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Atto:LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2023, n. 1
Titolo:Incentivi all'insediamento nei comuni del cratere marchigiano di personale dipendente del servizio sanitario
Pubblicazione:(B.U. 9 febbraio 2023, n. 1)
Stato:Vigente
Tema: SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA’
Settore:SANITA’
Materia:Strutture e personale sanitari e ospedalieri

Sommario





1. La Regione, in attuazione della normativa statale e dell'Unione europea, nonché del comma 7 dell'articolo 4 dello Statuto regionale, promuove l'insediamento di personale dipendente del servizio sanitario nei comuni marchigiani compresi negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
2. Gli interventi previsti da questa legge sono destinati prioritariamente ai Comuni nei quali, a seguito dell'espletamento, nei due anni antecedenti, di una procedura di assunzione, i relativi posti sono rimasti vacanti.


1. Per le finalità indicate all'articolo 1 la Regione:
a) concede ai Comuni indicati al comma 1 dell'articolo 1 contributi per la realizzazione di progetti diretti a promuovere l'insediamento nei relativi territori di dipendenti del servizio sanitario;
b) realizza direttamente progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.

2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al comma 1.


1. I progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità prevedono, in particolare:
a) l'erogazione di un contributo di residenza annua di ammontare fino ad euro 12.000,00 e per un periodo massimo di quattro anni, rinnovabile;
b) il recupero di immobili da destinare alla residenza di personale dipendente del servizio sanitario.

2. Gli interventi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 sono cumulabili.


1. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge è autorizzata, per l'anno 2023 la spesa di euro 200.000,00, per l'anno 2024 la spesa di euro 200.000,00 e per l'anno 2025 la spesa di euro 200.000,00.
2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede come di seguito specificato:
a) per l'anno 2023 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
b) per l'anno 2024 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025;
c) per l'anno 2025 euro 100.000,00 per le spese di parte corrente ed euro 100.000,00 per le spese di investimento mediante incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" rispettivamente al Titolo 1 e al Titolo 2 e contestuale ed equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023/2025.

3. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.