Anno 2024
Numero 26
Data 16/10/2024
Abrogato No
Materia Controlli amministrativi;Sanità;
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Legge Regionale

Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).



CAPO 1

Disposizioni per il potenziamento dell’attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nel sistema regionale





Art. 1

Indirizzo politico-amministrativo


1. Ai fini del potenziamento dell’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità contenute nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Regione Puglia e degli altri enti e organismi che compongono il Sistema regionale e a presidio dell’osservanza delle regole poste a tutela della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, la Regione Puglia esercita la funzione ispettiva di controllo nei confronti:

a) delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle appartenenti al Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale, alle quali si applicano le disposizioni dell’articolo 39 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull’assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)) e del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16 (Regolamento sull’attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia);

b) delle agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), purché sottoposte al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) nonché dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, ai quali si applicano le citate disposizioni dell’articolo 39 della l.r. 38/1994 e del r.r. 16/2017.

 
2. La funzione di cui al comma 1 è esercitata, previe eventuali modifiche organizzative, tramite il Servizio ispettivo della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale. Il Servizio ispettivo si avvale di un Nucleo ispettivo regionale (NIR) istituito dalla Giunta regionale e disciplinato con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge che ne definisce la composizione e le modalità di funzionamento, i criteri di svolgimento delle fasi del procedimento ispettivo, la metodologia da utilizzare e la trattazione degli esiti ispettivi. Nell’individuazione dei componenti del NIR, il regolamento tiene conto del criterio del sorteggio fra i soggetti candidati in possesso dei requisiti previsti. Il medesimo criterio è utilizzato anche per gli ispettori temporanei.
 
3. Il Servizio ispettivo, sulla base degli esiti dell’attività ispettiva del NIR, contesta all’ispezionato le eventuali illegittimità o irregolarità nel rispetto del principio del contraddittorio ed effettua le conseguenti segnalazioni agli organi competenti, anche per la successiva adozione di eventuali provvedimenti nei confronti dell’organismo ispezionato.
 
4. Sono fatte salve le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti presso ciascuno degli enti controllati e partecipati dalla Regione. 




Art. 2

Principi dell’attività ispettiva


1. La funzione ispettiva è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) legalità: la funzione ispettiva è svolta nel rispetto della Costituzione, della normativa vigente e delle direttive riferite alle attività di ispezione;

b) buon andamento: le verifiche si configurano anche quale strumento di controllo collaborativo di stimolo al miglioramento e all’autocorrezione dell’azione amministrativa, in funzione degli obiettivi programmati;

c) imparzialità: in ogni fase del procedimento ispettivo è garantita la parità di trattamento nei confronti degli organismi ispezionati;

d) leale collaborazione: i rapporti con i soggetti ispezionati sono improntati a criteri di correttezza e leale collaborazione, assicurando, nella trattazione delle risultanze ispettive, il contraddittorio procedimentale con gli organismi ispezionati e con le strutture vigilanti;

e) indipendenza: gli ispettori esercitano le proprie funzioni in posizione di indipendenza rispetto all’organismo ispezionato e sono tenuti a segnalare l’esistenza di circostanze in grado di compromettere l’autonomia di giudizio;

f) integrità: l’attività ispettiva è svolta a tutela della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, nell’esclusivo interesse della collettività regionale;

g) economicità, efficienza ed efficacia: le verifiche ispettive sono svolte nel rispetto dei tempi predeterminati e in modo da ottenere, nell’ambito del mandato ricevuto, risultati esaustivi nei tempi predeterminati, salvo giustificati motivi, e con le risorse a disposizione;

h) qualità: l’attività ispettiva è informata al principio della qualità delle prestazioni rese, al continuo perfezionamento delle metodologie di indagine e delle tecniche di accertamento, mirando alla omogeneità delle informazioni raccolte e alla oggettività dei fatti rilevati;

i) riservatezza: nel procedimento ispettivo è assicurata la riservatezza delle informazioni e dei dati acquisiti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, evitando di utilizzare le informazioni raccolte per scopi personali o in contrasto con la legge ovvero in modo tale da arrecare danno all’amministrazione regionale.

2. L’attività ispettiva è svolta nel rispetto del codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché di quello regionale.




Art. 3

Obblighi di riservatezza


1. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività ispettive di controllo sono improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e rispetto del segreto istruttorio, oltre che al rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy. 



Art. 4

Norma finanziaria


1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

2. Le articolazioni organizzative interne, gli enti e gli organismi regionali interessati provvedono ai compiti di cui alla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.




CAPO 2

Modifica alla l.r. 38/1994 





Art. 5

Modifica all’articolo 39 della l.r. 38/1994


1. Al comma 1 dell’articolo 39 della L.r. 38/1994 sostituire le parole: “La Giunta regionale esercita il controllo sull’attività della USL” con le seguenti: “La Giunta regionale esercita l’attività ispettiva di vigilanza e di controllo nei confronti del Dipartimento regionale della Promozione della salute e del benessere animale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale oltre che dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, nonché delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate”.



Art. 6

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia.


Disposizioni finali


La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.