Disposizioni a favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l'acquisizione di specifiche competenze nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) nonché per agevolarne l'accesso e la progressione di carriera nei relativi settori lavorativi

Numero della legge: 3
Data: 24 febbraio 2022
Numero BUR: 18 s. o. n. 1
Data BUR: 24/02/2022

SOMMARIO

Art. 1       (Finalità)

Art. 2       (Obiettivi e interventi)

Art. 3       (Soggetti beneficiari)

Art. 4       (Strumenti partecipativi e collaborativi)

Art. 5       (Piano triennale degli interventi)

Art. 6       (Programma annuale degli interventi)

Art. 7       (Disposizione di prima attuazione)

Art. 8       (Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 9       (Modifica all’articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

Art. 10     (Disposizioni finanziarie)

Art. 11     (Entrata in vigore)



Art. 1

(Finalità)

 

1. La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali, dell’ordinamento europeo e internazionale, di quanto previsto dagli articoli 6, comma 6 e 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, nonché in conformità con la Dichiarazione di Pechino e la Piattaforma di azione adottate a Pechino, il 15 settembre del 1995, dalla Quarta Conferenza mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni unite (ONU) sulle donne e con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata, con risoluzione 70/1 del 25 settembre 2015, dall’Assemblea generale dell’ONU e, in particolare, con l’Obiettivo 5 “Raggiungere l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze”, promuove l’equiparazione dei diritti e maggiori forme di tutela, favorisce e incentiva azioni a favore delle donne tese al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, alla promozione della formazione, del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della presenza nell’ambito lavorativo e dell’abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Art. 2

(Obiettivi e interventi)

 

1. La presente legge, per le finalità di cui all’articolo 1, nel rispetto della normativa dell’Unione europea nonché statale e, in particolare, della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, detta disposizioni volte:

a)  alla promozione dell’uguaglianza e delle pari opportunità;

b) al contrasto e alla lotta verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere e, in particolare, di quelli che alimentano il divario di conoscenze tra le donne e gli uomini rispetto alle materie STEM;

c)  alla diffusione della passione, sin dall’infanzia, per le materie scientifiche e tecnologiche e della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne;

d) alla promozione della formazione STEM incoraggiando le studentesse allo studio di tali materie stimolandone l’apprendimento fin dalla più giovane età;

e)  alla valorizzazione dei talenti e delle capacità tecnico-scientifiche delle donne e al sostegno della scelta di percorsi scientifici;

f)  alla promozione e al sostegno dell’occupazione, delle carriere e dell’imprenditorialità delle donne nel campo delle discipline STEM;

g) al contrasto delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM.

2. La Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, in coerenza con i piani e i programmi regionali, statali ed europei, anche con il concorso dei fondi europei, promuove, sostiene e finanzia, anche nella forma della compartecipazione e/o del cofinanziamento e del partenariato pubblico – privato, interventi concernenti, in particolare:

a) la promozione di iniziative, rivolte alle alunne della scuola primaria e secondaria di primo grado, per stimolare l’apprendimento delle materie STEM, anche attraverso l’introduzione di metodi innovativi di comprensione del metodo scientifico e di somministrazione dei percorsi di approfondimento, per favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per il sostegno nello studio di materie scientifiche, per la promozione di progetti di coding, di progetti di sviluppo logico, di alfabetizzazione digitale e di orientamento alla scienza, per l’istituzione di premi per giovani inventrici, di interventi per il sostegno alla scelta di percorsi scientifici e delle capacità tecnico scientifiche delle ragazze;

b) l’attivazione di programmi di orientamento allo studio, rivolti in particolare alle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che ne promuovano le carriere scientifiche, anche attraverso l’organizzazione di incontri, testimonianze in aula e masterclass sulle sfide della ricerca nei diversi ambiti scientifici e sul ruolo centrale che le conoscenze e le competenze in questi settori hanno nella costruzione del futuro, per la diffusione della consapevolezza delle opportunità, anche professionali, che le discipline STEM possono offrire alle donne, per contrastare la loro sotto-rappresentazione in settori strategici, favorendo allo stesso tempo l’uguaglianza di genere e le pari opportunità;

c) l’organizzazione di corsi di formazione rivolti al personale docente, in particolare delle scuole primarie e secondarie di primo grado, volti a trasmettere le adeguate competenze sulle tematiche degli stereotipi di genere, sulle modalità innovative di insegnamento delle materie scientifiche e matematiche e sull’istruzione digitale;

d) l’istituzione di borse di studio, destinate alle studentesse, per incentivare e sostenere la scelta di percorsi nei settori scientifici a bassa partecipazione femminile;

