Legge Regionale 10 ottobre 2023 , n. 3

Conferimento ai comuni di funzioni in materia di bonifica di siti contaminati

(BURL n. 41, suppl. del 13 Ottobre 2023 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2023-10-10;3

Art. 1
(Conferimento ai comuni delle funzioni amministrative in materia di bonifica di siti contaminati ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 'Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici')
1. Con la presente legge la Regione conferisce ai comuni le funzioni amministrative relative alle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, nonché alle misure di riparazione e di ripristino ambientale di siti contaminati che ricadono nell'ambito del territorio di un solo comune e disciplina i poteri regionali di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni conferite, nonché il supporto tecnico-amministrativo e l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte della medesima Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 i comuni che ne facciano parte possono avvalersi delle unioni di comuni.
Art. 2
(Disciplina dell'esercizio delle funzioni)
1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1 i comuni utilizzano i sistemi informativi messi a disposizione dalla Regione.
2. Anche al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni amministrative conferite ai sensi dell'articolo 1, la Regione esercita i poteri di indirizzo e di coordinamento secondo criteri di efficienza modulati sulle differenti realtà territoriali e organizzative, sulla complessità degli adempimenti tecnico-amministrativi e sul rispetto degli obiettivi stabiliti dall'atto di pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 199, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e all'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
3. In particolare, attraverso il potere di indirizzo e coordinamento, la Regione:
a) definisce le priorità d'intervento per i siti contaminati e potenzialmente contaminati, secondo i criteri definiti dall'atto di pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati, di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006, e all'articolo 19 della l.r. 26/2003 e, per i siti prioritari, individua le azioni di supporto ai comuni;
b) individua le situazioni di inquinamento particolarmente complesse, sia dal punto di vista tecnico sia amministrativo-procedurale, supportando i comuni per eventuali ulteriori azioni da porre in essere;
c) fornisce indicazioni ai comuni beneficiari dei finanziamenti regionali per le bonifiche ai fini della gestione coordinata delle risorse individuate dalla programmazione finanziaria;
d) stabilisce le specifiche modalità di supporto tecnico-amministrativo per la bonifica, volte alla riqualificazione di suoli degradati, alla rigenerazione e alla riduzione del consumo di suolo;
e) coordina, ove richiesto, le azioni dei comuni sulle attività di bonifica dei plume di contaminazione e sulle situazioni di inquinamento diffuso;
f) gestisce e promuove l'integrazione delle banche dati regionali e degli enti locali;
g) stabilisce le modalità di supporto ai comuni da parte degli enti del sistema regionale;
h) fornisce indicazioni in materia di garanzie finanziarie per la corretta esecuzione e il completamento degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza dei siti contaminati;
i) definisce i criteri per la redazione dei progetti e le modalità procedurali per l'approvazione e l'autorizzazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati.
4. Nel rispetto del principio di leale collaborazione e delle rispettive autonomie, la Regione effettua il controllo sull'esercizio delle funzioni conferite a livello comunale in base alla diversa complessità tecnico-amministrativa dei procedimenti di bonifica da effettuare e in base ai criteri di priorità di intervento stabiliti dalla pianificazione in materia di bonifica dei siti contaminati di cui all'articolo 199, comma 6, del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 19 della l.r. 26/2003. In particolare, il controllo è esercitato dalla Regione mediante la verifica della completezza e della tempestività dell'inserimento dei dati e delle informazioni sulla procedura e mediante il monitoraggio delle fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica, avvalendosi dei sistemi informativi di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge.
5. La Regione garantisce, altresì, il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione nei confronti dei comuni di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione dei siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità, attraverso:
a) l'istituzione di organismi di concertazione e unità operative volte a garantire un costante esame delle problematiche tecnico-procedurali, ad accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi e a definire modalità operative di gestione delle situazioni di contaminazione e di potenziale contaminazione;
b) l'attività specifica di formazione indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) la messa a disposizione dei sistemi informativi di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso i quali monitorare le fasi tecnico-amministrative inerenti ai procedimenti di bonifica;
d) la possibilità, per i comuni, di avvalersi di strutture di supporto costituite presso gli enti del sistema regionale.
6. In caso di accertata e procrastinata inerzia dei comuni nell'esercizio delle funzioni conferite ai sensi dell'articolo 1, la Regione interviene in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere, secondo la procedura di cui all'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
Art. 3
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Le funzioni amministrative in materia di bonifica, conferite ai sensi dell'articolo 1, sono esercitate dai comuni dalla data di entrata in vigore della presente legge, salve le eccezioni espressamente previste al comma 2 del presente articolo.
2. I procedimenti inerenti alle funzioni amministrative di cui all'articolo 1, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge la Regione ha già convocato la conferenza di servizi, rimangono di competenza della stessa Regione limitatamente all'adozione del provvedimento conclusivo della singola fase del procedimento.
3. La Giunta regionale specifica le modalità attraverso le quali sono esercitate le funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo e supporto tecnico-amministrativo, di cui all'articolo 2, secondo i criteri ivi previsti, con deliberazioni da approvare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti per favorire l'esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia di bonifica di siti contaminati. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione triennale che descrive e documenta:
a) le azioni attivate dalla Regione per garantire il supporto tecnico-amministrativo ai comuni, con particolare attenzione nei confronti dei comuni di ridotte dimensioni e con elevata concentrazione dei siti da bonificare e, comunque, con situazioni di particolare complessità;
b) l'attività specifica di formazione promossa dalla Regione e indirizzata ai comuni in merito alla normativa, alla conduzione dei procedimenti amministrativi e alle azioni definite dalla programmazione regionale per la promozione degli interventi di bonifica sul territorio;
c) i risultati delle attività di controllo e monitoraggio esercitate dalla Regione;
d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto all'articolo 111 bis del Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi