cui al comma 8 o in caso di intervenuto provvedimento negativo da parte della struttura competente a
seguito della presentazione dell’istanza prevista nel comma 5.
5. Entro il dodicesimo mese dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari delle utenze di cui al comma
4 presentano alla Città Metropolitana di Bari o alla Provincia competente istanza di rinnovo di concessione ai sensi dell’articolo 22 o di verifica di presa d’atto per le utenze ad uso domestico ai sensi dell’articolo 10,
utilizzando la piattaforma telematica di cui all’articolo 31. La richiesta è corredata degli elaborati tecnici
presentati in fase di prima istanza, nonché della copia dell’istanza depositata presso la struttura competente,
con l’indicazione della data di accettazione, che assume valore di provvedimento pregresso.
6. Per tutte le utenze di acque sotterranee perle quali è stata presentata istanza di concessione o di presa
d’atto presso la Città Metropolitana di Bari o la Provincia competente successivamente al 31 dicembre 2015
e fino all’entrata in vigore della presente legge, per le quali non sono stati rilasciati i relativi provvedimenti, è
consentita la continuazione provvisoria del prelievo per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, nei limiti della portata e dei volumi indicati nell’istanza presentata, decurtati del 20 per cento, fatte salve
le eccezioni previste nel comma 8 o in caso di intervenuto provvedimento negativo da parte della struttura
competente a seguito della presentazione dell’istanza di cui al comma 7.
7. Entro il ventiquattresimo mese dall’entrata in vigore della presente legge, i titolari delle utenze di
cui al comma 6 presentano alla Città Metropolitana di Bari o alla competente Provincia istanza di rinnovo
di concessione ai sensi dell’articolo 22 o di verifica di presa d’atto per le utenze ad uso domestico ai sensi
dell’articolo 10, utilizzando la piattaforma telematica di cui all’articolo 31. L’istanza è presentata con le modalità
previste dall’articolo 31, corredata degli elaborati tecnici presentati in fase di prima istanza, nonché della copia
dell’istanza depositata presso l’amministrazione competente, con l’indicazione della data di accettazione, che
assume valore di provvedimento pregresso.
8. Le utenze di cui ai commi 4 e 6 che utilizzano le acque sotterranee ad uso irriguo e sono ubicate
in aree interessate da vincoli del Piano di tutela delle acque regionale sono temporaneamente autorizzate
all’utilizzazione nei limiti della dotazione idrica annua di 2.000 metri cubi per ettaro irrigabile, fermo restando
l’eventuale limite più restrittivo previsto dai commi 4 e 6.
9. La presentazione delle istanze di rinnovo di cui ai commi 5 e 7 annulla le precedenti corrispondenti
istanze.
10. La presentazione delle istanze di cui ai commi 5 e 7 non può mai dare luogo all’acquisizione di
alcun diritto all’utilizzazione e resta fermo il potere dell’amministrazione competente di non autorizzare la
derivazione, ovvero di sospendere in qualsiasi momento l’utilizzazione qualora in contrasto con l’interesse
pubblico o altro interesse meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico o con il raggiungimento o il
mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e dell’equilibrio del bilancio idrico.
11. Per le utenze di cui ai commi 4 e 6, il provvedimento di rinnovo di concessione per l’estrazione e
l’utilizzazione delle acque sotterranee è rilasciato previo pagamento delle spese di istruttoria e della tassa
regionale di cui agli articoli 26 e 28, degli eventuali canoni pregressi definiti dall’articolo 18 della l. 36/1994
e successivi adeguamenti, e del canone regionale annuo per l’utilizzo delle acque pubbliche secondo quanto
previsto nell’articolo 27.
12. I titolari delle esistenti utenze di acque sotterranee di cui ai commi 4 e 6, nell’inoltrare istanza di
verifica di presa d’atto per l’uso domestico ai sensi dell’articolo 10 e alle condizioni previste nell’articolo 8,
comma 4, non sono soggetti al pagamento dei canoni previsti nel comma 11.
Art. 33Opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per
l’approvvigionamento ordinario ed emergenziale
1. Le opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse
per l’approvvigionamento ordinario ed emergenziale sono classificate secondo le priorità di seguito definite:
a) Priorità 1 (P1): indispensabili per l’approvvigionamento idrico ordinario, in esercizio oppure non in
esercizio ma di immediata riattivazione in caso di necessità;
b) Priorità 2 (P2): ad uso occasionale emergenziale, coincidenti con opere di derivazione dismesse o
non in diretta gestione del soggetto gestore del servizio idrico integrato, comunque non in esercizio.
2. Il Presidente della Regione, a tutela della salute pubblica e della continuità del servizio idrico potabile, dispone con decreto l’utilizzo e/o la riattivazione in modalità transitoria delle opere di derivazione delle acque
sotterranee destinate al consumo umano di cui al comma 1. Tale decreto, contenente l’elenco delle opere di
cui al comma 1, è soggetto ad aggiornamento triennale.
3. Ai fini dell’attivazione delle opere in Priorità 2 previste nel comma 1, in caso di emergenza idrica
riconosciuta sulla base della dichiarazione del livello di severità idrica media e alta da parte dell’Osservatorio
permanente sulle risorse idriche del distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, il soggetto gestore del
servizio idrico integrato formula istanza alla Regione Puglia relativa alle opere di derivazione delle acque
sotterranee classificate nella Priorità 2 ritenute necessarie per l’integrazione dell’approvvigionamento idrico.
All’esito di sopralluoghi congiunti tra il soggetto gestore del servizio idrico integrato, ASL, Comune e Regione
e sulla base delle risultanze del controllo analitico delle caratteristiche qualitative dell’acqua ai sensi del d.lgs.
18/2023 e del controllo ispettivo, la Sezione regionale competente può rilasciare autorizzazioni provvisorie.
4. Per le opere di derivazione in Priorità 2 previste nel comma 1, destinate ordinariamente ad un uso
diverso dal consumo umano potabile, in caso di decadenza, cessazione, revoca della concessione ordinaria
ai sensi degli articoli 18, 19 e 20, la struttura che emette il provvedimento di decadenza, cessazione, revoca
della concessione ne dà comunicazione alla Sezione regionale competente in materia di risorse idriche e al
soggetto gestore del servizio idrico integrato, ai fini della rimozione di tali opere dall’elenco di cui al comma
2 oppure, in subordine, ai fini dell’attivazione delle procedure per la presa in gestione da parte del soggetto
gestore del servizio idrico integrato. In tale ultima ipotesi, il soggetto gestore del servizio idrico integrato è
tenuto a comunicare la disponibilità a prendere in gestione le opere alla Sezione regionale competente e al
sindaco del comune competente per territorio affinché non emetta l’ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi, ed a richiedere la voltura della concessione in proprio favore.
Art. 34Autorità ambientale regionale di cui al d.lgs. 18/2023
1. Ai fini dell’espletamento degli adempimenti in capo alle regioni previsti dal d.lgs. 18/2023 è costituita
l’Autorità ambientale regionale per lo svolgimento dei compiti previsti nell’articolo 7 del medesimo decreto
legislativo inerenti la valutazione e gestione del rischio delle aree di alimentazione dei punti di prelievo di
acque da destinare al consumo umano.
2. L’Autorità ambientale regionale è composta da rappresentanti degli uffici regionali competenti
in materia di risorse idriche, concessioni idriche e ambiente. La nomina dei componenti avviene con
provvedimento della Giunta regionale.
3. L’Autorità ambientale regionale può stipulare accordi di collaborazione scientifica e tecnica con le
università pugliesi per attività di ricerca, valutazione del rischio e formazione nel campo della gestione delle
risorse idriche.
Art. 35Tutela della pubblica incolumità
1. Il titolare dell’istanza di concessione-presa d’atto della derivazione di acque sotterranee o della
concessione-licenza di attingimento di acque superficiali è tenuto ad adottare tutte le cautele e gli accorgimenti
necessari per garantire l’incolumità delle persone ed evitare di arrecare danni di qualsiasi genere a persone
e cose. In mancanza, il sindaco del comune competente per territorio adotta il provvedimento di cessazione
dell’utenza ed emette l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del titolare dell’utenza, o
dell’avente titolo inadempiente, il quale è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi secondo le indicazioni
di cui alle “Linee guida per il ripristino dello stato dei luoghi per opere di derivazione di acque sotterranee”
(Allegato 3), entro sessanta giorni dalla data dell’ordinanza. L’inottemperanza alla suddetta ordinanza nei termini previsti, determina l’applicazione di quanto previsto nell’articolo 29, comma 4.
