Legge Regionale
Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento
all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso
Art. 1Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità
di trattamento in riferimento all’orientamento sessuale, all’identità
di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso
1. Con la presente legge la Regione promuove e realizza politiche, programmi e azioni finalizzati a tutelare
l’orientamento sessuale, l’identità di genere e le variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone, in
attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana, delle leggi nazionali, dei principi dell’Unione europea,
nonché dell’articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 e dell’articolo 3 dello Statuto regionale.
2. In particolare, per realizzare le finalità indicate al comma 1, la Regione garantisce, nell’ambito delle
proprie competenze, nell’azione legislativa, di programmazione e amministrativa:
a) pari opportunità e parità di trattamento;
b) accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna
discriminazione;
c) integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, ai fini di prevenire e
contrastare le discriminazioni, le molestie e le violenze, favorendo inoltre in ogni contesto lo sviluppo
della cultura della non discriminazione.
3. In attuazione dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della
direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), nonché
nel rispetto del considerando 3 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio
2006, la Regione e gli enti locali pugliesi, nell’ambito delle rispettive competenze, realizzano interventi per
prevenire e contrastare le discriminazioni e le molestie in ragione dell’orientamento sessuale, dell’identità
di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso della persona. In particolare, la Regione attraverso i
servizi per il lavoro garantisce opportune misure al fine di supportare le persone di cui al periodo precedente,
anche individuando e costruendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzano qualità
e professionalità individuali e indirizzando le persone agli strumenti per la promozione e l’avvio di nuove
imprese.
4. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento
sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle
attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l’apporto dei Comitati
unici di garanzia (CUG) di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori
usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per
l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il
lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro).
5. La Regione realizza attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché
si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.
6. La Regione, nei limiti delle proprie competenze in materia di istruzione e nell’ambito della formazione
professionale, al fine di garantire pari opportunità, valorizzare le differenze, prevenire e contrastare le
discriminazioni di ogni genere in particolare quelle legate all’orientamento sessuale, all’identità e al ruolo di
genere, prevenire atti di bullismo e cyberbullismo sostiene percorsi che sono coerenti con le priorità nazionali
e regionali del sistema dell’istruzione e della formazione, che possono integrarsi con il Patto triennale
dell’offerta formativa di ciascuna istituzione scolastica e con il Patto educativo di corresponsabilità scuola famiglia, differenziati a seconda delle fasce d’età.
7. Riguardo ai percorsi di cui al comma 6, la Regione:
a) opera per garantire a ogni persona l’accesso a percorsi di istruzione e formazione durante tutto l’arco
della vita;
b) stipula accordi con l’Ufficio scolastico regionale (USR) finalizzati alla realizzazione di percorsi rivolti
a bambini e ragazzi, che sono differenziati a seconda della fascia di età, avendo come obiettivo
la promozione del rispetto di ogni persona senza alcuna differenza. Tali percorsi socioeducativi e
socioaffettivi nella scuola primaria mirano a far emergere valori di accoglienza, rispetto, condivisione
e ascolto; nella scuola secondaria di secondo grado, aiutano i ragazzi e alle ragazze alla realizzazione
di sé e dei propri sogni;
c) promuove e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale
scolastico. Le predette attività sono rivolte anche ai genitori degli studenti e delle studentesse;
d) garantisce che tali percorsi formativi sono attuati da personale esperto del mondo dell’educazione
e/o della salute e del terzo settore, sulla base di esperienza curriculare;
e) promuove la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze.
8. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che in ragione del sesso,
dell’orientamento sessuale, dell’identità o del ruolo di genere sono vittime di discriminazione, violenza,
vivono condizioni personali che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici
o del proprio percorso formativo o sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione:
a) collabora, d’intesa con l’USR, nella formazione e nell’aggiornamento dei docenti e/o dei professionisti
che operano presso i centri di formazione e consulenza o sportelli di ascolto istituiti presso le scuole
a supporto del benessere e della salute dei componenti della comunità scolastica, e dei docenti
referenti del coordinamento delle iniziative di prevenzione e di contrasto a ogni forma di violenza;
b) attiva l’integrazione del servizio gratuito di counseling, già offerto dall’Agenzia regionale per il diritto
allo studio universitario (ADISU) e promuove con i CUG delle Università del territorio attività e spazi
di ascolto.
9. La Regione e gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi
sociali e culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto delle persone quale
che siano il loro orientamento sessuale, le identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche di sesso, per
diffondere la cultura dell’integrazione e della non discriminazione.
10. La Regione, per i fini di cui al comma 9, può concedere contributi agli enti del Terzo settore regolarmente
iscritti negli appositi registri ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
11. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, promuovono e
sostengono attività e iniziative di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone omosessuali,
bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTI) dei loro genitori e delle loro famiglie.
12. La Regione promuove la formazione specifica di operatrici e operatori dei settori di cui al comma
11, anche valorizzando esperienze e competenze maturate dalle organizzazioni operanti nell’ambito del
contrasto alle forme di discriminazione e di violenza delle persone LGBTI, per favorire la condivisione di saperi,
di competenze e di buone pratiche tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati
e per garantire l’accesso dignitoso e il rispetto delle differenze in qualunque servizio o prestazione sociale, assistenziale o sanitaria resa anche in condizioni di degenza.
