Art.
1
Finalità
1
La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e ai propri
principi statutari, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane, al
fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la
partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.
2
La Regione favorisce la costruzione di percorsi per l’autonomia e il
benessere psicofisico, economico e sociale, nell’ambito dei contesti di vita
degli anziani.
3
La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive e professionali
conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il
loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze.
Art.
2
Definizione
1.
Ai fini della presente legge si intende per invecchiamento attivo: il processo
che promuove la capacità del soggetto di esprimere la propria identità e di
ridefinire e aggiornare il proprio progetto e contesto di vita in relazione ai
cambiamenti inerenti la propria persona e di affermare il valore della propria
storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento, favorendo così un contributo
attivo alla comunità di appartenenza.
Art.
3
Programmazione
degli interventi
1.
La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione,
in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel campo
della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione
sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo
sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato,
nonché delle politiche abitative e ambientali.
2
La Giunta regionale approva un programma triennale di azioni per
l’invecchiamento attivo che integra il Piano regionale delle politiche sociali
di cui all’articolo 9
della legge
regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei
servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di
Puglia).
3
Per l’approvazione del programma triennale per l’invecchiamento attivo la
Giunta regionale adotta il metodo della concertazione tra i diversi livelli
istituzionali e le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati
maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e
della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti della
Regione Puglia.
4
Le modalità di partecipazione alle diverse fasi del Programma triennale,
da parte del partenariato socioeconomico, in particolare a quelle di verifica
dell’attuazione in itinere e monitoraggio delle azioni intraprese, restano
quelle previste dal Piano regionale delle politiche sociali.
Art.
4
Soggetti
attuatori
1. La
Regione realizza gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi della
collaborazione di:
a) comuni, singoli o aggregati;
b) aziende sanitarie e aziende pubbliche di servizi alla persona;
c) centri servizi e strutture residenziali;
d) istituzioni scolastiche e universitarie e organismi di formazione
accreditati;
e) organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, associazioni e
organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;
f) associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e
degli utenti;
g) enti del Terzo settore.
Art.
5
Politiche
familiari e per la partecipazione attiva
1.
La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche
di invecchiamento attivo. A tal fine:
a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le
famiglie per la permanenza più a lungo possibile nel contesto domiciliare della
persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;
b) promuove e sostiene la diffusione della figura del caregiver
familiare;
c) favorisce l’inserimento delle famiglie all’interno di reti di
auto-organizzazione dei servizi a favore dell’invecchiamento attivo.
Art.
6
Formazione
permanente
1.
La Regione individua nell’educazione e nella formazione permanente una modalità
fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e pertanto:
a) incentiva la formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti
a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di
genere;
b) favorisce le attività dei sindacati confederali e dei pensionati,
delle associazioni di volontariato e delle università della terza età, comunque
denominate;
c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all’educazione
permanente anche attraverso gli enti del Terzo settore;
d) promuove la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua
di tutti i soggetti che operano nell’interesse delle persone anziane.
2.
Per
le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la sottoscrizione di
protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli
organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi formativi
finalizzati a:
a) ridurre il divario digitale generazionale e favorire l’accesso diretto
alle tecnologie promuovendo l’acquisizione di risorse e conoscenze della rete
informatica;
b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e
di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche
economiche;
c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;
d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e
contrasto di truffe e raggiri;
e) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane
in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e
trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà;
f)
sostenere la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione e la
messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, talento,
esperienza e conoscenza nella trasmissione dei saperi alle generazioni più
giovani.
Art.
7
Prevenzione,
salute e benessere
1
La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la
co-progettazione di azioni e interventi sostenibili, volti sia a prevenire
l’insorgenza di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere
bio-psico-sociale durante l’invecchiamento della persona, favorendo la
diffusione di stili di vita sani e l’educazione motoria, fisica e psicosomatica.
2. La
Regione promuove e valorizza, in modo particolare attraverso la collaborazione
dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4, iniziative per la salute, la
partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana tese a:
a) prevenire i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e
autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione
attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci, favorendo
la diffusione di spazi culturali e luoghi di incontro, socializzazione ed
espressività;
b) favorire il miglioramento dell’equilibrio fisico e psicologico e la
socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportiva;
c) promuovere azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale
finalizzati a favorire l’inclusione e il benessere abitativo delle persone
anziane;
d) attuare programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria
per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con
particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di
invecchiamento, attraverso percorsi facilitati di accesso ai servizi
socio-sanitari e programmi di prevenzione alle cronicità;
e) superare le logiche assistenzialistiche, limitando l’ospedalizzazione
impropria e favorendo l’appropriatezza degli inserimenti in strutture
assistenziali residenziali, quando necessario;
f) favorire politiche sociali e socio-assistenziali in favore e a
supporto degli interventi domiciliari, anche attraverso la domotica e il
telesoccorso, al fine di prevenire l’allontanamento precoce dal contesto
abituale di vita.
Art.
8
Cultura
e turismo sociale
1.
Al fine di favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico,
paesaggistico e ambientale della Puglia, la Regione promuove iniziative
culturali e di turismo sociale, facilitando l’accesso e la partecipazione delle
persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei.
Art.
9
Clausola
valutativa
1
Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale
riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e sui risultati raggiunti.
2. A tal fine il presidente della Giunta
regionale presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con
riferimento:
a) allo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di
azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti
utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare
delle realtà associative e dei comuni;
b) alle eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di
attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti
anche con riferimento alle reti solidali realizzate.
3.
La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del
Consiglio regionale.
Art.
10
Giornata
regionale per l’invecchiamento attivo
1.
È istituita la “Giornata regionale per l’invecchiamento attivo”, in occasione
della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, per il
giorno 22 aprile di ogni anno.
Art.
11
Norma
finanziaria
1
Per l’attuazione delle finalità della presente legge e in coerenza con la
programmazione degli obiettivi dei Piani sociali di zona di cui alla l.r.
19/2006 è assegnata una dotazione finanziaria pari a euro 200 mila per il
corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova
istituzione denominato “Attuazione della l.r.
19/2006 recante ‘Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e
della buona salute’”, nell’ambito della missione 12, programma 3, titolo 1, e
corrispondente prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo
1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente
in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1 del medesimo bilancio.
2
Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa
annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 29
della legge
regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in
materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché
dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42).
La
presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai
sensi e per gli effetti dell’articolo53,
comma 1, della legge
regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.
E’
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Puglia.