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Informazione legislativa e giuridica
Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
16
Data
30/04/2019
Abrogato
 
Materia
Assistenza sociale
Titolo
Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute
Note
Bollettino n. 46 suppl., pubblicato il 02/05/2019
Allegati

 



Art. 1

Finalità

1          La Regione Puglia, in conformità ai principi costituzionali e ai propri principi statutari, riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane, al fine di promuovere la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale.

2          La Regione favorisce la costruzione di percorsi per l’autonomia e il benessere psicofisico, economico e sociale, nell’ambito dei contesti di vita degli anziani.

3          La Regione valorizza le esperienze formative, cognitive e professionali conseguite e accumulate dalle persone anziane nel corso della vita, nonché il loro patrimonio di relazioni personali, di esperienze e conoscenze.

 

Art. 2

Definizione

1. Ai fini della presente legge si intende per invecchiamento attivo: il processo che promuove la capacità del soggetto di esprimere la propria identità e di ridefinire e aggiornare il proprio progetto e contesto di vita in relazione ai cambiamenti inerenti la propria persona e di affermare il valore della propria storia ed esperienza nel corso dell’invecchiamento, favorendo così un contributo attivo alla comunità di appartenenza.

 

Art. 3

Programmazione degli interventi

1.         La Regione persegue le finalità della presente legge mediante la programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati e integrati nel campo della prevenzione, della cura e della tutela della salute, della promozione sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero, dell’impegno civile e del volontariato, nonché delle politiche abitative e ambientali.

2          La Giunta regionale approva un programma triennale di azioni per l’invecchiamento attivo che integra il Piano regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia).

3          Per l’approvazione del programma triennale per l’invecchiamento attivo la Giunta regionale adotta il metodo della concertazione tra i diversi livelli istituzionali e le organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati maggiormente rappresentative, gli organismi di rappresentanza del volontariato e della cooperazione sociale, le associazioni delle famiglie e degli utenti della Regione Puglia.

4          Le modalità di partecipazione alle diverse fasi del Programma triennale, da parte del partenariato socioeconomico, in particolare a quelle di verifica dell’attuazione in itinere e monitoraggio delle azioni intraprese, restano quelle previste dal Piano regionale delle politiche sociali.

 

Art. 4

Soggetti attuatori

1.       La Regione realizza gli interventi previsti dalla presente legge avvalendosi della collaborazione di:

            a) comuni, singoli o aggregati;

            b) aziende sanitarie e aziende pubbliche di servizi alla persona;

            c) centri servizi e strutture residenziali;

            d) istituzioni scolastiche e universitarie e organismi di formazione accreditati;

            e) organizzazioni sindacali confederali e dei pensionati, associazioni e organizzazioni di rappresentanza delle persone anziane;

            f) associazioni di tutela dei diritti dei cittadini, dei consumatori e degli utenti;

            g) enti del Terzo settore.

 

Art. 5

Politiche familiari e per la partecipazione attiva

1.       La Regione riconosce la famiglia come risorsa fondamentale nelle politiche di invecchiamento attivo. A tal fine:

           a) promuove ogni azione utile rivolta a supportare in modo integrato le famiglie per la permanenza più a lungo possibile nel contesto domiciliare della persona anziana in alternativa al ricovero in strutture di cura residenziali;

            b) promuove e sostiene la diffusione della figura del caregiver familiare;

            c) favorisce l’inserimento delle famiglie all’interno di reti di auto-organizzazione dei servizi a favore dell’invecchiamento attivo.

 

Art. 6

Formazione permanente

1.      La Regione individua nell’educazione e nella formazione permanente una modalità fondamentale per vivere da protagonisti la longevità e pertanto:

            a) incentiva la formazione inter e intra generazionale e tra appartenenti a culture differenti, riconoscendo e promuovendo il valore della differenza di genere;

            b) favorisce le attività dei sindacati confederali e dei pensionati, delle associazioni di volontariato e delle università della terza età, comunque denominate;

            c) valorizza e sostiene le attività di formazione dirette all’educazione permanente anche attraverso gli enti del Terzo settore;

            d) promuove la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione continua di tutti i soggetti che operano nell’interesse delle persone anziane.