2. In caso di cessazione definitiva della derivazione, il titolare è tenuto alla chiusura del pozzo o alla
messa in sicurezza del punto di captazione entro sessanta giorni dalla cessazione, secondo le modalità
tecniche definite nell’allegato 3. In caso di inottemperanza, il comune può procedere d’ufficio con addebito
dei costi al titolare.
Art. 36Modifiche alla l.r. 17/2000
1. Le lettere a) e b) del comma 1 dell’ articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sono sostituite dalle
seguenti:
“a) il rilascio di autorizzazioni allo scavo di pozzi e gli attingimenti di cui al testo unico approvato con r.d. n.
1775/1933 e alla legge regionale vigente in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, nonché
la disciplina relativa alla trivellazione dei pozzi a uso domestico ai sensi della medesima legge regionale;
b) il rilascio di concessioni relative alle piccole derivazioni di cui al testo unico approvato con r.d. n. 1775/1933
e alla legge regionale vigente in materia di utilizzo delle acque superficiali e sotterranee.”.
Art. 37Abrogazioni
1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la l.r. 18/1999;
b) l’articolo 7 della legge regionale 7 aprile 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sviluppo
economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni
diverse);
c) gli articoli 28, 30 e 31 della l.r. 19/2010;
d) l’articolo 33 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
e) l’articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio
1980, n. 56 -Tutela ed uso del territorio - disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge
regionale 27 luglio 2001, n. 20 - Norme generali di governo e uso del territorio – modifica alla legge
regionale 6 agosto 2021, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina
delle strutture ricettive ex artt. 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad
uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni
varie - e disposizioni in materia derivazione acque sotterranee).
Art. 38Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 27, comma 3 della presente legge trovano copertura
nelle entrate derivanti dal pagamento dei canoni demaniali di concessione per grandi e piccole derivazioni
di acque pubbliche definite all’articolo 2. A tal fine, nel bilancio regionale autonomo, a partire dall’esercizio
finanziario 2025, è istituito in termini di competenza un nuovo capitolo di entrata, con una previsione di
1.260.000 euro, all’interno del titolo 03, tipologia 100, collegato a due capitoli di spesa di nuova istituzione,
nell’ambito della missione 9, programma 4, titolo 1.
Allegato 1 DIRETTIVA TECNICA IN MATERIA DI RICERCA, ESTRAZIONE E
UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE
1 - Autorizzazione alla ricerca
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con Deliberazione della
Giunta regionale 11 febbraio 2020, n. 131 e secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della
suddetta piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i dati catastali e georeferenziati della zona oggetto della ricerca (coordinate piane nel sistema nel
sistema di riferimento UTM WGS 84 33N – EPSG 32633 del punto in cuisi prevede di realizzare l’opera
di derivazione);
d) l’indicazione della profondità presunta della perforazione e del corpo idrico sotterraneo, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque, in cui si intende attestare l’opera di captazione;
e) l’uso/gli usi cui è finalizzata la ricerca;
f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da praticare.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, bozza dell’atto costitutivo con il
relativo regolamento di distribuzione delle acque;
5) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali relativi all’ubicazione della perforazione e i dati georeferenziati della zona oggetto
della ricerca (coordinate piane nel sistema nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N – EPSG
32633 del punto in cui si prevede di realizzare l’opera di derivazione), la quota s.l.m. dei terreni su
cui si intende realizzare l’opera, la profondità prevista della perforazione;
b) notizie di carattere generale relative all’utenza, il piano di utilizzo delle acque, la previsione dei
fabbisogni espressi in lt./sec. e mc./anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e,
unitamente ad una chiara e dettagliata indicazione delle modalità di calcolo adottate per la stima
dei medesimi fabbisogni;
c) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti
irrigui pubblici, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie irrigua per ciascuna particella
e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici dedicate a ciascuna coltura
praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie espresse in mesi/anno, giorni/
mese e ore/giorno;
d) nel caso di utilizzazione ai fini antincendio l’indicazione della capacità delle riserve idriche e della
portata di esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in
caso del verificarsi dell’evento, nonché l’indicazione dell’eventuale numero di svuotamenti annui
previsti per prove antincendio;
e) le motivazioni che impediscono l’approvvigionamento da altre fonti idriche, anche non convenzionali;
f) nel caso di derivazione ad uso irriguo ubicata in ZVN, quale condizione propedeutica al rilascio
dell’autorizzazione, la dichiarazione relativa al rispetto degli impegni previsti dalle norme tecniche
di attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque nella sezione specifica relativa alle Misure
sulle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN);
6) la relazione geologica-idrogeologica, a firma di professionista abilitato, contenente:
a) lo studio dell’area oggetto della ricerca, con particolare riferimento alle caratteristiche del corpo
idrico sotterraneo interessato, così come identificato dal Piano di tutela delle acque, a eventuali
fenomeni di subsidenza o all’eventuale interferenza tra corpi idrici sotterranei presenti nell’areale
di interesse anche in relazione alla prevista profondità di attestazione della perforazione;
b) la stratigrafia presunta del sottosuolo fino alla prevista quota di attestazione del perforo;
c) le caratteristiche costruttive e lo schema di completamento dell’opera di captazione da realizzare,
ivi incluso il progetto della camera di avampozzo, completo di planimetrie, prospetti, sezioni (in
scala adeguata);
7) le autorizzazioni e/o concessioni comunali e/o sanitarie per gli insediamenti turistici, alberghieri e
similari, nonché atto notorio di inesistenza di altre fonti di approvvigionamento idrico;
8) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e
l’impegno a conservarla in originale. 2 - Concessione all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i riferimenti al provvedimento di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee;
d) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) dell’opera di derivazione;
e) l’indicazione della profondità della perforazione e del corpo idrico sotterraneo, così come identificato
dal Piano di tutela delle acque, in cui si attesta l’opera di captazione;
f) l’uso/gli usi per cui si richiede la concessione;
g) nel caso di derivazione ad uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da praticare;
h) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
i) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti ove diversi da quelli presentati in fase di autorizzazione alla
ricerca o di presa d’atto per uso domestico nel caso di cambio di destinazione d’uso delle acque
estratte;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, copia dell’atto costitutivo
con il relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; il suddetto
atto costitutivo e relativo regolamento devono essere emanati, in ogni caso, prima del rilascio del
provvedimento di concessione;
5) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali e i dati georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM
WGS 84 33N - EPSG 32633)relativi all’ubicazione dell’opera di derivazione, la quota del boccapozzo
s.l.m., la profondità di attestazione della perforazione;
b) le caratteristiche costruttive e il condizionamento del pozzo realizzato (profondità; metodo di
escavazione utilizzato, con specifica del tipo di fluido utilizzato in caso di tecniche a circolazione;
diametri di perforazione con specifica delle profondità di riduzione dei diametri; tubazioni
definitive: spessore e materiali; filtri: posizione (da m ___ a m ___ dal p.c.), tipologia e luce; dreno:
natura petrografica e definizione granulometrica in rapporto a luce dei filtri e granulometria
dell’acquifero; cementazioni: posizione, materiale adottato, finalità e modalità di messa in opera);
c) le caratteristiche della camera avampozzo realizzata, complete di pianta e sezioni (in scala
adeguata);
d) le caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento installato(matricola, potenza, rendimento)
e la profondità di installazione;
e) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
f) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti
irrigui pubblici, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie irrigua per ciascuna particella
e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici dedicate a ciascuna coltura
praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie espresse in mesi/anno, giorni/
mese e ore/giorno;
g) fascicolo fotografico di dettaglio contenente: una panoramica dell’opera di derivazione realizzata,
da cui sia possibile anche evincere chiaramente l’apposizione della targa incisa permanente di
identificazione della stessa; le fasi di perforazione dell’opera di derivazione; la testa pozzo; la
camera avampozzo (panoramica esterna e interna); l’impianto di sollevamento installato;
h) nel caso di utilizzazione ai fini antincendio l’indicazione della capacità delle riserve idriche e della
portata di esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in
caso del verificarsi dell’evento, nonché l’indicazione dell’eventuale numero di svuotamenti annui
previsti per prove antincendio, corredata, per le categorie soggette a tale obbligo ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, (Regolamento recante semplificazione della
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122) di copia della richiesta presentata al competente Comando dei vigili del fuoco
per l’ottenimento del Parere di conformità oppure del Certificato di prevenzione incendi;
i) un piano di utilizzo pluriennale della risorsa, contenente il fabbisogno stimato, i periodi di massimo
prelievo e le misure previste per l’efficienza idrica. Il piano è aggiornato ogni tre anni e trasmesso
in formato digitale alla Regione
6) la relazione geologica-idrogeologica, a firma di professionista abilitato, contenente:
