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Atto:LEGGE REGIONALE 23 marzo 2022, n. 6
Titolo:Tutela, valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale della Regione Marche
Pubblicazione:(B.U. 31 marzo 2022, n. 24)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:BENI E ATTIVITA’ CULTURALI
Materia:Attivitŕ culturali – Celebrazioni

Sommario





1. La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n.167 e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la legge 1 ottobre 2020, n.133, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio.
2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse.


1. La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse.
2. I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al comma 1.
3. Il calendario di cui al comma 1 è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione.


1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1 la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno dieci anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento.
2. La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi:
a) iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni;
b) studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche.



1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1 dell'articolo 3 e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del medesimo articolo 3.


1. Per le manifestazioni di rievocazione storica nell'ambito delle quali sono realizzate infiorate artistiche il termine di trenta anni previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 29 (Valorizzazione e sostegno delle manifestazioni di rievocazione storica) è ridotto a dieci anni.


1. Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2022 la spesa complessiva di euro 50.000,00.
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 1 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale ed equivalente incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 per euro 50.000,00, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.