Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare

Numero della legge: 5
Data: 11 aprile 2024
Numero BUR: 31
Data BUR: 16/04/2024

SOMMARIO

Art. 1              (Finalità)

Art. 2              (Caregiver familiare)

Art. 3              (Riconoscimento del caregiver familiare. Card del Caregiver)

Art. 4              (Rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

Art. 5             (Rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari)

Art. 6              (Interventi per il caregiver familiare)

Art. 7             (Budget personale del caregiver familiare)

Art. 8             (Riconoscimento delle competenze)

Art. 9             (Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

Art. 10            (Iniziative per i giovani caregiver familiari in ambito scolastico e universitario)

Art. 11            (Iniziative di sensibilizzazione e informazione. Giornata del caregiver familiare)

Art. 12            (Abrogazioni)

Art. 13            (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 14            (Disposizioni finanziarie)

Art. 15            (Entrata in vigore)

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione riconosce e promuove la cura familiare e la solidarietà come beni sociali in un’ottica di responsabilizzazione diffusa e di sviluppo di comunità.

2. La Regione riconosce, tutela e sostiene il valore sociale ed economico dell’attività del caregiver familiare quale componente della rete di assistenza alla persona e del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali e sanitari regionali e ne favorisce, con le modalità previste dalla presente legge, la partecipazione alla programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria.

3. La Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, prevede azioni dirette e forme di sostegno a supporto del caregiver familiare.

4. La Regione riconosce, altresì, il caregiver familiare come persona autonoma, titolare di diritti individuali propri, diversi da quelli della persona che necessita di cura e assistenza di cui si occupa e destina, allo stesso, risorse aggiuntive rispetto a quelle previste per il sostegno alle persone con disabilità.

 

Art. 2

(Caregiver familiare)

1. Il caregiver familiare, ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo al caregiver familiare, è la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e successive modifiche, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modifiche, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e successive modifiche.

2. Lo status di caregiver familiare può essere riconosciuto anche a coloro che, in mancanza di familiari da parte dell’assistito, convivono con la persona bisognosa di assistenza, garantendone la permanenza nel proprio ambiente familiare.

3. Il caregiver familiare svolge la propria attività di cura e assistenza nell’ambito del Piano personalizzato di assistenza di cui all’articolo 9 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), di seguito denominato Piano personalizzato.

4. Il caregiver familiare esercita le proprie funzioni di referente dei servizi per la tutela del benessere e dei bisogni della persona che necessita di cura ed assistenza anche in caso di ricovero della stessa in una struttura residenziale.

5. Il caregiver familiare è distinto dai professionisti preposti all’accudimento e alla cura della persona che necessita di assistenza il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali. 

Art. 3

(Riconoscimento del caregiver familiare. Card del Caregiver) 

1. La Regione rispetta la libertà della persona che necessita di cura e assistenza in merito alla scelta del proprio caregiver familiare tra le figure di cui all’articolo 2.

2. Il caregiver familiare può chiedere il riconoscimento del proprio status ai competenti servizi territoriali che provvedono entro novanta giorni dalla richiesta mediante l’adozione di un’apposita scheda all’interno del Piano personalizzato, nel rispetto delle modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 6.

3. Al fine di facilitare il caregiver nello svolgimento della propria attività nonché nei percorsi preferenziali di accesso ai servizi, allo stesso viene rilasciato, a seguito del riconoscimento di cui al comma 2, un apposito tesserino identificativo denominato Card del Caregiver.

4. Lo status di caregiver familiare non può essere riconosciuto a più di una persona per lo stesso assistito, fatta eccezione per genitori con figli minori e qualora sia presente un giovane caregiver.

5. Il caregiver familiare cessa la propria attività in caso di revoca da parte della persona che necessita di cura ed assistenza, di decesso della medesima ovvero nella ipotesi di rinuncia da parte del caregiver familiare e nel caso di cessazione della convivenza nell’ipotesi prevista dall’articolo 2, comma 2.

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di politiche sociali, previo parere della competente commissione consiliare permanente e sentita la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 e successive modifiche, definisce le linee guida per le procedure di riconoscimento del caregiver familiare.

