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Codice delle Leggi
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Legge Vigente

Anno
2019
Numero
14
Data
28/03/2019
Abrogato
 
Materia
Controlli amministrativi
Titolo
Testo unico in materia di legalità, regolarità amministrativa e sicurezza
Note
* La Corte costituzionale con sentenza 23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 6, commi 2, lettera k, art. 7 comma 2, lettera b; art. 13 , e 20, commi 2 e 3, della L.R. 14/2019. Pubblicato sul BURP n. 112 del 30/07/2020
Allegati
Nessun allegato

 



 

 

 * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale  degli artt. 6, commi 2, lettera k, art. 7 comma 2, lettera b; art. 13 , e 20,
commi 2 e 3, della L.R. 14/2019. Pubblicato sul BURP n. 112 del 30/07/2020

 

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi

1          La Regione Puglia, in armonia con i principi costituzionali, nel rispetto delle competenze dello Stato e in conformità con l’ordinamento comunitario, concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale pugliese e alla crescita della coscienza democratica attraverso un sistema integrato di interventi volti alla diffusione dell’educazione alla responsabilità sociale e della cultura della legalità.

2          La Regione Puglia condanna ogni forma di criminalità, promuove e sostiene ogni intervento necessario per contrastare qualsiasi fenomeno di infiltrazione del crimine organizzato nel tessuto sociale ed economico regionale e rimuoverne le cause.

 

 

Art. 2

Finalità

1          La Regione, con la presente legge, disciplina l’insieme delle azioni volte alla prevenzione e al contrasto non repressivo alla criminalità organizzata, a innalzare e sostenere l’educazione alla responsabilità sociale e la cultura della legalità, a elevare i livelli di sensibilizzazione della società civile e delle istituzioni pubbliche nonché ad assicurare il sostegno alle vittime innocenti della criminalità mafiosa e corruttiva.

2          La Regione, attraverso gli interventi di cui alla presente legge, contribuisce, inoltre, a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno rispetto dei valori della legalità da parte della comunità amministrata.

 

 

Art. 3

Tipologia degli interventi

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione promuove interventi volti alla:

            a) prevenzione primaria, diretta a eliminare o ridurre le condizioni criminogene presenti in un contesto fisico e sociale, promuovendo la formazione di una forte coscienza civile e democratica, rafforzando la crescita del senso di comunità attraverso percorsi di informazione e sensibilizzazione;

            b) prevenzione secondaria, diretta a contrastare quelle situazioni favorenti lo sviluppo di azioni criminogene e di devianza;

c) prevenzione terziaria, diretta a eliminare o a ridurre i danni provocati dalla presenza dei fenomeni criminosi, anche di tipo organizzato.

 

Art. 4

Collaborazione istituzionale e concertazione sociale

1          La Regione favorisce il metodo della concertazione quale strumento strategico per la programmazione e l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge.

2          La Regione, al fine di garantire una migliore programmazione e utilizzazione delle risorse, l’efficace raggiungimento delle finalità della presente legge attraverso lo scambio di conoscenze e informazioni sui fenomeni criminali e la loro incidenza sul territorio, individua quale prioritaria modalità organizzativa per la programmazione e l’attuazione degli interventi sul territorio regionale, la costituzione di reti stabili o la stipula di accordi di collaborazione di natura territoriale con enti locali, università, istituzioni scolastiche e istituzioni formative accreditate, nonché con enti pubblici, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla legalità e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale secondo il principio di sussidiarietà.

3          La Regione, in attuazione del titolo III dello Statuto e della legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 (Legge sulla partecipazione), riconosce la partecipazione come diritto/dovere delle persone, intese sia come singoli che nelle formazioni sociali, e garantisce, attraverso nuovi strumenti e modelli innovativi di democrazia partecipativa, il coinvolgimento nelle scelte pubbliche e nelle decisioni che coinvolgono i territori e le comunità locali; promuove, inoltre, e incentiva iniziative di empowerment di comunità, finalizzate allo sviluppo degli anticorpi sociali e culturali per contrastare l’illegalità e attivare politiche di prevenzione in materia di sicurezza urbana e protezione del cittadino.

 

 

Art. 5

Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità

1          La Regione programma gli interventi per l’attuazione delle finalità della presente legge attraverso la definizione del Piano regionale integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità.

2          Il Piano regionale integrato di cui al comma 1, di durata triennale, individua, nell’ambito delle risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili, e in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale, le linee di indirizzo per la programmazione degli interventi su base regionale in relazione alle specifiche esigenze emergenti nel territorio.