e) l’organizzazione di corsi di formazione professionalizzante e specializzata nonchè di tirocini formativi, rivolti prioritariamente alle donne che devono entrare o rientrare nel mercato del lavoro, diretti a fornire le adeguate competenze in campo scientifico, nell’uso di tecnologie digitali e di programmi, nella gestione di software per data analysis;

f) l’attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) dedicati in prevalenza alle studentesse, nel campo della programmazione e dello sviluppo di prodotti digitali;

g) la promozione di progetti e di corsi per la formazione professionale, rivolti alle donne e dedicati alle micro, piccole e medie imprese (PMI), alle lavoratrici autonome e artigiane, per l’acquisizione di competenze digitali, al fine di facilitare l’accesso al mercato digitale;

h) la promozione di iniziative per incentivare la valorizzazione delle competenze delle donne, in particolare presso le università, i centri di ricerca pubblici e privati e le imprese che lavorano nella ricerca, anche attraverso la predisposizione e l’adozione di gender equality plans, al fine di rendere tali organizzazioni più inclusive e in grado di valorizzare tutti i talenti superando stereotipi e discriminazioni di genere;

i) la promozione, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, di dottorati anche industriali, in particolare quelli legati alle esigenze del territorio, per valorizzare le competenze sviluppate in ambito lavorativo e permettere la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, facilitando il passaggio dall’università al mercato del lavoro e migliorando le opportunità di inserimento lavorativo di giovani donne altamente qualificate;

l) la promozione dell’utilizzo del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca a favore delle donne, nei campi inerenti le materie STEM;

m) la promozione di iniziative per incentivare l’occupazione e la progressione di carriera delle donne nei settori STEM e in quelli delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), anche mediante il riconoscimento di benefici premiali a favore delle imprese che operano in tali settori;

n)  la promozione di progetti per la creazione di gender innovation hub, di ecosistemi territoriali, spazi fisici dove possano incontrarsi imprese, ricerca e formazione per sostenere lo sviluppo di un’innovazione tecnologica e digitale attenta alle implicazioni di genere;

o) l’organizzazione di corsi e programmi per l’alfabetizzazione digitale, rivolti in particolare alle fasce più vulnerabili nelle quali tali competenze sono normalmente più carenti, al fine di fornire le necessarie competenze digitali di base;

p) la promozione di iniziative di carattere culturale, sociale e sportivo sui temi dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità e del rispetto delle differenze, del contrasto verso ogni forma di pregiudizio e stereotipo di genere con particolare riferimento alle materie STEM, dell’importanza di una formazione STEM per le ragazze rispetto alle professioni di domani;

q) la promozione e la realizzazione di giornate informative e campagne di sensibilizzazione, anche attraverso convegni, seminari di studio e l’utilizzo dei social, per appassionare alle materie STEM le giovani generazioni, in particolare bambine e adolescenti, per stimolare l’apprendimento delle materie STEM e favorire lo sviluppo di una maggiore consapevolezza tra le giovani studentesse della propria attitudine verso le conoscenze scientifiche, per la promozione della scelta di percorsi scientifici e delle carriere STEM delle donne;

r) la promozione di programmi di sviluppo delle carriere delle donne che lavorano nel campo della formazione, della ricerca e dell’innovazione in discipline STEM, favorendone il coinvolgimento nei processi decisionali attraverso azioni specifiche e attuali per i diversi livelli di carriera.

 

Art. 3

(Soggetti beneficiari)

 

1. Beneficiano dei finanziamenti relativi agli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, secondo quanto previsto dal programma annuale degli interventi di cui all’articolo 6, gli enti locali o altri enti pubblici territoriali, i municipi, le scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, le università pubbliche e gli enti di ricerca, le università private che abbiano la sede legale e/o operativa nella Regione, gli enti di formazione professionale accreditati e gli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, che abbiano finalità statutarie connesse e coerenti con le finalità della presente legge, che siano costituiti da almeno due anni e aventi sede legale e/o operativa nel territorio regionale, nonché le imprese private, con sede legale e/o operativa nel territorio regionale che abbiano vocazione e competenza specifica nei settori e ambiti STEM e gli eventuali ulteriori requisiti individuati con il piano di cui all’articolo 5.

 

Art. 4

(Strumenti partecipativi e collaborativi)

 

1. La Regione provvede alla realizzazione degli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, anche attraverso la stipula di accordi, protocolli d’intesa, convenzioni e altre forme di partenariato e promuove, altresì, la conclusione di accordi, protocolli e altre forme di collaborazione tra i soggetti di cui all’articolo 3.

 

Art. 5

(Piano triennale degli interventi)

 

1. Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale, in coerenza con le previsioni dei piani operativi regionali e nel rispetto della programmazione economica regionale, adotta con cadenza triennale, sentita la commissione consiliare competente, anche sulla base delle proposte dell’Osservatorio regionale di cui all’articolo 8 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna) e successive modifiche, il piano triennale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della presenza nell’ambito lavorativo e dell’abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM, di seguito denominato piano triennale.

