Legge Regionale 26 maggio 2022 , n. 10

Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria

(BURL n. 22 suppl. del 30 Maggio 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-05-26;10

Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.
2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei 'Viaggi della Memoria', quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:
1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;
2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;
4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;
b) luogo della Memoria: area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.
Art. 3
(Soggetti beneficiari di contributi)
1. In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.
2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:
a) scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
b) enti locali;
c) altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della regione.
3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1. La Giunta regionale definisce, previo parere della competente commissione consiliare, le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri di valutazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti coinvolti per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2, dell'articolo 3, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.
2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'articolo 3, comma 2; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, previste in euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024, si provvede con incremento di euro 200.000,00 per ciascun anno del triennio 2022-2024 della missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 06 'Servizi ausiliari all'istruzione' - Titolo 1 'Spese correnti' e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri Fondi' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2022-2024.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 2024 si provvede con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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