Art. 4

(Rete di sostegno al caregiver familiare nell’ambito del sistema integrato dei servizi regionali)

1. La rete di sostegno al caregiver familiare è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari e dalle reti di solidarietà presenti sul territorio.

2. La rete di cui al comma 1 è costituita da:

a)  il case manager che, nell’ambito del Piano personalizzato, è la figura di riferimento e referente del caregiver familiare;

b) il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, quale referente terapeutico della persona che necessita di cura e assistenza, nonché lo specialista che ha in cura la persona con disabilità psichica o mentale;

c)  gli operatori dei servizi socioassistenziali, sociosanitari e sanitari chiamati a intervenire per particolari bisogni o specifiche necessità assistenziali;

d) le consulte, le associazioni territoriali di riferimento, le associazioni familiari, gli enti del Terzo settore, le rappresentanze dei caregiver familiari, le Agenzie di vita indipendente, il volontariato, la solidarietà di vicinato e ogni altra rete e relazione, anche informale, a supporto delle attività del caregiver familiare.

Art. 5

(Rapporto con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari)

1. I servizi sociali dei comuni, singoli o associati, e i servizi delle aziende sanitarie locali, riconoscono il caregiver familiare quale elemento integrante della rete del welfare locale, assicurando il sostegno e l’affiancamento necessari a sostenere la qualità dell’attività di cura e assistenza.

2. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e successive modifiche, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari forniscono al caregiver familiare informazioni puntuali ed esaurienti in merito alle problematiche della persona che necessita di cura ed assistenza, ai suoi bisogni assistenziali e alle cure necessarie, ai diritti e ai criteri di accesso alle prestazioni integrate nonché alle diverse opportunità e risorse presenti sul territorio che possano essere di sostegno all’attività di assistenza e di cura.

3. Al fine di favorire la permanenza della persona che necessita di cura e assistenza presso il proprio domicilio, il caregiver familiare svolge, altresì, il ruolo di facilitatore attraverso il coinvolgimento attivo, da parte dei servizi socioassistenziali, nel percorso di valutazione, definizione e realizzazione del Piano personalizzato e assume gli impegni concordati in accordo con la persona assistita, ove possibile, modificabili in base a eventuali esigenze sopravvenute, con le modalità ordinarie di revisione del Piano stesso.

4. Nei casi di emergenza che richiedono la necessità di sostituire il caregiver familiare, le soluzioni sono condivise con il medesimo e comportano la ridefinizione del Piano personalizzato qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.

5. Al caregiver familiare è riconosciuta capacità propositiva e, in caso di compromissione funzionale della sfera psichica, intellettiva o relazionale della persona che necessita di cura e assistenza, con conseguente impossibilità di effettuare in autonomia le proprie scelte, anche responsabilità decisionale nei limiti delle prerogative riconosciute dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni statali vigenti.

6. Gli operatori sociosanitari e socioassistenziali, impegnati nei percorsi assistenziali di iniziativa pubblica alla persona con disabilità o non autosufficiente, sono individuati, ove possibile, di concerto con il caregiver familiare nell’ambito della revisione periodica del Piano personalizzato.

Art. 6

(Interventi per il caregiver familiare

1. Fermi restando gli interventi finanziati da specifiche leggi regionali di settore, la Regione, nell’ambito della propria programmazione sociale, sociosanitaria e sanitaria, nel rispetto della libertà di scelta del caregiver familiare e nei limiti delle risorse disponibili, promuove in favore del caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2:

a)  azioni di sostegno alle attività in favore del caregiver familiare affidate ai distretti sociosanitari e alle aziende sanitarie locali, previo confronto con la Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla l.r. 36/2003, con gli organismi di rappresentanza degli enti del Terzo settore e dei caregiver familiari nonché con le parti sociali, quali, in particolare:

1) l’informazione, l’orientamento e l’affiancamento per l’accesso ai servizi necessari ai fini assistenziali, anche attraverso sportelli front office nei punti unici di accesso (PUA), apposite sezioni sui portali Internet e numeri verdi regionali o distrettuali;