 3.       In particolare il Piano regionale di cui al comma 1 contiene:  

            a) l’analisi economica e sociale del contesto territoriale regionale, suddivisa per singoli ambiti territoriali, finalizzata a far emergere le necessità cui far fronte con gli interventi di cui alla presente legge;

            b) le strategie e le linee di intervento generali;

            c) gli obiettivi specifici, le tipologie, la durata, l’articolazione e i destinatari degli interventi regionali di cui alla presente legge ripartiti per ambiti di attività, per aree territoriali di intervento e per tipo di iniziative, con l’indicazione di quelli riservati alla Regione;

            d) le risorse finanziarie destinate a ciascuna misura di intervento con l’indicazione della fonte del finanziamento;

            e) i criteri e i requisiti per l’accesso ai contributi regionali per gli specifici interventi di cui alla presente legge.

 

4          Il Piano regionale integrato è definito dalla Regione attraverso il confronto a livello territoriale, in conformità alle norme contenute nella l.r. 28/2017 con il coordinamento della Sezione regionale sicurezza del cittadino, politiche per le migrazioni, antimafia sociale, istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443, di concerto con le strutture regionali competenti, attraverso la partecipazione democratica delle collettività sociali costituita, da rappresentanti degli enti locali territoriali, delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e sociali più rappresentative, delle università, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale operanti nel settore dell’educazione alla responsabilità sociale e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa sul territorio regionale.

5          La Regione sulla base delle proposte emerse dal confronto a livello territoriale di cui al comma 4, approva entro il 30 settembre, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta, il Piano regionale integrato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’assessore regionale competente in materia.

6          Il Piano regionale integrato deve essere corredato da una relazione previsionale sugli obiettivi e sui risultati che si intendono conseguire nell’annualità di riferimento attraverso gli interventi previsti nel Piano, nonché da apposita relazione di monitoraggio finale in cui si esprimono le valutazioni di efficacia dell’azione condotta nell’annualità precedente sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché si analizzano gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, evidenziando le cause che li hanno determinati.

7          Il Piano regionale integrato è aggiornato annualmente secondo le medesime modalità e i termini di cui ai commi 4 e 5.

8          La Regione assicura la diffusione del Piano integrato e promuove forme di valutazione partecipata con i cittadini e con i soggetti attuatori degli interventi previsti, mediante la realizzazione di consultazioni e incontri sulle tematiche prese in considerazione dalla presente legge con le modalità e i criteri stabiliti dalla l.r. 28/2017.

 

 

Art. 6

Fondazione antimafia sociale – Stefano Fumarulo

1          La Regione, per promuovere e coordinare le iniziative di cui alla presente legge, promuove la costituzione della “Fondazione antimafia sociale - Stefano Fumarulo”, per il contrasto non repressivo alla criminalità organizzata e per contrastare i tentativi di infiltrazione mafiosa nel tessuto sociale ed economico.

2.        La Fondazione antimafia sociale:

            a) raccoglie e valorizza la produzione scientifica elaborata da Stefano Fumarulo in relazione allo studio del fenomeno mafioso, delle sue interrelazioni con i sistemi economici, politici, culturali e la azioni dell’antimafia sociale;

            b) cura la raccolta e l’analisi delle norme in vigore, la documentazione sulla presenza della criminalità organizzata e mafiosa presente nel territorio regionale, con l’obiettivo specifico di analizzare e studiare evoluzione, modalità e strumenti operativi, al fine di rendere efficaci gli interventi di contrasto della criminalità mafiosa e corruttiva che hanno una ricaduta sull’economia del tessuto regionale;

            c) promuove relazioni con organismi analoghi attivi sul territorio nazionale e negli Stati aderenti all’Unione europea al fine di raccogliere informazioni, dati, documentazione, pubblicazioni, studi e ricerche scientifiche relative alle diverse esperienze sul tema;

            d) partecipa, in accordo con le altre strutture regionali connesse alle tematiche trattate, alla redazione della proposta di Piano regionale integrato di cui all’articolo 5;

            e) cura la raccolta di informazioni sull’analisi predittiva in materia di sicurezza urbana per il miglioramento delle politiche di prevenzione in materia di sicurezza, protezione del cittadino e fenomeni di disordine urbano, in virtù delle richieste di maggiore sicurezza provenienti dalla cittadinanza;

            f) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell’attuazione, coerente e coordinata, delle iniziative di cui alla presente legge e la condivisione sistematica dei risultati e delle attività, di concerto con le competenti commissioni regionali;

            g) cura la raccolta, la conservazione e la diffusione delle storie di vita delle vittime innocenti del terrorismo e delle mafie, tra le nuove generazioni al fine di rafforzare l’identità collettiva che si alimenta attraverso il ricordo come impegno civico contro le forme di omertà;

            h) propone azioni idonee a rafforzare gli interventi di prevenzione e contrasto, con particolare attenzione alle misure per la trasparenza nell’azione amministrativa e nel settore dei servizi, lavori e forniture e nel settore edile e delle costruzioni a committenza sia pubblica sia privata, attraverso l’attività dell’Osservatorio legalità che monitora il fenomeno del crimine mafioso e organizzato nel territorio regionale, di cui all’articolo 7; 

