Disposizioni per la promozione degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy)

Numero della legge: 22
Data: 18 dicembre 2023
Numero BUR: 101
Data BUR: 19/12/2023

SOMMARIO

Art. 1         (Finalità)

Art. 2         (Programmazione dell’offerta formativa degli ITS Academy)

Art. 3         (Promozione della cultura scientifica e dei percorsi formativi degli ITS Academy)

Art. 4         (Campagne informative e di orientamento)

Art. 5         (Reti ITS Academy)

Art. 6         (Tavolo tecnico)

Art. 7         (Giornata formativa “Open day Formazione ITS Academy”)

Art. 8         (Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

Art. 9         (Disposizioni finanziarie)

Art. 10       (Entrata in vigore)


Art. 1

(Finalità) 

1. La Regione, nel rispetto dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dell’articolo 7, comma 2, lettera h), dello Statuto, nonché in attuazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) volti all’implementazione dell’offerta dei servizi di istruzione e formazione professionale terziaria e al miglioramento qualitativo e quantitativo degli stessi, promuove, in conformità con la legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore) e successive modifiche, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa degli Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui all’articolo 2, comma 2:

a) il consolidamento degli ITS Academy e il rafforzamento della presenza attiva degli stessi nel tessuto imprenditoriale e produttivo del territorio regionale;

b) la diffusione della conoscenza, tra i giovani e le loro famiglie, del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, dei suoi percorsi formativi e delle connesse opportunità occupazionali;

c) l’ampliamento dell’offerta formativa di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali e adeguata capacità d’innovazione, in grado di rispondere alle mutate esigenze del mercato del lavoro e di inserirsi proficuamente nei diversi settori del sistema economico-produttivo regionale.

 

Art. 2

(Programmazione dell’offerta formativa degli ITS Academy)

1. Ai fini di cui all’articolo 1, la Regione, tenuto conto anche delle specifiche esigenze del sistema produttivo regionale e in linea con i parametri europei, nonché con la normativa vigente in materia, promuove, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto degli standard minimi dei percorsi formativi di cui all’articolo 5 della l. 99/2022, una programmazione dell’offerta formativa degli ITS Academy in grado di rispondere in maniera efficiente, adeguata ed organica al fabbisogno territoriale di tecnici superiori altamente specializzati proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dall’internazionalizzazione dei mercati.

2. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di competenza esclusiva della Regione, adotta con la deliberazione con la quale approva il Piano territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore, ai sensi dell’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori) e sentita la commissione consiliare competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, la programmazione dei percorsi formativi erogati dagli ITS Academy, definendo, in particolare:

a) l’offerta formativa e i programmi di attività realizzati dagli ITS Academy;

b)  l’eventuale ulteriore articolazione delle figure professionali nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera a), della l. 99/2022;

c)  la costituzione degli ITS Academy con riferimento alle specifiche aree tecnologiche e agli eventuali ambiti in cui esse si articolano, individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l. 99/2022;

d)  le azioni e gli interventi necessari ad assicurare, sull’intero territorio regionale, la formazione in tutte le aree professionali per le quali è prevista a livello nazionale una specializzazione tecnica superiore;

e)  il sistema regionale di monitoraggio e valutazione intermedia sui percorsi ITS Academy, anche in correlazione al riparto del finanziamento regionale;

f)   le risorse statali e quelle regionali disponibili per il finanziamento dei percorsi ITS Academy.

3. La Regione, tenuto conto delle specifiche aree tecnologiche individuate ai sensi dell’articolo 3 della l. 99/2022 nonché dei decreti attuativi anche riguardanti le aree alle quali gli ITS Academy possono fare riferimento sia in ambito regionale che provinciale, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa, riconosce come priorità strategica la formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali.

4. La programmazione dell’offerta formativa di cui al comma 1 è effettuata secondo criteri di flessibilità e modularità, prevedendo anche la possibilità di erogazione dei percorsi formativi in modalità e-learning e mista secondo quanto previsto dal ministero, anche al fine di assicurare piani di studi personalizzati per giovani e adulti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2, della l. 99/2022 e di facilitare la partecipazione dei soggetti già occupati, nel rispetto di quanto indicato dalla vigente normativa e, in particolare, dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 17 maggio 2023, n. 88 (Disposizioni in merito ai criteri e alle modalità per la costituzione e i compensi delle commissioni delle prove di verifica finale delle competenze acquisite da parte di coloro che hanno seguito con profitto i percorsi formativi degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy); alle indicazioni generali per la verifica finale delle competenze acquisite e per la relativa certificazione; ai modelli di diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e il diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 5, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99), secondo criteri di inclusione e di parità di genere al fine di facilitare la partecipazione delle donne.

5. Nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa di cui al comma 1, gli ITS Academy prevedono, all’interno dei rispettivi percorsi formativi, una specifica formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per diffonderne la cultura tra i giovani allievi.

Art. 3

(Promozione della cultura scientifica e dei percorsi formativi degli ITS Academy)

1. La Regione, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 2, comma 2, valorizza, consolida e sviluppa il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e, in particolare, contribuisce alla piena realizzazione della missione di cui all’articolo 2 della l. 99/2022 nonchè sostiene la più ampia diffusione della formazione professionalizzante di tecnici superiori con elevate competenze tecnologiche e tecnico-professionali, promuovendo:

a) lo sviluppo e il rilancio a livello strategico sul territorio regionale degli ITS Academy;

b) l’implementazione dei percorsi formativi degli ITS Academy idonei a soddisfare i bisogni formativi in relazione alla transizione digitale, all’innovazione, alla competitività, alla cultura, alla rivoluzione verde, alla transizione ecologica e alle infrastrutture per la mobilità sostenibile e all’aerospazio, nonché alla capacità degli stessi di rispondere alle attuali specifiche esigenze del mondo del lavoro;

c) l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro a conclusione dei percorsi formativi, attraverso l’attività dei centri per l’impiego e in collaborazione, previa intesa ove necessaria, con i consulenti del lavoro, la rete dei servizi per il lavoro, le Camere di commercio e gli enti bilaterali;

d) la realizzazione di progetti di orientamento per gli studenti che frequentano:

1)  il terzo anno delle scuole secondarie di secondo grado, per diffondere la conoscenza e favorire la scelta dei percorsi degli ITS Academy, nonché dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS);

2)  il terzo anno delle scuole secondarie di primo grado, per diffondere la conoscenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale previsti dalla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) e successive modifiche;

e) la realizzazione di campus per i giovani frequentanti gli ITS Academy.

2. Gli ITS Academy, in qualità di enti di diritto privato, possono integrare gli interventi finanziari della Regione prevedendo:

a)  l’attivazione dei percorsi degli ITS Academy aggiuntivi alla programmazione regionale;

b)  contributi diretti a favorire e incentivare l’accesso di studenti economicamente svantaggiati ai percorsi di istruzione offerti dagli ITS Academy;

c)  borse di studio dirette a studenti capaci e meritevoli.

3.  La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 2, individua le iniziative finanziabili di cui al comma 1.

 

Art. 4

(Campagne informative e di orientamento)

1. La Regione e gli ITS Academy realizzano, anche attraverso la collaborazione con i propri enti dipendenti competenti in materia di istruzione, formazione e lavoro, specifiche campagne informative e di orientamento rivolte, in particolare, ai giovani che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, agli insegnanti e alle famiglie, finalizzate alla conoscenza delle opportunità formative e professionali offerte dai percorsi di IFTS e dal sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e, in particolare, dagli ITS Academy.

Art. 5

(Reti ITS Academy) 

1.  La Regione promuove la costituzione di Reti ITS Academy volte, in particolare:

a)  alla condivisione di esperienze professionali e scambio di buone pratiche per lo sviluppo di modelli didattici, strumenti gestionali e organizzativi;

b)  allo sviluppo di progetti tecnologici e scientifici di valenza nazionale, europea e internazionale;

c)  al monitoraggio delle diverse proposte formative, al fine di agevolare e ottimizzare lo scambio di competenze tecnologiche e tecnico-professionali;

d)  allo sviluppo di strategie comuni dirette a consolidare l’identità e il posizionamento degli ITS Academy all’interno del sistema di istruzione regionale.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua con propria deliberazione le modalità di costituzione e funzionamento delle Reti ITS Academy.