13. La Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentano
variazioni nelle caratteristiche di sesso.
14. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle
malattie a trasmissione sessuale, promuovendo specifiche azioni rivolte alle persone LGBTI.
15. La Regione promuove l’attivazione e il sostegno degli interventi di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 in
coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione
di settore.
16. La Regione garantisce, tenuto conto degli articoli 8, 9, 25 e 26 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, nonché in linea con l’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno
al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), il
soccorso, la protezione, il sostegno e l’accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in
ragione dell’orientamento sessuale, dell’identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.
17. In attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato
dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dell’articolo 1 della legge
regionale 4 luglio 2014 n. 29 (Norme per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, il sostegno alle
vittime, la promozione della libertà e dell’autodeterminazione delle donne), la Regione favorisce, nell’ambito
del sistema locale dei servizi sociali a rete, l’attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione
e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell’orientamento sessuale, dell’identità di
genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso, nonché per l’accoglienza, in collaborazione con i servizi già
operativi nell’ambito delle reti antiviolenza territoriali.
18. La Regione può stipulare protocolli d’intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni
di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e nazionali, in possesso di
esperienza specifica maturata nell’ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.
19. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle
persone a causa del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.
20. Le funzioni del tavolo inter assessorile e della task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli
6 e 7 della l.r. 29/2014, sono estese alle violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di
genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso delle vittime.
21. La Regione istituisce nell’ambito dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali, di cui all’articolo 14
della l.r. 19/2006, il Tavolo tecnico sulle pari opportunità, la parità di trattamento, la prevenzione e il contrasto
delle discriminazioni e delle violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o dalle
variazioni nelle caratteristiche di sesso.
22. Il Tavolo tecnico è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
b) il dirigente responsabile dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali;
c) sei rappresentanti designati dalle associazioni che operano nell’ambito delle finalità perseguite dalla
presente legge in materia di pari opportunità, parità di trattamento, prevenzione e contrasto delle
discriminazioni e delle violenze determinate dall’orientamento sessuale, dall’identità di genere o
dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso;
d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni
scolastiche e universitarie;
e) la Consigliera regionale di parità;
f) il Garante regionale dei diritti del minore;
g) un rappresentate del personale sanitario di un’Azienda sanitaria regionale, il cui profilo professionale
e curriculare sia coerente con gli obiettivi della presente legge, in particolare in questioni di varianza
di genere o di infezioni sessualmente trasmissibili;
h) quattro rappresentanti designati da organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
i) una delegazione di quattro componenti presenti nel Forum regionale delle associazioni dei genitori
per la scuola (FORAGS)
23. È invitato a far parte del tavolo anche il direttore dell’USR o un suo delegato.
24. I componenti del Tavolo tecnico, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto,
restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti. Il decreto
indica anche i supplenti dei rappresentanti delle associazioni che partecipano al Tavolo tecnico in caso di
impedimento del titolare.
25. Il Tavolo tecnico:
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, anche trasmettendo all’Osservatorio per la
sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
c) collabora con istituzioni, enti e organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, nonché
con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza
dovuti all’orientamento sessuale e all’identità di genere;
d) coordina le attività connesse all’adesione della Regione alla rete nazionale delle pubbliche
amministrazioni anti discriminazione (RE.A.DY).
26. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità
organizzative del Tavolo tecnico, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell’esercizio
delle funzioni del medesimo.
27. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato regionale per le comunicazioni
(Co.re.Com.), nell’ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28
febbraio 2000 n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni),
effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché
dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta
agli orientamenti sessuali, all’identità di genere o alle variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone,
anche in attuazione dell’articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di
media audiovisivi e radiofonici).
28. Nell’ambito delle funzioni di disciplina dell’accesso radiofonico e televisivo regionale, il Co.re.Com.
garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla
presente legge.
29. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore
dell’informazione e della comunicazione per l’adozione di modelli comunicativi che utilizzano un linguaggio
non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone LGBTI.
30. La Giunta regionale, anche sulla base dei dati forniti dagli enti locali e del terzo settore, che
statutariamente operano nelle materie di cui alla presente legge, rende conto al Consiglio regionale
dell’attuazione della legge e dei risultati ottenuti con riferimento a ciascuna delle azioni da essa previste in
ciascuno degli ambiti in cui si applica.
31. A tal fine, ogni due anni, la Giunta regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale una
relazione.
32. Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si provvede con l’iscrizione,
per l’esercizio 2024, nell’ambito della missione 4, programma 2, titolo 1, del bilancio autonomo regionale,
in termini di competenza e cassa, di euro 70 mila, e nell’ambito della missione 12, programma 4, titolo 1,
in termini di competenza e cassa di euro 170 mila a valere sul “Fondo globale per il finanziamento di leggi
regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1.
33. Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari
2025 e 2026.