            i) predispone una relazione annuale sulla propria attività, propone interventi volti a favorire la conoscibilità, anche attraverso la rete internet, dei presidi di trasparenza e legalità, adottati nei settori economici e amministrativi ritenuti particolarmente esposti alle infiltrazioni criminali. In particolare, la Fondazione antimafia sociale, svolge attività di impulso per l’attuazione della normativa regionale attivando strumenti di analisi e proponendo soluzioni;

            j) collabora alla costruzione di percorsi di ricerca storica, antropologica, sociologica, pedagogica, economica, giuridica e statistica per l’evoluzione, e le azioni di prevenzione e contrasto adottate dalla Repubblica, le modalità di azione delle organizzazioni criminali. Incoraggia interventi a favore delle scuole di ogni ordine e grado e delle università, per rendere i giovani consapevoli dei danni che la corruzione e le mafie procurano all’economia legale;

k) predispone, d’intesa con l’Agenzia dei beni confiscati, la banca dati dei beni confiscati alla criminalità organizzata esistenti sul territorio regionale, accessibile a tutti; nella banca dati devono essere individuati, attraverso la georeferenziazione, tutti i beni ed evidenziate, oltre alle generalità del soggetto destinatario della confisca, anche la natura, l’estensione, il valore, la destinazione d’uso dei singoli beni. In caso di concessione del bene a terzi, indipendentemente dalla finalità perseguita, nella banca dati devono essere inseriti anche i dati identificativi del terzo concessionario, la descrizione della tipologia dell’attività svolta sul bene, gli estremi dell’atto di concessione, la durata e la data di scadenza; *

l) formula, nelle materie di propria competenza e anche su propria iniziativa, osservazioni e pareri su progetti di legge.

3          La Giunta Regionale emana gli atti amministrativi al fine di formalizzare e rendere operativa la istituzione della Fondazione, e disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all’esercizio delle funzioni attribuite alla Fondazione antimafia sociale.

4          La Fondazione antimafia sociale, nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza, rende disponibili i dati e le informazioni relativi alla propria attività attraverso la loro pubblicazione su un portale dedicato.

 * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente lettera.

 

 

Art. 7

Osservatorio legalità

1          La Fondazione di cui all’articolo 6 istituisce, quale struttura interna, l’Osservatorio legalità.

2          L ‘Osservatorio è composto da sette componenti:

           a) cinque componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze consiliari, nominati dal Consiglio regionale;

            b) un componente designato dal direttore dell’Ufficio scolastico regionale, in rappresentanza delle istituzioni scolastiche; *

            c) un componente designato dall’assessore regionale competente, in rappresentanza del mondo delle associazioni che svolgono attività di educazione alla legalità e contrasto alla criminalità.

 

3          I componenti dell’Osservatorio devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio pugliese nonché della promozione della legalità e della trasparenza e assicurare indipendenza di giudizio e azione rispetto alla pubblica amministrazione e alle organizzazioni politiche. Non possono far parte dell’Osservatorio e, se già nominati decadono, coloro i quali siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti nei titoli II e III del libro secondo del codice penale.

4          L’Osservatorio è organismo consultivo in materia di contrasto e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso, nonché di promozione della cultura della legalità, a supporto della Giunta regionale, della commissione consiliare competente, nonché degli altri organismi consiliari.

5          L’Osservatorio redige una relazione annuale sull’attività svolta da inviare al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale. L’Osservatorio inoltre predispone documentazione, aperta alla fruizione dei cittadini, sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, con specifico riguardo al territorio regionale, al fine di favorire iniziative di carattere culturale, per la raccolta di materiali e per la diffusione di conoscenze in materia mediante apposita pubblicazione sui siti internet della Regione e del Consiglio regionale.

6          L ‘incarico di componente dell’Osservatorio è svolto a titolo gratuito.

 * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente lettera.

 

 

Titolo II

Interventi e politiche di sostegno

 

Art. 8

Interventi per la promozione della cittadinanza attiva e della cultura della legalità e della responsabilità

1          La Regione Puglia, attraverso la pubblicazione di appositi avvisi pubblici, promuove la realizzazione di progetti e iniziative realizzati da imprese, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale di cui alla legge regionale 16 marzo 1994, n. 11 (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato) e alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 39 (Norme di attuazione della legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”), operanti nel settore dell’educazione alla legalità, della cittadinanza responsabile e del contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa per il conseguimento degli obiettivi generali della presente legge e in base alle priorità indicate annualmente dalla Giunta regionale.

2.         I progetti di cui al comma 1 possono riguardare:

            a) azioni per la diffusione della cultura della legalità, della cittadinanza responsabile e della convivenza civile;

            b) attività di informazione, comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione della comunità regionale, degli operatori economici o di altre specifiche categorie di destinatari a vario titolo interessati da fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata;

            c) attività culturali quale veicolo per la diffusione sul territorio di una migliore conoscenza e di una maggiore sensibilità sui temi della legalità.