2) l’attività formativa per il corretto svolgimento della funzione di cura ed assistenza mediante corsi gratuiti tenuti da personale in possesso di specifiche competenze in ambito sanitario, sociosanitario e socioassistenziale;

3) il supporto psicologico per il conseguimento e il mantenimento del benessere e dell’equilibrio personale e familiare, nonché per prevenire l’isolamento e i fattori di rischio di stress psico-fisico legati all’attività di cura e assistenza prestata;

4) gli interventi di sollievo, mediante l’impiego di operatori professionali o personale scelto direttamente dalle persone che necessitano di cura ed assistenza e dalle famiglie, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della l.r. 11/2016 e successive modifiche, in sostituzione temporanea del caregiver familiare presso il domicilio della persona, in caso di impedimenti dello stesso caregiver familiare, quali, a titolo esemplificativo, visite, prestazioni specialistiche, malattia, ricovero, ferie, riposo;

5) la domiciliarizzazione delle visite specialistiche nei casi di difficoltà di spostamento della persona che necessita di cura e assistenza e attivazione, nelle strutture sanitarie, nonché l’individuazione di percorsi dedicati per ridurre i tempi di attesa per l’accesso alle prestazioni in favore del caregiver familiare e nei confronti della persona che necessita di cura e assistenza, sia per l’accoglienza che per il ricovero;

6) interventi per agevolare l’ingresso e la permanenza del caregiver nei reparti di pronto soccorso e di degenza, al fine di facilitare il percorso diagnostico terapeutico-assistenziale in tutte le sue fasi ed evitare il disorientamento spazio-temporale legato all’isolamento e alla permanenza nelle strutture sanitarie;

b) intese e accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per l’eventuale stipula, da parte del caregiver familiare, di polizze infortuni, per la responsabilità civile derivante dall’attività prestata nonché di previdenza integrativa;

c)  programmi di aggiornamento degli operatori sociali, sociosanitari e sanitari, in ordine ai temi legati alla valorizzazione del caregiver familiare e alla relazione e comunicazione con gli stessi, in accordo con i distretti sociosanitari, con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori dei servizi;

d) lo sviluppo, ad integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, di un contesto sociale di supporto nella gestione della persona che necessita di cura e assistenza e di contrasto al possibile isolamento sociale del caregiver familiare, mediante gruppi motivazionali e di mutuo aiuto con la presenza di facilitatori esperti per favorire lo scambio di esperienze e di opportunità formative;

e)  l’attivazione di forme di facilitazione nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell’interesse dell’assistito o del caregiver familiare a cui è stata rilasciata la scheda di riconoscimento dello status ai sensi dell’articolo 3, comma 2;

f)  la creazione di canali pubblici di comunicazione privilegiati, anche con l’impiego delle nuove tecnologie della comunicazione e informazione (ITC), quali contact center, sportelli di accoglienza con personale dedicato, che facilitino il costante rapporto tra il caregiver familiare, gli operatori e la persona con disabilità, anche non collaborante di cui alla legge regionale 30 marzo 2021, n. 5 (Disposizioni per l’istituzione e la promozione di un percorso a elevata integrazione socio-sanitaria in favore di persone con disabilità “Non collaboranti”) e successive modifiche e non autosufficiente;

g) l’accordo tra rappresentanti delle farmacie regionali per la consegna dei dispositivi e dei farmaci a domicilio, nell’ottica di ampliare l’accesso ai servizi sociosanitari dei caregiver.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali e previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al presente articolo e individua gli strumenti di monitoraggio.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore competente in materia di politiche sociali, programma, annualmente, l’utilizzo delle risorse disponibili relative agli interventi previsti dalla presente legge, stabilendone le priorità.

Art. 7

(Budget personale del caregiver familiare)

1. A valere sul fondo di cui all’articolo 14, comma 1, la Regione finanzia, in via sperimentale, il budget personale del caregiver familiare, quale contributo a fondo perduto finalizzato a sostenere il caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, nelle spese connesse alla cura della propria persona, al tempo libero, alla formazione e all’aggiornamento professionale presso centri autorizzati o accreditati dalla Regione.