a) lo studio dell’area in cui è stata realizzata l’opera di derivazione, con particolare riferimento alle
caratteristiche del corpo idrico sotterraneo, così come identificato dal Piano di tutela delle acque,
in cui si attesta il perforo realizzato, a eventuali fenomeni di subsidenza o all’eventuale interferenza
tra corpi idrici sotterranei presenti nell’areale di interesse;
b) la stratigrafia del sottosuolo rilevata durante il corso della perforazione, la quota di rinvenimento
del/i livello/i idrici nonché, in caso di falda in pressione, la quota stabile di risalita del livello
piezometrico;
c) i risultati della prova di portata eseguita almeno su tre gradini, ciascuno della durata necessaria
al raggiungimento delle condizioni di stabilizzazione dei parametri di portata e depressione per
almeno 30 (trenta) minuti, ovvero, per acquiferi alluvionali, i risultati della prova di portata in
regime transitorio, eseguita ad una portata costante fino al raggiungimento della stabilizzazione
della depressione, con rilevamento della curva di risalita a fine prova, almeno fino al recupero del
90 per cento della depressione massima, nonché di quant’altro previsto dalle Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale;
d) la definizione del raggio di interferenza e, nel caso di più opere di derivazione vicine, afferenti
allo stesso titolare della richiesta di concessione, idonea valutazione sul comportamento delle
stesse in simultanea e sugli effetti cumulativi eventualmente indotti sulla dinamica idrogeologica
del corpo idrico interessato;
e) nel caso in cui l’opera di derivazione oggetto di istanza di concessione di acque sotterranee
ricade all’interno di un’area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle
acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento
ordinario (come definite all’articolo 2 comma 11 della presente legge), fatto salvo quanto
previsto nelle aree di salvaguardia dall’articolo 94 del d.lgs. n. 152/2006, specifico studio di tipo
idrogeologico, che deve essere valutato dall’Autorità di Bacino. Tale studio deve evidenziare
l’ubicazione e la caratterizzazione di tutti i pozzi destinati ai diversi usi ricadenti nell’area buffer di
raggio pari a 1 km attorno a ciascuna opera di captazione delle acque sotterranee per consumo
umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, presente a distanza
inferiore a 1 km da quella oggetto di richiesta, e deve dimostrare oggettivamente l’assenza di ogni
possibile interferenza negativa tra i prelievi previsti dall’utenza in oggetto, cumulata con quelle già
presenti nel dominio di analisi, e il regime di portata caratteristico delle opere di captazione delle
acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento
ordinario, considerate. In detto caso, oltre alla prova di portata di cui al punto c) dovrà essere
effettuata una prova di interferenza tra l’opera di derivazione oggetto di istanza di concessione
e la/e opera/e di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, al fine di dimostrare l’assenza di abbassamenti
piezometrici nella/e suddetta/e opera/e per consumo umano potabile di pubblico interesse,
attraverso misure in simultanea del livello deglistessi pozzi. Nell’ipotesi in cuisiano effettivamente
registrati abbassamenti del livello piezometrico nella/e suddetta/e opera/e per consumo umano
potabile di pubblico interesse, la portata che si potrà concedere dovrà essere ridotta a quella
determinata tale da evitare dette variazioni;
7) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
8) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori.
Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre il
certificato delle suddette analisi chimiche e batteriologiche all’atto dell’istanza di concessione e ogni
tre anni a partire dal rilascio del provvedimento concessorio;
9) autocertificazione dell’avvenuta installazione di idoneo misuratore volumetrico con indicazione della
matricola e relativa documentazione fotografica;
10) il modulo di comunicazione di fine indagine ISPRA, ove la profondità di attestazione dell’opera di
captazione sia superiore a 30 metri;
11) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato
“buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
12) per le derivazioni ad uso irriguo ubicate in ZVN, l’attestazione relativa al rispetto della condizione
propedeutica al rilascio della concessione così come stabilito dalle norme tecniche di attuazione del
vigente Piano di Tutela delle Acque nella sezione specifica relativa alle Misure sulle zone vulnerabili
da nitrati di origine agricola (ZVN);
13) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e
l’impegno a conservarla in originale. 3 – Rinnovo della concessione all’estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta Piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i riferimenti al provvedimento di concessione/precedente provvedimento di rinnovo di concessione
per l’utilizzazione di acque sotterranee;
d) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema nel sistema di riferimento UTM WGS
84 33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di derivazione e la quota del boccapozzo s.l.m.,
ove siano intervenute modifiche del boccapozzo rispetto a quello realizzato in fase di concessione;
e) l’indicazione della profondità della perforazione e del corpo idrico sotterraneo, così come identificato
dal Piano di tutela delle acque, in cui si attesta l’opera di captazione;
f) l’uso/gli usi per cui si richiede la concessione;
g) nel caso di derivazione ad uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da praticare;
h) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
i) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti, ove siano intervenute variazioni rispetto agli atti presentati in
fase di richiesta di concessione/ rinnovo di concessione;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, copia dell’atto costitutivo con il
relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge, ove siano intervenute
variazioni rispetto agli atti emanati ai fini del provvedimento di concessione ovvero del precedente
atto di rinnovo di concessione;
5) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) le informazioni relative alla quota del boccapozzo s.l.m. e/o alle caratteristiche tecniche
dell’impianto di sollevamento installato (matricola, potenza, rendimento) e relativa profondità di
installazione e/o alle caratteristiche della camera avampozzo (complete di pianta e sezioni in scala
adeguata), ove siano intervenute modifiche del boccapozzo e/o della camera di avampozzo e/o
sostituzione dell’impianto di sollevamento, unitamente al fascicolo fotografico di dettaglio sulle
modifiche apportate;
b) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
c) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti
irrigui pubblici, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie irrigua per ciascuna particella
e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici dedicate a ciascuna coltura
praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie espresse in mesi/anno, giorni/
mese e ore/giorno;
d) nel caso di utilizzazione ai fini antincendio l’indicazione della capacità delle riserve idriche e della
portata di esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in
caso del verificarsi dell’evento, nonché l’indicazione dell’eventuale numero di svuotamenti annui
previsti per prove antincendio, corredata, per le categorie soggette a tale obbligo ai sensi del
d.p.r. 151/2011, di copia del Parere di conformità oppure del Certificato di prevenzione incendi
rilasciato dal competente Comando dei vigili del fuoco;
6) la relazione geologica-idrogeologica, a firma di professionista abilitato, contenente:
a) i risultati della nuova prova di portata eseguita almeno su tre gradini, ciascuno della durata
necessaria al raggiungimento delle condizioni di stabilizzazione dei parametri di portata e
depressione per almeno 30 (trenta) minuti, ovvero, per acquiferi alluvionali, i risultati della nuova
prova di portata in regime transitorio, eseguita ad una portata costante fino al raggiungimento
della stabilizzazione della depressione, con rilevamento della curva di risalita a fine prova, almeno
fino al recupero del 90 per cento della depressione massima, nonché di quant’altro previsto dalle
Norme tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale;
b) la definizione del raggio di interferenza e, nel caso di più opere di derivazione vicine afferenti
allo stesso titolare della richiesta di concessione, idonea valutazione sul comportamento delle
stesse in simultanea e sugli effetti cumulativi eventualmente indotti sulla dinamica idrogeologica
del corpo idrico interessato;
c) nel caso in cui l’opera di derivazione oggetto di istanza di rinnovo di concessione di acque sotterranee
ricade all’interno di un’area buffer di raggio pari a 1 km attorno a opere di captazione delle
acque sotterranee per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento
ordinario, fatto salvo quanto previsto nelle aree di salvaguardia dall’articolo 94 del d.lgs. 152/2006,
specifico studio di tipo idrogeologico, che deve essere valutato dall’Autorità di Bacino. Tale studio
deve evidenziare l’ubicazione e la caratterizzazione di tutti i pozzi destinati ai diversi usi ricadenti
nell’area buffer di raggio pari a 1 km attorno a ciascuna opera di captazione delle acque sotterranee
per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, presente
a distanza inferiore a 1 km da quella oggetto di richiesta, e deve dimostrare il permanere delle
condizioni che garantiscono l’assenza di ogni possibile interferenza negativa tra i prelievi previsti
dall’utenza in oggetto, cumulata con quelle presenti nel dominio di analisi, e il regime di portata
caratteristico delle opere di captazione delle acque sotterranee per consumo umano potabile di
pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, considerate. In detto caso, oltre alla prova
di portata di cui al punto a) dovrà essere effettuata in una nuova prova di interferenza tra l’opera di
derivazione oggetto di istanza di concessione e la/e opera/e di captazione delle acque sotterranee
per consumo umano potabile di pubblico interesse per l’approvvigionamento ordinario, al fine
di dimostrare l’assenza di abbassamenti piezometrici nella/e suddetta/e opera/e per consumo
umano potabile di pubblico interesse, attraverso misure in simultanea del livello degli stessi pozzi. Nell’ipotesi in cui siano effettivamente registrati abbassamenti del livello piezometrico nella/e
suddetta/e opera/e per consumo umano potabile di pubblico interesse, la portata che si potrà
concedere dovrà essere ridotta a quella determinata tale da evitare dette variazioni;
7) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
8) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori.
Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre il
certificato delle suddette analisi chimiche e batteriologiche all’atto dell’istanza di rinnovo e ogni tre
anni a partire dal rilascio del provvedimento di rinnovo di concessione;
9) documentazione fotografica attestante lo stato di buona conservazione e/o manutenzione del
misuratore volumetrico;
10) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato
“buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
11) per le derivazioni ad uso irriguo ubicate in ZVN, l’attestazione relativa al rispetto della condizione
propedeutica al rilascio del rinnovo di concessione così come stabilito dalle norme tecniche di
attuazione del vigente Piano di Tutela delle Acque, nella sezione specifica relativa alle Misure sulle
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN)
12) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e
l’impegno a conservarla in originale. 4 – Presa d’Atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico
La comunicazione deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta Piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) del punto in cui si prevede di realizzare l’opera di derivazione;
d) l’indicazione della profondità presunta della perforazione e del corpo idrico sotterraneo, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque, in cui si intende attestare l’opera di captazione.
Alla comunicazione devono essere allegati:
1) la ricevuta dell’attestazione di pagamento per spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti; 3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di utilizzo per l’irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso
residenziale, di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali, copia dell’atto
costitutivo e/o dello statuto del condominio, cooperativa, comunione o consorzio di proprietari di
immobili, con il relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge;
5) nel caso di associazioni onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, l’atto istitutivo e lo statuto
dell’associazione/ente;
6) la relazione tecnica geologica-idrogeologica, a firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali e georeferenziati del punto in cui si prevede di realizzare il perforo (coordinate piane
nel sistema nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N - EPSG 32633), la quota s.l.m. dei terreni
su cui si intende realizzare l’opera, la profondità prevista della perforazione;
b) lo studio dell’area oggetto della ricerca, con particolare riferimento alle caratteristiche del
corpo idrico sotterraneo interessato dall’opera di captazione, così come identificato dal Piano
di tutela delle acque, a eventuali fenomeni di subsidenza o all’eventuale interferenza tra corpi
idrici sotterranei presenti nell’areale di interesse anche in relazione alla prevista profondità di
attestazione della perforazione, nonché la stratigrafia presunta del sottosuolo fino alla prevista
quota di attestazione del perforo, le caratteristiche costruttive e lo schema di completamento
dell’opera di captazione da realizzare, ivi incluso il progetto della camera avampozzo, completo di
planimetrie, prospetti, sezioni (in scala adeguata).
Entro 12 mesi dal rilascio della Presa d’atto dovranno inoltre essere trasmessi, tramite la piattaforma telematica
online “Procedimenti Derivazioni idriche” di cui all’articolo 31 della presente legge:
I. il modulo di comunicazione di fine indagine ISPRA, ove la profondità di attestazione dell’opera di
captazione sia superiore a 30 metri;
II. l’indicazione della quota del boccapozzo s.l.m., della profondità dell’opera di derivazione realizzata
e della denominazione del corpo idrico sotterraneo, così come identificato dal Piano di Tutela delle
Acque, in cui la stessa si attesta;
III. le caratteristiche costruttive e il condizionamento del pozzo realizzato (profondità; metodo di
escavazione utilizzato, con specifica del tipo di fluido utilizzato in caso di tecniche a circolazione;
diametri di perforazione con specifica delle profondità di riduzione dei diametri; tubazioni definitive:
spessore e materiali; filtri: posizione (da m ___ a m ___ dal p.c.), tipologia e luce; dreno: natura
petrografica e definizione granulometrica in rapporto a luce dei filtri e granulometria dell’acquifero;
cementazioni: posizione, materiale adottato, finalità e modalità di messa in opera);
IV. le caratteristiche della camera avampozzo realizzata, complete di pianta e sezioni (in scala adeguata); V. le caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento installato (matricola, potenza, rendimento)
e la profondità di installazione;
VI. fascicolo fotografico di dettaglio contenente: una panoramica dell’opera di derivazione realizza, da cui
sia possibile anche evincere chiaramente l’apposizione della targa incisa permanente di identificazione
della stessa; le fasi di perforazione dell’opera di derivazione; la testa pozzo; la camera avampozzo (panoramica esterna e interna); l’impianto di sollevamento installato;
VII. il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
VIII. il certificato delle analisi batteriologiche/microbiologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche/
microbiologiche devono essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il
campione delle acque deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori;
IX. autocertificazione dell’avvenuta installazione di idoneo misuratore volumetrico con indicazione della
matricola e relativa documentazione fotografica.
La mancata trasmissione, entro il termine previsto, della documentazione di cui in precedenza (in tutto o in
parte) comporta la decadenza della Presa d’atto. La regolarizzazione della presa d’atto, è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa di 360 euro
unitamente alla trasmissione della documentazione mancante. 5 – Verifica della Presa d’Atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale della suddetta piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i riferimenti del provvedimento di presa d’atto;
e) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nelsistema nelsistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di derivazione;
d) l’indicazione della profondità della perforazione e del corpo idrico sotterraneo, così come identificato
dal Piano di tutela delle acque, in cui si attesta l’opera di captazione.
Alla domanda devono essere allegati:
1) la ricevuta dell’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti, ove siano intervenute variazioni rispetto agli atti presentati in
fase di comunicazione di presa d’atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di utilizzo per l’irrigazione di orti e giardini di proprietà condominiale a prevalente uso
residenziale, di orti e giardini afferenti a più proprietari di immobili residenziali, copia dell’atto
costitutivo e/o dello statuto del condominio, cooperativa, comunione o consorzio di proprietari di
immobili, con il relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge, ove
siano intervenute variazioni rispetto alla Presa d’Atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico/
precedente verifica della Presa d’Atto per l’utilizzazione di acque per uso domestico;
5) nel caso di associazioni onlus o enti e istituti senza scopo di lucro, atto istitutivo e statuto
dell’associazione/ente, ove siano intervenute variazioni rispetto alla presa d’atto per l’utilizzazione di
acque per uso domestico/precedente verifica della Presa d’Atto per l’utilizzazione di acque per uso
domestico;
6) le informazioni relative alla quota del boccapozzo s.l.m. laddove siano intervenute modifiche del
boccapozzo rispetto a quanto comunicato a seguito del rilascio della presa d’atto o della precedente
verifica di presa d’atto;
7) le caratteristiche della camera avampozzo, complete di pianta e sezioni (in scala adeguata), qualora
siano intervenute modifiche rispetto a quanto comunicato a seguito del rilascio della presa d’atto o
della precedente verifica di presa d’atto;
8) le caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento installato (matricola, potenza, rendimento)
e la profondità di installazione, laddove sia avvenuta la sostituzione dell’impianto di sollevamento
rispetto a quanto comunicato a seguito del rilascio della presa d’atto o della precedente verifica di
presa d’atto;
9) nel caso in cuisiano intervenute modifiche, e con specifico riferimento alle sole parti che hanno subito
variazioni, fascicolo fotografico di dettaglio contenente: una panoramica dell’opera di derivazione
realizza, da cui sia possibile anche evincere chiaramente l’apposizione della targa incisa permanente
di identificazione della stessa; la testa pozzo; la camera avampozzo (panoramica esterna e interna);
l’impianto di sollevamento installato;
10) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
11) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori;
12) documentazione fotografica attestante lo stato di buona conservazione e/o manutenzione del
misuratore volumetrico.