 

Art. 9

Interventi per la promozione di politiche locali per la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso

1          La Regione Puglia valorizza il ruolo degli enti locali nel perseguimento degli obiettivi della presente legge e adotta specifiche iniziative per valorizzare e diffondere le migliori politiche locali per la trasparenza, la legalità e il contrasto al crimine organizzato e mafioso.

2       La Regione istituisce, con apposito regolamento da emanare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un rating di buone prassi degli enti locali in materia di Antimafia sociale, finalizzato a riconoscere e valorizzare le migliori iniziative attuate dagli enti locali per il perseguimento degli obiettivi della presente legge, con particolare riferimento a:

           a) pubblicazione dell’anagrafe degli eletti e di altre informazioni tese a garantire la piena trasparenza patrimoniale degli amministratori;

            b) attuazione, a livello locale, del rating di legalità per le imprese, previsto dal decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività);

            c) la migliore attuazione delle disposizioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione;

            d) promozione della conoscenza e del riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

            e) attuazione di iniziative di contrasto al gioco d’azzardo e alla proliferazione delle sale da gioco in aree sensibili delle città.

 

3. La Regione Puglia promuove specifiche azioni formative rivolte ad amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali sui temi della prevenzione e del contrasto civile alle infiltrazioni della criminalità organizzata e mafiosa, del riuso sociale dei beni confiscati, della diffusione della cultura della legalità e della responsabilità. In particolare, la Regione Puglia promuove azioni formative rivolte agli agenti di polizia locale per diffondere e implementare competenze specialistiche di lettura e monitoraggio delle dinamiche presenti sul territorio, al fine di accrescere la capacità di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminali, volte a diffondere la cultura dell’etica pubblica e a prevenire la corruzione e gli altri reati contro la pubblica amministrazione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa rivolta al personale.

 

 

Art. 10

Interventi per la valorizzazione di beni immobili e aziende confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa

1. La Regione Puglia promuove interventi per la valorizzazione e il riuso dei beni immobili e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata e mafiosa allo scopo di trasformare i mezzi e i proventi dell’economia criminale in risorse per la coesione sociale della comunità, per la creazione di occupazione e per lo sviluppo sostenibile del territorio, attraverso:

            a) attività di assistenza tecnica agli enti locali assegnatari di tali beni e sostegno a progetti per il recupero e il riuso sociale dei beni e delle aziende confiscate;

            b) iniziative per la raccolta, la catalogazione e la diffusione delle informazioni relative ai beni confiscati immediatamente disponibili per progetti di riuso sociale;

            c) azioni di sensibilizzazione degli enti locali territoriali per incentivare il riuso sociale dei beni confiscati iscritti nel loro patrimonio anche attraverso la concessione a organizzazioni del terzo settore con bando di evidenza pubblica; promozione di interventi formativi sul tema del riuso sociale dei beni confiscati, destinati ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori e aspiranti imprenditori sociali;

            d) promozione di eventi e iniziative per il coordinamento e la messa in rete di enti locali, associazioni, imprese sociali e altri attori protagonisti di esperienze di riuso sociale di beni confiscati;

            e) sostegno a progetti per il recupero, la rifunzionalizzazione e il riuso sociale dei beni confiscati capaci di generare occasioni di crescita economica e sociale in una prospettiva di auto sostenibilità nel tempo, anche attraverso specifiche premialità nei bandi e nelle iniziative regionali a supporto delle organizzazioni del terzo settore;

            f) erogazione di contributi per la rimozione di ostacoli che impediscano il riutilizzo a fini sociali dei beni confiscati;

            g) azioni di coinvolgimento della comunità locale, delle organizzazioni di categoria e degli attori sociali pubblici e privati in azioni di accompagnamento e tutoraggio dei progetti di riuso.

 

2          La Regione può riconoscere una premialità a quei progetti le cui attività prevedono il riutilizzo sociale dei beni immobili e il miglior riutilizzo delle aziende confiscate, in particolare di quelle agricole, confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tale scopo, nel rispetto della normativa vigente, la Regione promuove la stipula di intese e accordi di collaborazione con gli organi dello Stato, altri enti pubblici e privati, nonché associazioni e soggetti che gestiscono i beni confiscati, allo scopo di coordinare e promuovere il migliore utilizzo di beni e aziende confiscate alla criminalità.   

3          La Regione adotta ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione e valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti dal riutilizzo di terreni e aziende agricole confiscati, anche nel contesto delle azioni di promozione del settore agroalimentare pugliese e nelle iniziative istituzionali e di rappresentanza di cui alla legge regionale 27 marzo 2018, n. 9 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).

4          Al fine di facilitare l’accesso al credito dei soggetti che svolgono attività di impresa sociale nei beni confiscati, è istituito un fondo regionale di garanzia per l’uso sociale dei beni confiscati alle organizzazioni criminali.