2. Sono escluse dal contributo di cui al comma 1 le spese relative a giochi che prevedono vincite in danaro e/o altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

3. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 3, può prevedere ulteriori spese non ammissibili a contributo e le priorità nell’accesso ai contributi.

4. I distretti sociosanitari provvedono all’erogazione del contributo al caregiver familiare nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 6, comma 3.

5. La soglia massima di ISEE per l’accesso al contributo di cui al comma 1 è stabilita in euro 24.000,00.

Art. 8

(Riconoscimento delle competenze) 

1. Le competenze maturate dal caregiver familiare, formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2, durante il percorso di cura e assistenza alla persona con disabilità o non autosufficiente, sono valutabili ai fini del riconoscimento di crediti formativi di frequenza nell’ambito di percorsi formali finalizzati all’acquisizione di competenze o dell’attestato di qualifica relativo a profili presenti nel repertorio regionale.

2. L’esperienza e le capacità maturate dai caregiver familiari nell’attività di cura ed assistenza, possono, altresì, essere valutate nell’ambito dei servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e, in particolare, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92) e successive modifiche.

3. Le competenze e le esperienze maturate dal caregiver familiare nell’esercizio delle attività assistenziali possono essere valorizzate anche ai fini di politiche attive mirate all’inserimento e reinserimento lavorativo.

4. Almeno il 50 per cento delle risorse regionali per i percorsi di formazione dei caregiver familiari, possono essere destinate in favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, che si avvalgono di enti di formazione accreditati ai sensi della disciplina regionale vigente.

Art. 9

(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza) 

1. La Regione promuove intese e accordi con le associazioni datoriali per favorire la conciliazione della vita lavorativa con le esigenze di cura, evitare penalizzazioni o l’abbandono dell’attività lavorativa, mediante forme di maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, agevolando il ricorso a permessi e ferie, nonché incentivando lo sviluppo di servizi di welfare aziendale o interaziendale e lo strumento del lavoro agile e del lavoro a tempo parziale.

2. Al fine di attivare specifici programmi di supporto all’attività di cura e di assistenza del caregiver familiare attraverso interventi e azioni di politica attiva nell’ambito dei servizi per l’impiego, presso la direzione regionale competente in materia di politiche sociali, è istituito un tavolo tecnico, composto dai Direttori delle direzioni regionali competenti in materia di inclusione sociale, lavoro e pari opportunità, dal Presidente della Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla l.r. 36/2003, da un soggetto designato, rispettivamente, dagli organismi di rappresentanza degli enti del Terzo settore, dagli organismi di rappresentanza dei caregiver familiari, dagli organismi di rappresentanza delle associazioni familiari nonché dalle parti sociali e datoriali. Il coordinamento del tavolo è svolto dal Direttore della direzione regionale competente in materia di inclusione sociale.

3. Gli enti del servizio sanitario regionale e le ASP, nel rispetto della propria autonomia organizzativa, nelle ipotesi di indizione di procedure concorsuali per l’assunzione di personale sociosanitario, possono prevedere criteri premiali per i candidati che abbiano svolto attività di cura ed assistenza in qualità di caregiver familiari formalmente riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 2.


Art. 10

(Iniziative per i giovani caregiver familiari in ambito scolastico e universitario)

1. Ai fini della presente legge, per giovane caregiver familiare si intende la persona di età compresa tra i 16 e 28 anni che si prende cura di un proprio familiare convivente anche in presenza di un caregiver familiare formalmente riconosciuto ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

2. Al fine di consentire ai giovani caregiver familiari percorsi agevolati per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) nonché per la riduzione dei contributi annuali onnicomprensivi a carico degli studenti universitari, la Regione promuove specifici accordi con il Comitato regionale di coordinamento delle Università del Lazio (CRUL) istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell’articolo 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59).

3. La Regione, nel rispetto dell’autonomia scolastica, promuove accordi con l’Ufficio scolastico regionale del Lazio per:

a)  consentire flessibilità oraria in entrata e in uscita dagli istituti scolastici e/o formativi del giovane caregiver in diritto dovere;

b) elaborare strategie educative e approcci didattici e organizzativi per supportare e sostenere i giovani caregiver familiari nel loro percorso scolastico e formativo;

c)  prevedere percorsi scolastici e formativi dedicati per consentire la conciliazione delle attività scolastiche e formative con l’attività di cura;

d) facilitare il riconoscimento delle attività svolte dai giovani caregiver da parte dei docenti e dei formatori.

