Legge Regionale 25 ottobre 2021 , n. 18

Ratifica dell'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo

(BURL n. 43 suppl. del 28 Ottobre 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-10-25;18

Art. 1
(Oggetto della ratifica)
1. In conformità all'articolo 14, comma 3, lettera n), dello Statuto d'autonomia della Lombardia e all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2016, n. 22 (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), è ratificata l'intesa tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Regione Lombardia, concernente lo sviluppo della mobilità transfrontaliera tra il territorio ticinese e quello lombardo, allegato e parte integrante della presente legge, sottoscritta il 29 aprile 2020 dal Presidente di Regione Lombardia, dall'Assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile e dal Presidente e dal Cancelliere del Consiglio di Stato del Cantone Ticino.
Art. 2
(Efficacia dell'intesa)
1. Le disposizioni dell'intesa di cui all'articolo 1 assumono efficacia dopo lo scambio tra il Cantone Ticino e la Regione degli avvisi di conclusione delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 13 dell'intesa. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle iniziative della Regione, previste dall'intesa medesima, attivate tra la data della relativa sottoscrizione e la data di ricevimento dell'ultimo avviso di conclusione di cui al primo periodo.
2. L'approvazione e la promulgazione della presente legge, la relativa pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia e il conseguente avviso al Cantone Ticino, costituiscono l'adempimento delle procedure interne regionali ai fini dell'efficacia dell'intesa di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 13 dell'intesa, essa ha validità ed efficacia per cinque anni decorrenti dallo scambio degli avvisi di conclusione delle procedure interne di cui al comma 1 e si rinnova di anno in anno, salva eventuale comunicazione contraria di una delle parti con almeno un anno di anticipo rispetto alla data del rinnovo.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1. Dall'attuazione dell'articolo 3 dell'intesa di cui all'articolo 1 discendono oneri pari a euro 3.401.000,00 annui dal 2021 sino al 2025 stanziati alla missione 10 'Trasporti e diritto alla mobilità', programma 1 'Trasporto ferroviario' - Titolo 1 'Spese correnti' che trovano copertura finanziaria nella somma corrisposta dal Cantone Ticino e stanziata in entrata a valere sul Titolo 2 'Trasferimenti correnti', tipologia 2.0105 'Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo'.
2. I restanti interventi oggetto dell'intesa di cui al comma 1 trovano copertura nelle risorse finanziarie autonome e statali già stanziate a bilancio nell'ambito delle politiche regionali in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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