5          La Regione per agevolare la re-immissione nel mercato legale delle aziende confiscate, la loro continuità produttiva e la tutela occupazionale dei lavoratori, promuove accordi con l’Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati, le organizzazioni sindacali confederali e dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, la Procura nazionale antimafia, per l’individuazione delle aziende idonee all’accesso alle agevolazioni finanziarie previste nell’ambito dei programmi regionali per l’autoimprenditorialità delle categorie svantaggiate.   

  

    

 

Art. 11

Diritto al collocamento obbligatorio delle vittime della mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere

1.     La Regione Puglia dà attuazione al diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), assumendo nei propri ruoli per chiamata diretta e personale e con livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di studio posseduto, con precedenza su ogni altra categoria, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente.

2.      Il diritto al collocamento di cui al comma 1 viene attuato su apposita domanda dei soggetti aventi le qualità e le condizioni indicate nell’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purché la vittima sia deceduta o sia stata ferita nel territorio della Regione Puglia e/o che gli aventi diritto risiedano nel territorio pugliese alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell’ordine seguente:

            a) vittima sopravvissuta;

            b) coniuge superstite;

            c) convivente more uxorio;

            d) figli della vittima;

            e) genitori della vittima.

3          In assenza di immissioni in ruolo a tempo indeterminato, il diritto al collocamento obbligatorio viene altresì riconosciuto con riferimento alle assunzioni a tempo determinato, ovvero alle collaborazioni coordinate e continuative operate dall’amministrazione regionale rapportando le percentuali di legge al totale dei contratti di lavoro a termine, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa in atto al momento dell’assunzione. La eventuale rinuncia alla stipula di contratto a tempo determinato, ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, non preclude all’avente titolo la possibilità di accedere a successive assunzioni a tempo indeterminato.

4          Nel caso di rinuncia dell’avente titolo, il diritto al collocamento obbligatorio matura in favore del successivo avente titolo secondo l’ordine di cui al comma 2. In presenza di più soggetti aventi titolo in quanto appartenenti al medesimo grado di parentela della vittima, il diritto al collocamento obbligatorio viene riconosciuto al pimeritevole sulla base di una valutazione comparata dei titoli di studio e professionali attinenti alla posizione di lavoro o alla collaborazione da assegnare.

5          Il diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo viene altresì attuato dagli enti, agenzie o istituti, istituiti o comunque dipendenti o controllati dalla Regione Puglia, dalle società di capitale dalla stessa interamente partecipate nonché dalle aziende e unità sanitarie locali.

6. Ai fini del riconoscimento del diritto al collocamento obbligatorio di cui al presente articolo, la sussistenza delle qualità e delle condizioni soggettive di cui all’articolo 1 della l. 407/1998 e all’articolo 1 della l. 302/1990, sono stabilite secondo le modalità di cui all’articolo 7 della medesima l. 302/1990.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione della rete dei familiari delle vittime, svolgerà un’attività di monitoraggio e di analisi, presso le pubbliche amministrazioni pugliesi, sullo stato di applicazione della l. 407/1998 e della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), relativamente alle assunzioni per chiamata diretta dei feriti, degli orfani e dei coniugi delle vittime innocenti della mafia, della criminalità organizzata, del dovere e del terrorismo.

 

Art. 12

Sostegno agli orfani delle vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere

1. La Regione Puglia istituisce il “Fondo per le vittime di mafia, della criminalità organizzata e mafiosa, del terrorismo e del dovere” finalizzato a erogare agli orfani delle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contributi per il sostegno alla formazione, nelle seguenti misure:

            a) sino al compimento della scuola dell’obbligo, euro 1.500,00 annui;

            b) sino al compimento della scuola media superiore, euro 2.000,00 annui;

            c) sino al compimento di un corso di studi universitario presso una università statale o legalmente riconosciuta, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, e comunque non oltre il primo anno fuori corso, euro 4.000,00 annui;

            d) per il conseguimento di master universitari di I e di II livello, di corsi di perfezionamento post laurea svolti da università statali o legalmente riconosciute, anche nell’ambito dei paesi dell’Unione europea, euro 5.000,00 annui.

2          L’accesso ai benefici di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di apposita istanza, opportunamente documentata.

3          I contributi di cui al presente articolo sono annualmente rivalutati in misura pari al tasso di inflazione accertato per l’anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT.

4          L’erogazione dei contributi cessa nel momento in cui il beneficiario intraprenda un’attività lavorativa autonoma o intrattenga un rapporto di lavoro dipendente che produca un reddito pari o superiore a euro 10.000,00 annui.

5          L’erogazione dei contributi di cui al presente articolo non è cumulabile con le borse di studio di cui all’articolo 4 della l. 407/1998.

6          La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua le concrete modalità per la presentazione dell’istanza e per l’erogazione dei benefici agli aventi titolo.