Art. 6

(Tavolo tecnico) 

1. È istituito, presso l’assessorato competente in materia di istruzione e formazione, un Tavolo tecnico permanente con funzioni consultive, di analisi e confronto tra la Regione, i soggetti istituzionali competenti in materia di istruzione e formazione tecnica superiore, gli ITS Academy, le università e le imprese dei settori produttivi caratterizzati da aree tecnologiche ritenute strategiche per lo sviluppo economico e la competitività regionale e gli enti del Terzo settore che operano nell’ambito dell’educazione, dell’istruzione e formazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, acquisendo, per i soggetti rappresentanti di amministrazioni statali, ove necessario, la preventiva intesa.

2.  Il Tavolo tecnico, svolge, in particolare, le seguenti attività:

a) rileva eventuali criticità o necessità in ordine a quanto previsto nel Piano territoriale triennale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore e, in particolare, dalla programmazione dei percorsi formativi degli ITS Academy, tenuto conto dei fabbisogni formativi territoriali e della domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche;

b) propone iniziative volte alla conoscenza degli ITS Academy e alla diffusione della cultura tecnico-scientifica.

3.  La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con propria deliberazione, le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo tecnico.

4. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito.

5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 7

(Giornata formativa “Open day Formazione ITS Academy”) 

1. Gli ITS Academy realizzano, in collaborazione con la Regione, le imprese, le istituzioni scolastiche, le università e i soggetti territoriali interessati all’innovazione e alla ricerca, una giornata formativa denominata Open day Formazione ITS Academy, al fine di diffondere la conoscenza degli ITS Academy, dei rispettivi percorsi formativi e delle relative opportunità occupazionali tra i giovani e le loro famiglie.

2. La giornata di cui al comma 1 si tiene, con cadenza annuale, in una data stabilita nelle ultime due settimane di marzo.

 

Art. 8

(Clausola di valutazione degli effetti finanziari)

1. Ai sensi dell’articolo 42 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), la Giunta regionale, sulla base del monitoraggio effettuato dalla direzione regionale competente per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio, presenta alla commissione consiliare competente in materia di bilancio, con cadenza annuale, una relazione che illustri:

a) gli obiettivi programmati e le variabili socio-economiche di riferimento in relazione agli strumenti e alle misure previsti per l’attuazione degli interventi;

b) l’ammontare delle risorse finanziarie impiegate e di quelle eventualmente disponibili per la concessione dei contributi previsti;

c)  la tipologia e il numero dei beneficiari in riferimento ai contributi concessi.

 

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, ad eccezione di quelli derivanti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), concernenti i percorsi formativi degli ITS Academy, si provvede mediante l’istituzione nel programma 05 “Istruzione tecnica superiore” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, rispettivamente:

a) del “Fondo per la promozione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) – parte corrente”, la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b) del “Fondo per la promozione degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) – parte in conto capitale”, la cui autorizzazione di spesa, pari a complessivi euro 700.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00, per l’anno 2025, è derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2.

2. Agli oneri derivanti dall’articolo 3, comma 1, lettera b), concernenti i percorsi formativi degli ITS Academy, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente per gli anni 2023 e 2024 e già destinate alle medesime finalità, nell’ambito della voce di spesa di cui al programma 05 “Istruzione tecnica superiore” della missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, titolo 1 “Spese correnti”. Per l’anno 2025, lo stanziamento della voce di spesa di cui al precedente periodo è incrementato per euro 800.000,00, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2023-2025, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

3. A decorrere dall’anno 2026, alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalla presente legge si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

4. All’attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere, rispettivamente, le risorse annualmente assegnate dallo Stato con vincolo di destinazione a valere sul “Fondo per l'istruzione tecnologica superiore” di cui all’articolo 11, comma 1, della l. 99/2022 e iscritte nel programma 05 della missione 04, titolo 1, le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027 di cui al Programma operativo FSE+, OP4 - Un’Europa più sociale e inclusiva - e le risorse relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui alla missione 4, componente 1, investimento 1.5 “Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)”.


Art. 10

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.