Allegato 2 DIRETTIVA TECNICA IN MATERIA DI DERIVAZIONE
E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI
1 - Concessione all’utilizzazione di acque superficiali
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) del punto di presa;
d) l’indicazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come
identificato dal Piano di Tutela delle Acque;
e) l’uso/gli usi per cui si richiede la concessione;
f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da praticare;
g) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
h) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, copia dell’atto costitutivo
con il relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge; il suddetto
atto costitutivo e relativo regolamento devono essere emanati, in ogni caso, prima del rilascio del
provvedimento di concessione;
5) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS
84 33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di presa e la relativa quota s.l.m.;
b) il progetto recante le caratteristiche tecniche delle opere di presa, comprensivo di elaborati grafici
dei particolari costruttivi in pianta, prospetto e sezione delle opere di presa, dei canali derivatori e
di scarico, delle condotte, delle apparecchiature elettro-meccaniche necessarie all’esercizio della
derivazione, ivi incluso idoneo misuratore volumetrico;
c) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
d) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti
irrigui pubblici, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie irrigua per ciascuna particella
e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici dedicate a ciascuna coltura
praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie espresse in mesi/anno, giorni/
mese e ore/giorno;
e) nel caso di utilizzazione ai fini antincendio l’indicazione della capacità delle riserve idriche e della
portata di esercizio necessaria a garantire la ricarica delle cisterne o serbatoi di riserva idrica in
caso del verificarsi dell’evento, nonché l’indicazione dell’eventuale numero di svuotamenti annui
previsti per prove antincendio, corredata, per le categorie soggette a tale obbligo ai sensi del
d.p.r. 151/2011, di copia della richiesta presentata al competente Comando dei vigili del fuoco per
l’ottenimento del Parere di conformità oppure del Certificato di prevenzione incendi;
6) la relazione idraulica, a firma di professionista abilitato, contenente:
a) lo studio dell’area in cui si intende realizzare l’opera di derivazione, con particolare riferimento
alle caratteristiche del bacino idrografico di prelievo, nonché di quant’altro previsto dalle Norme
tecniche di attuazione del vigente Piano di tutela delle acque regionale;
b) i profili longitudinali e le sezioni trasversali del corso d’acqua e degli eventuali canali derivatori; c) le valutazioni rispetto al Deflusso Ecologico (DE) e/o al Deflusso Minimo Vitale (DMV) e le modalità
di rilascio, secondo le disposizioni di cui alle norme Tecniche di attuazione del Piano di tutela delle
acque;
7) l’autorizzazione idraulica prevista nel r.d. 523/1904, acquisita dall’autorità amministrativa competente
in materia di polizia idraulica, comprensiva delle direttive tecniche per ripristino dello stato dei luoghi
in caso di revoca/decadenza o di rinuncia su propria istanza della/alla concessione per la derivazione
e l’utilizzazione di acque superficiali; 8) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
9) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori.
Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre il
certificato delle suddette analisi chimiche e batteriologiche all’atto dell’istanza di concessione e ogni
tre anni a partire dal rilascio del provvedimento concessorio; 10) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato
“buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
11) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e
l’impegno a conservarla in originale. 2 – Rinnovo della concessione all’utilizzazione di acque superficiali
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/ 11.02.2020
e secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta piattaforma, e deve contenere:
1) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza; 2) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
3) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) del punto di presa;
4) l’indicazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque;
5) l’uso/gli usi per cui si richiede la concessione;
6) nel caso di derivazione ad uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti irrigui
pubblici, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da praticare;
7) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
8) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti, ove siano intervenute variazioni rispetto agli atti presentati in
fase di richiesta di concessione o del precedente atto di rinnovo di concessione;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) nel caso di associazioni, cooperative, comunioni di utenti o consorzi, copia dell’atto costitutivo con il
relativo regolamento di distribuzione delle acque redatti nelle forme di legge, ove siano intervenute
variazioni rispetto agli atti emanati ai fini del provvedimento di concessione ovvero del precedente
atto di rinnovo di concessione;
5) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS
84 33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di presa, e la relativa quota s.l.m.;
b) le caratteristiche tecniche delle opere di presa, comprensive di elaborati grafici dei particolari
costruttivi in pianta, prospetto e sezione delle opere di presa, dei canali derivatori e discarico, delle
condotte, delle apparecchiature elettro-meccaniche necessarie all’esercizio della derivazione, ove
siano intervenute variazioni rispetto a quanto presentato in fase di richiesta di concessione;
c) fascicolo fotografico di dettaglio contenente: una panoramica dell’opera di derivazione realizzata,
da cui sia possibile anche evincere chiaramente l’apposizione della targa incisa permanente
di identificazione della stessa, le fasi di realizzazione dell’opera di derivazione, l’impianto di
sollevamento installato, le eventuali modifiche apportate rispetto al progetto originario presentato
in fase di concessione;
d) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
e) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, ad eccezione di quelle ad uso collettivo da parte di enti
irrigui pubblici, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie irrigua per ciascuna particella
e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici dedicate a ciascuna coltura
praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie espresse in mesi/anno, giorni/
mese e ore/giorno;
6) la relazione idraulica, a firma di professionista abilitato, contenente:
a) lo studio dell’area in cui è stata realizzata l’opera di derivazione, con particolare riferimento alle
caratteristiche del bacino idrografico di prelievo, nonché di quant’altro previsto dalle Norme
tecniche di attuazione del vigente Piano di Tutela delle acque regionale;
b) i profili longitudinali e le sezioni trasversali del corso d’acqua e degli eventuali canali derivatori,
ove siano intervenute variazioni rispetto a quelli presentati in fase di richiesta di concessione,
unitamente al fascicolo fotografico di dettaglio sulle modifiche apportate;
c) le valutazioni rispetto al Deflusso Ecologico (DE) e/o al Deflusso Minimo Vitale (DMV) e le modalità
di rilascio, secondo le disposizioni di cui alle norme tecniche di attuazione del Piano di tutela delle
acque;
7) la nuova autorizzazione idraulica di cui al r.d. 523/1904, acquisita dall’autorità competente in materia
di polizia idraulica;
8) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C; • Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
9) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori.
Il titolare della concessione, ai fini del monitoraggio delle acque prelevate, ha l’obbligo di produrre il
certificato delle suddette analisi chimiche e batteriologiche all’atto dell’istanza di rinnovo e ogni tre
anni a partire dal rilascio del provvedimento di rinnovo di concessione;
10) documentazione fotografica attestante lo stato di buona conservazione e/o manutenzione del
misuratore volumetrico;
11) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato “buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
12) la dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e
l’impegno a conservarla in originale. 3 – Licenza di Attingimento di acque superficiali
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/11.02.2020
e secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta Piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) del punto di presa;
d) l’indicazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque;
e) l’uso/gli usi per cui si richiede la concessione;
f) nel caso di derivazione ad uso irriguo, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da
praticare;
g) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
h) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento
d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) la relazione tecnica, ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a
firma di tecnico abilitato, contenente:
a) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS
84 33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di presa, e la relativa quota s.l.m.;
b) le caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento, delle eventuali opere accessorie e del
misuratore volumetrico;
c) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
d) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie
irrigua per ciascuna particella e l’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici
dedicate a ciascuna coltura praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie
espresse in mesi/anno, giorni/mese e ore/giorno;
5) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri; • Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
6) certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori;
7) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato
“buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
8) dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e l’impegno
a conservarla in originale. 4 – Rinnovo della licenza di attingimento di acque superficiali
La domanda deve essere presentata, tramite la piattaforma telematica online “Procedimenti Derivazioni
idriche” prevista nell’articolo 31 della presente legge, in relazione a quanto disposto con d.g.r. 131/2020 e
secondo le modalità operative di cui al manuale d’uso della suddetta piattaforma, e deve contenere:
a) i dati anagrafici e fiscali del soggetto titolare dell’istanza;
b) i dati anagrafici e fiscali del soggetto richiedente, qualora non coincidente con il soggetto titolare
dell’istanza;
c) i riferimenti alla precedente licenza di attingimento di acque superficiali;
d) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS 84
33N - EPSG 32633) del punto di presa;
e) l’indicazione del bacino idrografico del corpo idrico superficiale cui afferisce il prelievo, così come
identificato dal Piano di tutela delle acque;
f) l’uso/gli usi per cui si richiede il rinnovo della licenza di attingimento;
g) nel caso di derivazione ad uso irriguo, l’elenco delle particelle, la superficie irrigua e le colture da
praticare;
h) la portata di esercizio espressa in lt./sec.;
i) i volumi di acqua da utilizzare espressi in mc./anno.