 

Art. 13 *

Sostegno psicologico e/o psichiatrico e diritto alla salute

1          Agli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo, del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e ai loro familiari conviventi è riconosciuto il diritto all’assistenza psicologia e/o psichiatrica a carico della Regione Puglia, da esercitarsi presso le strutture sanitarie pubbliche o convenzionate.

2          Gli invalidi vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere, individuati nei modi di cui alla l. 302/1990 e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria fruita presso le strutture del Servizio sanitario nazionale o le strutture private accreditate e farmaceutica nonché dall’obbligo di pagare la differenza tra il prezzo di rimborso dei medicinali generici e il prezzo delle specialità medicinali coperte da brevetto.

 * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

 

Art. 14

Altri benefici a favore delle vittime delle mafie, del dovere e del terrorismo

1. La Regione Puglia, attraverso il sistema integrato di interventi e servizi alla persona, in conformità alla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), prevede interventi a favore dei soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, con particolare attenzione ai minori, agli orfani, che si sostanziano in:

            a) supporto legale e burocratico nell’immediatezza dell’evento;

            b) tutoraggio e accompagnamento del minore orfano;

            c) consulenza e accompagnamento alle misure di inserimento nel mondo del lavoro.

 

2. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione ed erogazione dei benefici previsti nel presente articolo.

 

Art. 15

Divieto di cumulo dei benefici

1. I benefici economici riconosciuti alle vittime della mafia, della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere contemplati dalla presente legge, ove non diversamente stabilito, non sono cumulabili con identiche provvidenze previste dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni sulla scorta delle medesime circostanze.

 

Art. 16

Interventi per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali e di tutela della salute

1          Nell’attuazione delle politiche di prevenzione e contrasto dei fenomeni di illegalità in materia di tutela dell’ambiente, connessi o derivanti da attività criminose di tipo organizzato o mafioso, la Regione promuove la conclusione di accordi e la stipula di convenzioni con le autorità statali operanti sul territorio regionale nel settore ambientale, le associazioni di imprese, le organizzazioni sindacali, le associazioni di volontariato e le associazioni ambientalistiche individuate secondo le procedure di legge.

2          La Regione rafforza i controlli di propria competenza nel settore ambientale e rafforza il lavoro con il metodo dell’amministrazione collaborativa nei confronti delle altre amministrazioni ed enti pubblici, rendendo conto delle attività svolte dalle problematiche affrontate e dei risultati raggiunti nella relazione di monitoraggio prevista dal l’articolo 5, comma 6.

3          La Regione adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un atto di indirizzo per rafforzare la prevenzione e il contrasto della corruzione e degli altri fenomeni di illegalità nel settore sanitario. Le aziende sanitarie e gli altri soggetti del sevizio sanitario regionale danno attuazione a quanto contenuto nell’atto di indirizzo nei centottanta giorni successivi alla sua adozione.

 

 

Art. 17

Interventi di prevenzione e contrasto della corruzione, illegalità e infiltrazioni mafiose all’interno dell’Amministrazione regionale e delle altre amministrazioni pubbliche

            1. La Regione promuove iniziative di formazione e sensibilizzazione sui temi della consapevolezza civile e del senso di responsabilità comune, al fine di garantire gli strumenti necessari allo sviluppo della cultura del rispetto delle regole e della trasparenza per la prevenzione e il contrasto dei reati connessi con le attività illecite e criminose di cui alla presente legge.

2          Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la stipula di “Protocolli di legalità” tra prefetture e amministrazioni aggiudicatrici, per potenziare gli strumenti di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi e delle infiltrazioni mafiose, nella realizzazione di opere e prestazioni di servizi, in materia urbanistica e di edilizia privata, nella gestione del patrimonio pubblico salvaguardando l’interesse pubblico da ogni tentativo di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, al fine di:

        a) garantire la regolarità dei cantieri e il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza dei lavoratori;

       b) dare piena e concreta attuazione ai piani di prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);

            c) confrontare e condividere valutazioni e proposte tra istituzioni, associazioni e cittadini;

            d) diffondere tra la cittadinanza la conoscenza dell’esistenza di misure di sostegno nazionali e regionali in favore delle vittime del reato di usura o di estorsione.

 

 

 

Art. 18

Interventi per la prevenzione del fenomeno delle truffe a danno degli anziani

1          La Regione promuove e sostiene iniziative di informazione, formazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno delle truffe a danno della popolazione anziana, da realizzare in collaborazione con le Forze dell’Ordine, a seguito della stipula di apposito protocollo d’intesa.

2          La Regione, mediante gli strumenti delle politiche sociali e sanitarie, prevede interventi di assistenza e vicinanza a favore delle persone anziane vittime di truffa.