Art. 11

(Iniziative di sensibilizzazione e informazione. Giornata del caregiver familiare)

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione e informazione per diffondere una maggiore consapevolezza sul ruolo del caregiver familiare e sul suo valore sociale, nonché di orientamento in ordine ai servizi ed alle iniziative, pubbliche e private, in suo sostegno.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita la Giornata del caregiver familiare, da celebrarsi il secondo venerdì del mese di ottobre di ogni anno, con la collaborazione della Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla l.r. 36/2003, delle associazioni delle persone con disabilità e loro familiari, degli enti del Terzo settore, delle parti sociali, delle rappresentanze dei caregiver familiari e delle associazioni datoriali.

3. La Regione documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori per la diffusione delle buone pratiche e la programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto del caregiver familiare.

4. La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano l’associazionismo dei caregiver familiari, favorendo la partecipazione delle loro rappresentanze alla programmazione dei piani di zona dei distretti sociosanitari.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a)  i commi 8, 8 bis, 9, 9 bis e 9 ter dell’articolo 26 della l.r. 11/2016;

b) l’articolo 11 della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo a modifica all’articolo 26 della l.r. 11/2016;

c)  la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14, relativa a modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2016;

d) l’articolo 4 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità);

e)  la lettera b) del comma 21 dell’articolo 9 della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativa a modifiche all’articolo 26 della l.r. 11/2016.

 

Art. 13

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Il Consiglio regionale monitora l’attuazione della presente legge e valuta i risultati progressivamente conseguiti nel sostegno del caregiver familiare e nel suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, sociosanitari e sanitari regionali. A tal fine la Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che documenta e descrive in particolare:

a) il numero dei caregiver familiari formalmente riconosciuti, anche in relazione al potenziale di quelli interessati agli interventi della presente legge, la distribuzione sul territorio, le caratteristiche degli stessi e la tipologia dell’attività di cura e di assistenza prestata;

b) le iniziative di supporto al caregiver familiare attuate, nell’ambito delle proprie competenze, dalla Regione, dalle aziende sanitarie locali e dai distretti sociosanitari, nonché il grado di diffusione delle stesse e di soddisfazione raggiunto;

c)  le caratteristiche e gli esiti della sperimentazione del budget personale del caregiver familiare;

d) le eventuali criticità riscontrate nella promozione e attuazione territoriale delle misure della presente legge e nell’attivazione della rete di sostegno al caregiver familiare.

2.  La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a)  gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione alle misure e agli strumenti previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per l’attuazione degli interventi;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento alle risorse finanziarie impiegate.

Art. 14

(Disposizioni finanziarie) 

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, definiti annualmente nell’ambito della deliberazione di programmazione di cui all’articolo 6, comma 3, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo regionale per il sostegno del caregiver familiare”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 5.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2024-2026, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1. A decorrere dall’anno 2027, alla copertura degli oneri si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Una quota fino a un massimo di euro 50.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2024-2026, del fondo di cui al comma 1, è destinata alla copertura degli interventi di cui all’articolo 11, concernenti l’istituzione della Giornata del caregiver familiare.

3. All’attuazione della presente legge concorrono le risorse derivanti dai trasferimenti statali destinate agli interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare, a valere sul Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità di cui all’articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), iscritte nel programma 02 della missione 12, titolo 1.

4. All’attuazione della presente legge possono concorrere le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi Strutturali e di investimento Europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relativi al Programma Operativo FSE+, OP4 – Un’Europa più sociale e inclusiva, nonché le risorse relative alle leggi regionali di seguito elencate, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa previste nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale:

a)  legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, destinate a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e assistenza, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al programma 03 “Sostegno all’occupazione” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;

b) l.r. 5/2021, destinate all’attività informativa relativa al servizio in favore delle persone con disabilità grave non collaboranti, nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui al programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1.

Art. 15

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.