All’istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
1) l’attestazione di pagamento per le spese di istruttoria;
2) l’atto di proprietà o titoli equipollenti, ove siano intervenute variazioni rispetto agli atti presentati in
fase di richiesta di precedente licenza di attingimento di acque superficiali;
3) la delega del titolare dell’istanza al richiedente, qualora non coincidenti, corredata da un documento d’identità, in corso di validità, di entrambi;
4) l’autocertificazione in cui si dichiara che nulla è variato rispetto alle condizioni aziendali;
5) in caso di modifiche rispetto alla licenza di attingimento che si intende rinnovare, la relazione tecnica,
ovvero relazione tecnico – agronomica in caso di derivazione a uso irriguo, a firma di tecnico abilitato,
contenente:
a) i dati catastali e georeferenziati (coordinate piane nel sistema di riferimento UTM WGS
84 33N - EPSG 32633) relativi all’ubicazione dell’opera di presa, e la relativa quota s.l.m.;
b) le caratteristiche tecniche dell’impianto di sollevamento, delle eventuali opere accessorie e del
misuratore volumetrico con indicazione della matricola;
c) la descrizione di dettaglio sulle modalità di calcolo adottate per la determinazione dei fabbisogni
idrici, espressi in lt./sec. e mc./ anno in relazione alla/e tipologia/e di utilizzo richiesta/e;
d) nel caso di utilizzazione per uso irriguo, l’indicazione delle particelle catastali, della superficie
irrigua per ciascuna particella e dell’ordinamento colturale, ovvero dell’estensione delle superfici
dedicate a ciascuna coltura praticata, nonché dei periodi irrigui e delle irrigazioni necessarie
espresse in mesi/anno, giorni/mese e ore/giorno;
6) fascicolo fotografico di dettaglio contenente: una panoramica dell’opera di presa realizzata, da cui
sia possibile evincere chiaramente la sua ubicazione e l’avvenuta installazione di idoneo misuratore
volumetrico;
7) il certificato delle analisi chimiche contenente i seguenti parametri:
• Temperatura;
• Ph;
• Conducibilità elettrica;
• Salinità;
• Residuo fisso a 180°C;
• Cloruri;
• Nitrati;
• Alcalinità;
• Durezza;
• S.A.R.;
• S.A.R. modificato;
8) il certificato delle analisi batteriologiche contenente i seguenti parametri:
• Batteri totali;
• Coliformi totali;
• Coliformi fecali;
• Escherichia coli UFC.
Ai sensi della vigente normativa di settore, i certificati delle analisi chimiche e batteriologiche devono
essere redatti da professionisti abilitati e rilasciati da laboratori autorizzati; il campione delle acque
deve essere prelevato dal personale addetto dei medesimi laboratori;
9) nel caso di acque destinate al consumo umano, quanto previsto dalla normativa relativa al giudizio
di qualità e idoneità delle stesse, ai sensi del d.lgs. 18/2023 e del Regolamento regionale 1/2014;
nel caso di acque sotterranee per consumo umano potabile distribuite da acquedotti di pubblico
interesse per l’approvvigionamento ordinario, in aggiunta ai parametri previsti dal d.lgs. 18/2023, le
analisi chimiche devono riguardare anche i “parametri critici” ai fini del conseguimento dello stato
“buono”, individuati, per il corpo idrico interessato dal prelievo, nell’ambito delle classificazioni dello
stato ambientale dei corpi idrici vigenti al momento del campionamento;
10) dichiarazione di annullamento della marca da bollo ai fini della presentazione dell’istanza e l’impegno
a conservarla in originale.
Allegato 3
LINEE GUIDA PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI PER OPERE DI DERIVAZIONE DA
ACQUE SOTTERRANEE
I soggetti destinatari di un provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi o coloro i quali intendano
rinunciare, su propria istanza, alla concessione per l’estrazione e utilizzazione di acque sotterranee mediante
dismissione della derivazione idrica devono produrre, all’amministrazione competente e al Sindaco del
comune in cui la stessa è ubicata, apposita proposta progettuale di livello esecutivo, redatta da tecnico
abilitato, corredata da relazione tecnica ed elaborati grafici attestanti la geometria degli acquiferi presenti
fino alla profondità interessata dal pozzo, indicando le caratteristiche delle singole falde individuate (falda
libera, falde confinate), i loro rapporti e il regime di alimentazione.
Lapropostaprogettualedicuisopradovràessereapprovatadall’amministrazionecompetentepreventivamente
all’inizio dei lavori.
Nel caso in cui l’area oggetto degli interventi di ripristino sia soggetta a vincoli ambientali, dovrà inoltre essere
acquisita e trasmessa all’amministrazione competente, in uno con la proposta progettuale, l’autorizzazione
da parte degli enti competenti in materia.
Successivamente all’approvazione della proposta progettuale, dovrà essere comunicata la data di inizio dei
lavori di ripristino al fine di garantire l’eventuale presenza dei funzionari dell’amministrazione competente e
del comune che, nel caso, provvederanno a redigere apposito verbale di constatazione.
In ogni caso, in seguito alla realizzazione degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere
comunicata all’amministrazione competente, la data di avvenuta conclusione degli stessi; alla suddetta
comunicazione deve essere allegata la dichiarazione, a firma di tecnico abilitato, attestante che i lavori sono
stati eseguiti come indicato nella proposta progettuale di ripristino dello stato dei luoghi approvata, corredata
da opportuna documentazione fotografica.
INDICAZIONE METODOLOGICHE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI RIPRISTINO DELLO
STATO DEI LUOGHI
Gli interventi da realizzare per la dismissione di una derivazione idrica sotterranea, che devono in ogni caso
garantire il mantenimento delle condizioni di qualità della risorsa idrica presente nel sottosuolo o comunque
non alterare lo stato già esistente, variano in funzione della tipologia del manufatto, della situazione locale
della falda e delle opere circostanti la derivazione da dismettere.
La scelta della tecnica di ripristino dello stato dei luoghi comporta pertanto valutazioni sia di tipo ambientale
(compatibilità dell’intervento con il mantenimento dello stato di qualità delle acque sotterranee), sia di tipo
tecnico (valutazione di eventuali effetti indesiderati) che devono essere effettuate, caso per caso, in relazione
ai caratteri idrogeologici dell’areale di intervento e alle caratteristiche dell’opera da dismettere.
Entrambe le fasi di progettazione esecutiva degli interventi di ripristino e di direzione dei lavori devono essere
condotte da un tecnico abilitato.
Il ripristino dello stato dei luoghi è eseguito a cura e spese del proprietario e il progetto tecnico dovrà essere
sviluppato secondo le indicazioni di massima riportate nel seguito.
Nel caso di derivazioni idriche attestate in acquifero monofalda, che pertanto non consentono la miscelazione
delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde, il progetto di ripristino dello stato dei luoghi
dovrà prevedere:
1. la rimozione dei dispositivi utilizzati per il prelievo;
2. ove presente e ove possibile, il rivestimento del perforo; 3. il riempimento del perforo con sabbia e ghiaia dal fondo sino a circa 2 m oltre la massima prevedibile
escursione positiva della falda, da tale quota sino a - 0.5 m dal piano campagna con argilla, da quota
- 0.5 al piano campagna mediante sigillatura in calcestruzzo.
Nel caso di derivazioni idriche attestate in acquifero multifalda, che pertanto potrebbero consentire la
miscelazione delle acque della falda freatica con quelle delle sottostanti falde, il progetto di ripristino dello
stato dei luoghi dovrà invece prevedere: 1. la rimozione dei dispositivi utilizzati per il prelievo; 2. interventi nella tubazione, e nello specifico:
a) riempimento della tubazione con materiale inerte, salvo in corrispondenza dei principali livelli
impermeabili del terreno dove dovranno essere realizzati dei setti argillosi oppure essere
effettuata una opportuna cementazione; in alcuni casi l’impermeabilizzazione può essere
realizzata in base alla posizione dei filtri;
b) riempimento della parte sommitale della colonna con un livello di argilla e tappo di cemento
finale;
c) realizzazione di una soletta superficiale di cemento (nel caso in cui non fosse già presente);
3. interventi nell’intercapedine, e nello specifico:
a) realizzazione di setti impermeabili nell’intercapedine in corrispondenza degli orizzonti
impermeabili naturali utilizzando uno dei seguenti metodi:
• realizzazione di tagli nella tubazione del pozzo all’altezza dei setti impermeabili naturali con
idoneo punzonatore e iniezione di boiacca cementizia nei tagli creati isolando, se è il caso, il
tratto interessato dalla cementazione con idonei packer;
• iniezione di boiacca cementizia nell’intercapedine mediante l’ausilio di aste da infiggere
nell’intercapedine stessa.