 

Art. 19

Interventi per la prevenzione dell’usura connessa al gioco d’azzardo patologico

1. Al fine di prevenire il ricorso all’usura da parte di soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo e delle

loro famiglie, la Regione Puglia, in coerenza con i principi e le azioni previste dalla legge regionale vigente, promuove:

            a) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo e delle loro famiglie;

            b) la formazione specifica degli operatori dei servizi di assistenza e di presa in carico delle persone affette da dipendenza dal gioco d’azzardo, nonché la collaborazione permanente di tali servizi con le associazioni e i centri antiusura per prevenire fenomeni di ricorso all’usura o sostenere chi ne è vittima;

            c) l’assunzione da parte dei comuni di previsioni urbanistiche in ordine ai criteri di localizzazione e di individuazione delle dotazioni territoriali per le sale da gioco e per i locali destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati finalizzati al gioco d’azzardo e alle scommesse;

d) la Regione, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, promuove campagne di informazione e di sensibilizzazione nelle scuole presenti sul territorio regionale per favorire una corretta percezione dal rischio da gioco patologico d’azzardo.

2          Le attività di cui al comma 1 sono realizzate nell’ambito del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico.

3          E’ istituita la “Giornata regionale no slot” che si celebra il giorno 15 del mese di aprile di ogni anno, salvo che sia stabilita una diversa data a livello nazionale. La Regione definisce annualmente le proprie iniziative per la celebrazione della “Giornata regionale no slot” e promuove analoghe iniziative celebrative presso le scuole di ogni ordine della regione, presso gli enti locali e le associazioni.

 

Art. 20

Politiche di sostegno in materia abitativa e di edilizia residenziale

1          La Regione, titolare delle funzioni legislative in materia abitativa, di edilizia residenziale e sociale, impegna le proprie quattro Aziende per la casa e l’abitare a promuovere programmi e azioni per la legalità e la trasparenza, nell’ambito delle linee guida 2015 e 2017 ANAC e dei principi della presente legge con un atto di indirizzo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da attuare nei successivi centottanta giorni.

2          La Regione e i comuni affidano alle Aziende per la casa e per l’abitare le funzioni di classificazione, ripristino, assegnazione e manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare utilizzabile o riconvertibile a uso abitativo nell’ambito di beni immobili sequestrati o confiscati ai sensi del vigente codice antimafia. *

3          Per le finalità e l’attuazione di quanto previsto al comma 2 la Regione Puglia promuove la stipula di un protocollo d’intesa con l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità. *

4          La Regione Puglia riconosce ai soggetti di cui all’articolo 11, comma 2, secondo l’ordine ivi indicato, specifici titoli di preferenza, a parità di requisiti, di accesso all’edilizia residenziale pubblica nei bandi regionali ovvero nei bandi di altri enti e soggetti pubblici basati su fondi regionali che assegnano alloggi di edilizia residenziale o che attribuiscono contributi o vantaggi di qualsiasi tipo quali misure di sostegno alle politiche abitative.

 

  * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente comma.

 * La Corte costituzionale con sentenza  23 giugno - 30 luglio 2020, n. 177 ha dichiarato  l'illegittimità costituzionale del presente comma.

Art. 21

Politiche di sostegno per le vittime di tratta e sfruttamento connesso alla criminalità

1          La Regione Puglia, nell’ambito delle proprie competenze di programmazione, regolazione e indirizzo, in coerenza con la normativa europea e nazionale e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona, concorre alla tutela delle vittime di tratta e sfruttamento, quali nuove forme di riduzione alla schiavitù, connesse alla criminalità organizzata.

2          Le politiche regionali sono finalizzate al contrasto non repressivo dei fenomeni di sfruttamento sessuale, di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, attività illecite, di cui sono vittime quei soggetti riconosciuti vulnerabili ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 32 (Norme per l’accoglienza, la convivenza civile e l’integrazione degli immigrati in Puglia), attraverso:

        a) una capillare campagna di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi connessi alla collaborazione giudiziaria, volti a favorire l’emersione di un fenomeno complesso e in continua evoluzione, per arginare l’attività dell’indotto delle organizzazioni criminali;

       b) il potenziamento e la valorizzazione della rete delle associazioni che si occupano di tratta sul territorio pugliese.

Art. 22

Sportelli della legalità

1          La Regione promuove la costituzione presso gli enti locali del territorio pugliese di strutture organizzative stabili, denominate sportelli della legalità, deputati alla ricezione di segnalazioni provenienti dai cittadini vittime di episodi di criminalità, estorsione, truffa o più in generale di illegalità. Lo sportello offre ascolto, supporto psicologico e consulenza professionale anche mirati ad accompagnare le vittime della criminalità verso la denuncia.

2          La Giunta regionale può disporre una contribuzione finanziaria, secondo meccanismi premiali da determinarsi con apposito regolamento, alle iniziative delle amministrazioni locali che siano caratterizzate da intensità dell’attività svolta e significatività dei risultati ottenuti.

 

Art. 23

Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della criminalità organizzata e mafiosa

1          In ricordo delle vittime innocenti in Puglia, la Regione promuove e sostiene la giornata della memoria e dell’impegno da celebrarsi ogni anno il 21 marzo al fine di favorire l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio regionale.