2. Il piano triennale individua:

a)    gli ambiti e gli obiettivi prioritari d’intervento tra quelli elencati all’articolo 2, comma 2, da perseguire nel triennio di riferimento con i relativi valori attesi di risultato e i rispettivi indicatori;

b)   i criteri e le modalità per la verifica del perseguimento degli interventi di cui alla lettera a);

c)    gli eventuali requisiti ulteriori richiesti alle imprese private ai sensi dell’articolo 3;

d)   il quadro delle risorse finanziarie pluriennali disponibili a legislazione vigente al fine di realizzare gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2.

 

Art. 6

(Programma annuale degli interventi)

 

1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, sulla base del piano triennale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma annuale degli interventi per il contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere e per la promozione della formazione e del rafforzamento delle competenze, dell’aumento della presenza nell’ambito lavorativo e dell’abbattimento delle barriere ai percorsi di sviluppo delle carriere delle donne nelle discipline STEM, di seguito denominato programma annuale.

2. Il programma annuale definisce gli obiettivi e le priorità annuali, gli ambiti, le modalità e i criteri in base ai quali individuare le iniziative e gli interventi di cui all’articolo 2, comma 2, nonché il riparto delle risorse.

3. Il programma annuale definisce, altresì, i criteri e le modalità relativi alla:

a)    presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti;

b)   valutazione delle domande per la formazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento;

c)    erogazione dei finanziamenti;

d)   rendicontazione e controllo delle spese sostenute.

4. La Regione concede i finanziamenti di cui alla presente legge con procedure a evidenza pubblica.

 

Art. 7

(Disposizione di prima attuazione)

 

1. In fase di prima attuazione, la Giunta regionale adotta, sentita la commissione consiliare competente, il piano triennale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 8

(Clausola valutativa. Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

 

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati progressivamente conseguiti nel promuovere la formazione, la ricerca, l’inserimento lavorativo e la carriera scientifica nelle discipline STEM. A tal fine, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che descrive:

a) gli interventi realizzati, i soggetti beneficiari dei finanziamenti, i soggetti coinvolti, le eventuali forme di partecipazione, adesione, collaborazione e partenariato attivate, le risorse stanziate e quelle effettivamente utilizzate, i risultati conseguiti;

b) le eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli interventi.

2.  Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale) la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socioeconomiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previste per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c) la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 9

(Modifica all’articolo 9 della legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna” e successive modifiche)

 

1.  Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 4/2014, dopo le parole: “pari opportunità” sono inserite le seguenti: “al fine di contrastare gli stereotipi di genere negli ambiti dell’istruzione, della formazione e del lavoro e per favorire, in particolare, il superamento del divario esistente in ordine alle competenze, all’occupazione e alla progressione di carriera delle donne nelle discipline e nei settori scientifici, tecnologici, ingegneristici e matematici (STEM)”.

 

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante l’istituzione nel programma 04 “Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere l'apprendimento, la formazione e l’occupazione nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)” e del “Fondo per le iniziative in favore delle donne dirette al contrasto dei pregiudizi e degli stereotipi di genere, per promuovere attività culturali, sociali, sportive ed a carattere informativo nel campo delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM)”, le cui autorizzazioni di spesa pari, rispettivamente, a euro 250.000,00, per l’anno 2022 e a euro 350.000,00, per l’anno 2023, e a euro 100.000,00, per ciascuna annualità 2022 e 2023, sono derivanti dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1.

2.  All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, nei limiti delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte nell’ambito della legge annuale di stabilità regionale, le risorse relative, in particolare:

a)  alla legge regionale 30 marzo 1992, n. 29 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio) e alla legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) e successive modifiche, iscritte nei programmi 04 “Istruzione universitaria” e 07 “Diritto allo studio” della missione 07 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1;

b)  alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche, iscritte nel programma 02 “Formazione professionale” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, titolo 1;

c)  alla l.r. 4/2014 e successive modifiche, iscritte nel programma 04 della missione 12, titolo 1;

d) alla legge regionale 10 giugno 2021, n. 7 (Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2014, n. 4 di riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne) e successive modifiche, iscritte nel programma 04 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” della missione 15, titolo 1;

e)  alla legge regionale 6 luglio 2021, n. 10 (Disposizioni per la realizzazione di open innovation center), iscritte nel programma 03 “Ricerca e innovazione” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titoli 1 e 2.

3. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere le risorse assegnate dallo Stato in materia di istruzione e formazione professionale, nonché le risorse dei nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR, OP1 - Un’Europa più intelligente ed al Programma operativo FSE, OP4 - Un’Europa più sociale.

 

 

Art. 11

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.