La costituzione di setti impermeabili in corrispondenza delle fenestrature del pozzo potrà essere
accettata solo nel caso in cui tali fenestrature coprano per l’intera lunghezza la parte permeabile
dell’acquifero (in tal caso verrebbe garantito il raccordo fra i setti impermeabili naturali e la
cementazione).
Per favorire la migrazione dell’eventuale miscela cementizia potranno essere utilizzati dei fluidificanti
e/o ritardanti che non contengano prodotti in grado di contaminare la falda acquifera;
b) riempimento della parte sommitale della colonna con un livello di argilla e tappo di cemento
finale;
c) realizzazione di una soletta superficiale di cemento (nel caso in cui non fosse già presente).
Gli interventi descritti in precedenza costituiscono un’indicazione di massima sulle procedure da adottarsi.
Sono ammesse proposte progettuali differenti che comunque garantiscano la migliore separazione possibile
tra la falda freatica e le falde sottostanti.
Resta inteso che la proposta progettuale dovrà essere approvata dall’amministrazione competente
preventivamente all’inizio dei lavori.
In line generale, si rappresenta inoltre che in fase di progettazione è fondamentale:
1. valutarelacompatibilitàdeimaterialiimpiegaticonlecaratteristicheidrogeologicheeidrochimiche
dell’acquifero;
2. smaltire i materiali e/o le sostanze risultanti dall’intervento di ripristino secondo le modalità
previste dalla vigente normativa di settore;
3. individuare correttamente gli spessori dei livelli impermeabili al fine di ripristinare la loro
continuità originaria;
4. valutare le possibilità d’inquinamento delle acque sotterranee e superficiali;
5. acquisire tutte le informazioni relative alle fasi di realizzazione e di condizionamento del perforo,
con particolare riferimento alle modalità di perforazione e di posa dei componenti e alla
stratigrafia di sondaggio;
6. acquisire tutte le informazioni relative allo stato quali-quantitativo dell’acquifero;
7. tenere in conto ogni eventuale prescrizione/limitazione dettata dalla normativa e dai piani vigenti,
di carattere nazionale, distrettuale e regionale, ivi incluso dal Piano di tutela della Regione Puglia,
che possa incidere sulla modalità prescelta per la realizzazione degli interventi di ripristino;
8. effettuare il controllo dello stato di conservazione del manufatto ai fini di una più corretta
progettazione esecutiva degli interventi di ripristino dello stato dei luoghi;
9. definire, in relazione alle previste modalità operative di intervento, le tempistiche di esecuzione
dei lavori, le eventuali criticità connesse e le relative soluzioni possibili.
Allegato 4 PROSPETTO SPESE DI ISTRUTTORIA, TASSE DI CONCESSIONE E CANONI
PER LA RICERCA E UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE
1 – Spese di istruttoria per le piccole derivazioni Usi | Importo € | Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee | 100,00 | Istanza di concessione | 150,00 | Istanza di rinnovo concessione | 100,00 | Istanza di voltura autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee | 50,00 | Istanza di voltura concessione | 50,00 | Istanza di variante concessione | 75,00 | Istanza di sospensione concessione | 75,00 | Comunicazione per presa d’atto per uso domestico | 75,00 | Istanza di verifica quinquennale presa d’atto per uso domestico | 50,00 | Istanza di voltura presa d’atto per uso domestico | 30,00 | Istanza di licenza di attingimento | 50,00 | Istanza di rinnovo licenza di attingimento | 35,00 |
2 – Tassa regionale di concessione per le piccole derivazioni | Importo € | Per ogni provvedimento di concessione | 75,00 |
3 – Spese di istruttoria per le grandi derivazioni Istanza di autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee | 125,00 | Istanza di concessione | 200,00 | Istanza di rinnovo concessione | 150,00 | Istanza di voltura autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee | 100,00 | Istanza di voltura concessione | 100,00 | Istanza di rinnovo concessione | 100,00 | Istanza di variante concessione | 100,00 | Istanza di sospensione concessione | 100,00 | Istanza di autorizzazione provvisoria all’inizio dei lavori per le opere
necessarie ad effettuare la derivazione | Congrua cauzione
Minimo 40% del canone |
4 – Tassa regionale di concessione per le grandi derivazioni | Importo € | Per ogni provvedimento di concessione | 150,00 |
5 – Canoni per l’utilizzazione di acque pubbliche USO IRRIGUO A BOCCA NON TASSATA |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 1,00 x Ha | € 0,002 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 20,00 |
USO IRRIGUO A BOCCA TASSATA - USO COLLETTIVO |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 200,00 | € 0,002 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 300,00
|
BONIFICAZIONE PER COLMATA |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 40,00 | € 0,0004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 60,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 200,00 | € 0,005 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 400,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 1.500,00 | € 0,008 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 1.800,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,002 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
USO IGIENICO-SANITARIO - USO ANTINCENDIO |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00
|
IRRIGAZIONE VERDE PUBBLICO E PRIVATO |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,002 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
USO LOCALE DI CALORE GEOTERMICO |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 100,00 | € 0,004 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 150,00 |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 200,00 | € 0,008 x mc | Canone fisso + canone variabile | € 300,00 |
USO IDROELETTRICO CON POTENZA NOMINALE MEDIA ANNUA FINO A 3.000 kW |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 1.000 | € 12,00 x kW | Canone fisso + canone variabile | € 1.600,00 |
USO IDROELETTRICO CON POTENZA NOMINALE MEDIA ANNUA MAGGIORE DI 3.000 kW |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 1.500 | € 35,00 x kW | Canone fisso + canone variabile | € 105.000,00 |
USO PER SOLLEVAMENTO A SCOPO DI RIQUALIFICAZIONE DI ENERGIA |
Canone fisso | Canone variabile | Canone totale | Canone minimo annuo | € 1.000 | € 1,10 x kW | Canone fisso + canone variabile | € 1.000,00 |
6 – Maggiorazioni e riduzioni dei canoni per l’utilizzazione di acque pubbliche I canoni per l’utilizzo delle acque sotterranee sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte
variabile, del 5 per cento se la derivazione si attesta in un corpo idrico in stato qualitativo “non buono”,
secondo la classificazione di cui al vigente Piano di tutela delle acque regionale.
I canoni per l’utilizzo delle acque superficiali sono maggiorati, esclusivamente per la quota riferita alla parte
variabile, del 5 per cento se la derivazione afferisce ad un corpo idrico in stato qualitativo “scarso” secondo la
classificazione di cui al vigente Piano di Tutela delle acque regionale.
I canoni per l’utilizzo delle acque sotterranee e superficiali sono ridotti, esclusivamente per la quota riferita
alla parte variabile, del 10 per cento se il concessionario dimostra di attuare un riuso, reimpiegando le acque
risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico
con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate.
TITOLO 2DISPOSIZIONI DIVERSE
CAPO 1Modifiche alla legge di stabilità regionale 2025
Art. 39Modifiche all’articolo 108 della l. r. 42/2024
1. All’articolo 108 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 42 (Disposizioni per la formazione del
bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025 – 2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale
2025)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: “gestione degli acquedotti rurali” sono aggiunte le seguenti: “, nonché
delle relative opere e impianti”; b) al comma 2, il periodo da: “delle funzioni” a: “personale dedicato” è sostituito dal seguente: “delle
opere, degli impianti esistenti, nonché di tutte le funzioni necessarie all’esercizio del servizio; le opere e gli
impianti esistenti vengono trasferiti nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano alla data di approvazione
della presente disposizione, trasferendo altresì il personale dedicato”.
Art. 40Modifica all’articolo 78 della l. r. 42/2024
1. Il comma 2 dell’articolo 78 della l. r. 42/2024 è sostituito dal seguente:
“2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle micro e piccole medie imprese attive nel settore agricolo,
comparto zootecnico, così come definite all’articolo 2, punto 52, del Reg. (UE) 2472/2022, con sede legale
e/o operativa nella Regione Puglia, per l’acquisto dei riproduttori ovini e caprini iscritti al libro genealogico,
secondo la normativa europeo e nazionale in materia di aiuti di Stato.”.