 

2.        Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove la sottoscrizione di protocolli operativi con le istituzioni scolastiche e universitarie, gli organismi di formazione accreditati per la realizzazione di percorsi formativi finalizzati a:

            a) ridurre il divario digitale generazionale e favorire l’accesso diretto alle tecnologie promuovendo l’acquisizione di risorse e conoscenze della rete informatica;

            b) promuovere corretti stili di vita, di sana e corretta alimentazione e di consumo sostenibile, nonché di gestione efficace delle proprie risorse, anche economiche;

            c) perseguire la sicurezza domestica e stradale;

            d) promuovere azioni di contrasto alle dipendenze, di prevenzione e contrasto di truffe e raggiri;

            e) favorire lo sviluppo delle capacità e competenze delle persone anziane in programmi di impegno sociale e in forme di sostegno, accompagnamento e trasporto sociale di persone in disagio o in difficoltà;

f) sostenere la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione e la messa a disposizione da parte delle persone anziane del proprio tempo, talento, esperienza e conoscenza nella trasmissione dei saperi alle generazioni più giovani.

 

Art. 7

Prevenzione, salute e benessere

1          La Regione sostiene, promuove e definisce la programmazione e la co-progettazione di azioni e interventi sostenibili, volti sia a prevenire l’insorgenza di condizioni di fragilità che a mantenere il benessere bio-psico-sociale durante l’invecchiamento della persona, favorendo la diffusione di stili di vita sani e l’educazione motoria, fisica e psicosomatica.

 2.        La Regione promuove e valorizza, in modo particolare attraverso la collaborazione dei soggetti attuatori di cui all’articolo 4, iniziative per la salute, la partecipazione, il sostegno e la protezione della persona anziana tese a:

            a) prevenire i fenomeni di esclusione, isolamento sociale e autosvalutazione legati alla perdita di status, agevolando una vita di relazione attiva, garantendo e facilitando programmi di comunicazione efficaci, favorendo la diffusione di spazi culturali e luoghi di incontro, socializzazione ed espressività;

            b) favorire il miglioramento dell’equilibrio fisico e psicologico e la socializzazione attraverso iniziative di attività motoria e sportiva;

            c) promuovere azioni per lo sviluppo di programmi di edilizia sociale finalizzati a favorire l’inclusione e il benessere abitativo delle persone anziane;

            d) attuare programmi e campagne di informazione ed educazione sanitaria per la conoscenza degli stili di vita sani e delle buone abitudini, con particolare attenzione alle patologie che incidono negativamente sui processi di invecchiamento, attraverso percorsi facilitati di accesso ai servizi socio-sanitari e programmi di prevenzione alle cronicità;

            e) superare le logiche assistenzialistiche, limitando l’ospedalizzazione impropria e favorendo l’appropriatezza degli inserimenti in strutture assistenziali residenziali, quando necessario;

            f) favorire politiche sociali e socio-assistenziali in favore e a supporto degli interventi domiciliari, anche attraverso la domotica e il telesoccorso, al fine di prevenire l’allontanamento precoce dal contesto abituale di vita.

 

Art. 8

Cultura e turismo sociale

1.      Al fine di favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale della Puglia, la Regione promuove iniziative culturali e di turismo sociale, facilitando l’accesso e la partecipazione delle persone anziane a eventi musicali, di teatro, di cinema, mostre e musei.

 

Art. 9

Clausola valutativa

1          Entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sulla sua attuazione e sui risultati raggiunti.

 2.       A tal fine il presidente della Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente apposita relazione con riferimento:

            a) allo stato di attuazione del programma con evidenza per ambito di azione degli interventi realizzati e avviati e dei relativi finanziamenti utilizzati, nonché il livello di coinvolgimento raggiunto, in modo particolare delle realtà associative e dei comuni;

            b) alle eventuali criticità emerse in sede di programmazione e di attuazione degli interventi e il grado di coordinamento e integrazione raggiunti anche con riferimento alle reti solidali realizzate.

3.         La relazione è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio regionale.

 

Art. 10

Giornata regionale per l’invecchiamento attivo

1.      È istituita la “Giornata regionale per l’invecchiamento attivo”, in occasione della ricorrenza della nascita del Premio Nobel Rita Levi Montalcini, per il giorno 22 aprile di ogni anno.

 

Art. 11

Norma finanziaria

1          Per l’attuazione delle finalità della presente legge e in coerenza con la programmazione degli obiettivi dei Piani sociali di zona di cui alla l.r. 19/2006 è assegnata una dotazione finanziaria pari a euro 200 mila per il corrente esercizio, in termini di competenza e cassa, sul capitolo di nuova istituzione denominato “Attuazione della l.r. 19/2006 recante ‘Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e della buona salute’”, nell’ambito della missione 12, programma 3, titolo 1, e corrispondente prelevamento, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110070 “Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione”, missione 20, programma 3, titolo 1 del medesimo bilancio.

2          Per gli esercizi successivi, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si farà fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

 La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.