2          In occasione della giornata di cui al comma 1 la Regione, in collaborazione con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, promuove e organizza cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione e di riflessione finalizzate a valorizzare la memoria, l’educazione alla cittadinanza, la legalità e la giustizia.

 

Art. 24

Premio Stefano Fumarulo

1          La Regione istituisce il premio regionale Stefano Fumarulo al fine di ricordare l’impegno antimafia del funzionario della Regione Puglia prematuramente scomparso.

 2.       Per le finalità di cui al comma 1, annualmente viene attribuito un riconoscimento economico:

            a) agli operatori della sicurezza che nell’anno si sono contraddistinti per particolari meriti sul campo nel contrasto alle mafie, nella lotta al caporalato, alla tratta degli esseri umani e ai reati ambientali;

            b) alle migliori tesi di dottorato e di laurea magistrale, sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali connessi anche al fenomeno migratorio, della corruzione e delle economie illegali, in Puglia.

 3.       Un riconoscimento morale viene attribuito:

            a) alle amministrazioni comunali che abbiano realizzato significative e tangibili azioni di prevenzione o contrasto delle infiltrazioni mafiose nella gestione della cosa pubblica;

            b) ai soggetti che gestiscono beni e aziende confiscate per la promozione della cultura della responsabilità civile, attraverso il coinvolgimento dei diversi attori sociali del territorio, per la sperimentazione di percorsi virtuosi nel riuso sociale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in grado di promuovere sviluppo sociale e occupazione;

c) alle scuole di ogni ordine e grado, nonché le associazioni di volontariato, regolarmente costituite e iscritte nell’albo regionale, che abbiano prodotto lavori sugli stili di vita dei giovani pugliesi, in merito alla percezione del fenomeno della corruzione e dell’illegalità, con l’avvio di azioni di formazione o sensibilizzazione aperte al territorio, supportate da adeguati strumenti e metodologie operative.

 

Art. 25

Costituzione di parte civile della Regione nei processi di mafia

1          La Regione si costituisce parte civile, in tutti quei procedimenti penali relativi a fatti commessi nel territorio della Regione, quando il pubblico ministero abbia richiesto il decreto che dispone il giudizio, anche immediato, o abbia emesso decreto di citazione diretta a giudizio o abbia proceduto con rito direttissimo per il delitto di cui all’articolo 416-bis del codice penale, ovvero al fine di agevolare le attività di associazioni previste dallo stesso articolo.

2          La Giunta regionale valuta e promuove la costituzione in giudizio dell’ente negli altri procedimenti penali per reati legati alla presenza della criminalità organizzata e mafiosa sul territorio pugliese, al fine di tutelare i diritti e gli interessi lesi della comunità regionale.

3          La Regione Puglia destina le somme liquidate a titolo di risarcimento a seguito della costituzione di parte civile alle iniziative promosse per il raggiungimento degli obiettivi generali della presente legge.

 

Art. 26

Politiche a sostegno del rafforzamento dei sistemi di sicurezza urbana del territorio regionale

1          La Regione promuove politiche e interventi in materia di prevenzione della sicurezza urbana e di protezione del cittadino, nonché di valorizzazione della convivenza civile.

2          La Regione, nel rispetto delle competenze dello Stato, promuove accordi con enti pubblici per la promozione di attività di integrazione tra politiche sociali e territoriali sul tema della sicurezza, di competenza regionale.

3          La Regione, attraverso gli interventi di cui al comma 2, contribuisce a realizzare interventi finalizzati alla prevenzione primaria in materia di sicurezza urbana e protezione del cittadino attraverso lo studio predittivo del fenomeno, i cui destinatari potranno essere i comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità mafiosa e organizzata.

 

Titolo III

Disposizioni finanziarie e finali

 

Art. 27

Clausola valutativa

1          L’Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e valuta i risultati conseguiti nella prevenzione della corruzione e del crimine organizzato e mafioso nel territorio regionale, così come nella promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile.

2          Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale presenta annualmente alla commissione consiliare competente la relazione di monitoraggio prevista dall’articolo 5, comma 6, che fornisce informazioni sulle misure previste nel Piano integrato per il rafforzamento e la diffusione della cultura della legalità e della responsabilità di cui al medesimo articolo 5, insieme a un’analisi sulla evoluzione dei fenomeni di illegalità collegati alle criminalità organizzata di tipo mafioso nelle sue diverse articolazioni rilevata nel territorio regionale, anche in relazione alla situazione nazionale.

 

Art. 28

Disposizioni finanziarie

1          Per gli esercizi  2019 e 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento all’articolo 34 e all’articolo 96 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2018). Nell’ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l’istituzione e la dotazione di appositi capitoli.

2          Per gli esercizi successivi al 2020 agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte nell’ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

 

Art. 29

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge regionale 23 marzo 2015, n. 12 (Promozione della cultura della legalità, della memoria e dell’impegno).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell’articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.