CAPO 2Modifiche leggi varie
Art. 41Trasferimento della gestione degli acquedotti rurali
1. Al fine di ottimizzare la distribuzione idrica e ottimizzare i costi di gestione dell’Agenzia regionale
per le attività irrigue e forestali (ARIF), è attribuita ad Acquedotto pugliese s.p.a. (AQP) la gestione degli
acquedotti rurali.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’ARIF e AQP sottoscrivono
apposita convenzione di trasferimento delle funzioni e delle opere necessarie all’esercizio delle medesime
trasferendo l’eventuale personale dedicato.
Art. 42Modifica all’articolo 6 della l. r. 1/2017
Art. 43Modifica all’articolo 28 della l. r. 17/2000
1. All’articolo 28, comma 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), dopo la lettera l), sono inserite le seguenti:
“m) l’irrogazione, nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo,
delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela qualitativa
e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999, con esclusione di quelle relative agli impianti di
depurazione del Servizio idrico integrato, la cui competenza sanzionatoria è esercitata dalla Regione,
competente al rilascio dei titoli autorizzativi ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 3 luglio 2012,
n. 18 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012);
n) l’introito dei proventi delle sanzioni amministrative irrogate di cui alla lettera m) e loro destinazione a
interventi di emergenza in materia di inquinamento dei corpi idrici.”.
2. All’articolo 28, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
“1bis. Nelle fattispecie relative alle funzioni attribuite o trasferite ai sensi del presente articolo, per
l’applicazione delle sanzioni amministrative conseguenti a violazioni della normativa in materia di tutela
qualitativa e quantitativa delle acque ai sensi del d.lgs. 152/1999:
a) se la violazione è accertata entro l’entrata in vigore dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre
2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale
2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)), la competenza sanzionatoria
permane in capo alla provincia territorialmente competente, comprese le violazioni relative agli
impianti di depurazione del Servizio idrico integrato;
b) se la violazione è accertata successivamente all’entrata in vigore dell’articolo 7 della l. r. 32/2022
e sino all’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere m) ed n) del comma 1 del presente
articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla Regione;
c) se la violazione è accertata successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni di cui alle lettere
m) ed n) del comma 1 del presente articolo, la competenza sanzionatoria è attribuita alla provincia
territorialmente competente, con esclusione delle violazioni relative agli impianti di depurazione
del Servizio idrico integrato.”.
Art. 44Modifiche all’articolo 8 della l. r. 42/2013
1. All’articolo 8 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 42 (Disciplina dell’agriturismo), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è così sostituito:
“1. Al fine di migliorare l’offerta agrituristica e di acquisire maggiore professionalità nell’esercizio
dell’attività, il titolare dell’azienda o il legale rappresentante iscritti nell’elenco regionale degli operatori
agrituristici, ovvero l’amministratore o un familiare coadiuvante o un dipendente dell’azienda, sono
tenuti a conseguire un’abilitazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7 della legge 20 febbraio
2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), prima della presentazione della segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA) di cui all’articolo 9.”;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
“3bis. Non sono altresì tenuti a conseguire l’abilitazione di cui al comma 1, i soggetti, tra quelli
indicati nel medesimo comma 1, che dimostrino di aver maturato esperienza lavorativa per almeno 104 giorni all’anno, per tre anni, anche non consecutivi, presso aziende agrituristiche operanti ai
sensi della presente norma.”.
Art. 45Modifica all’articolo 18 della l. r. 59/2017
1. Il comma 7 dell’articolo 18 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per
il prelievo venatorio) è sostituito dal seguente:
“7. L’immissione di fauna a scopo di ripopolamento e di reintroduzione può essere compiuta dal Comitato
di gestione dell’ATC e dal titolare dell’azienda faunistico-venatoria limitatamente ai terreni in concessione,
esclusivamente con esemplari delle specie previste nel piano faunistico-venatorio regionale, previa
autorizzazione della Regione Puglia, entro il 30 aprile. In deroga a detto termine, sulla base di specifici
piani debitamente motivati, gli ATC o titolari di azienda faunistico-venatoria potranno essere autorizzati
all’immissione di fauna a scopo di ripopolamento e reintroduzione entro il 30 giugno.”.
Art. 46Modifica all’articolo 15 della l. r. 28/2018
1. L’articolo 15 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 28 (Norme in materia di prevenzione,
contenimento ed indennizzo dei danni da fauna selvatica. Disposizioni in materia dismaltimento degli animali
da allevamento oggetto di predazione e di tutela dell’incolumità), è sostituito dal seguente:
“Art. 15 (Divieto di vendita)
1. È vietata la vendita della fauna selvatica abbattuta, ad eccezione del cinghiale (Sus scrofa), per il quale
la commercializzazione o fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di cinghiale abbattuto dal cacciatore,
nell’ambito della regolare attività venatoria oppure nel corso di attività di controllo in attuazione di Piani di
contenimento della specie, è consentita.
2. La commercializzazione della carne di cinghiale è consentita attraverso un centro di lavorazione della
selvaggina riconosciuto, previa ispezione veterinaria e ad esame trichinoscopico, necessari a verificare la
conformità ai requisiti di rintracciabilità e di igiene, previsti dai regolamenti (CE) n. 178/2002, n. 852/2004, n.
853/2004, Reg. (UE) n. 2019/627 e da disposizioni regionali.
3. È consentita la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni di cinghiale, ovvero la cessione diretta, su
richiesta del consumatore finale o dell’esercente un esercizio di commercio al dettaglio o di somministrazione,
al livello locale. Le carcasse dovranno essere sottoposte ad ispezione post mortem e ad esame trichinoscopico
da parte dei servizi veterinari competenti dell’ASL, come da disposizioni regionali.
4. Per ambito locale si intende il territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o il territorio delle
province contermini. Per piccola quantità di selvaggina abbattuta a caccia si intendono 2 unità di capo grosso
equivalente (CGE)/cacciatore/anno (ossia 4 cinghiali adulti o 8 cinghiali giovani per cacciatore all’anno).
5. È vietata la commercializzazione di cinghiali morti per incidenti stradali.”.
Art. 47Modifica all’articolo 23 della l. r. 26/2020
1. Il comma 1bis dell’articolo 23 della legge regionale 1° agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti)
è sostituito dal seguente:
“1bis. Per beneficiari “appartenenti alle forze dell’ordine anche cessati dal servizio” di cui al precedente
comma 1, si intendono gli assegnatari riformati totalmente o parzialmente per malattia, anche non dipendente da cause di servizio, gli assegnatari pensionati entro i quindici anni dalla cessazione
dall’incarico, il coniuge superstite o gli altri aventi diritto, per ulteriori cinque anni a partire dal decesso
dell’assegnatario.”.
Art. 48Modifica all’articolo 1 della l. r. 6/2025
1. All’articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1), della legge regionale 30 aprile 2025, n. 6 (Disposizioni
urgenti per la copertura del disavanzo del servizio sanitario regionale risultante dal conto economico al
quarto trimestre 2024), le parole “di cui euro 14.300.745,55 quale residuo dei ristori di cui all’articolo 111,
comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro
e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) in
attuazione dell’accordo ai fini delle regolazioni finanziarie infraregionali (Accordo 8 marzo 2023 in sede di
Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, repertorio atti n. 40/
CSR dell’8 marzo 2023),” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 14.300.745,55 quale residuo dei ristori
di cui all’articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19),
al netto delle risorse oggetto di restituzione allo Stato ai sensi dei commi 2-octies e 2-novies del medesimo
articolo 111”.
2. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 49Modifica all’articolo 1 della l. r. 15/2022
1. All’ articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2022, n. 15 (Istituzione della Fondazione Tito
Schipa), le parole: “Fondazione di partecipazione Tito Schipa” sono sostituite dalle seguenti: “Fondazione di
partecipazione Raffaele Attilio Amedeo detto Tito Schipa”.
Art. 50Contributi per grandi eventi sportivi
1. Al fine di garantire un maggiore cofinanziamento di eventi e manifestazioni sportive realizzati sul
territorio regionale, si provvede, per l’esercizio finanziario 2025, ad una integrazione delle risorse previste
nel bilancio regionale nell’ambito della Missione 6, Programma 1, Titolo 1, per un importo di euro 500 mila,
previa riduzione dello stesso importo dalla Missione 6, Programma 1, Titolo 2.
Disposizioni finali La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.
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