Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art

Numero della legge: 22
Data: 23 dicembre 2020
Numero BUR: 155
Data BUR: 29/12/2020

SOMMARIO

 

Art. 1 (Finalità e oggetto)

Art. 2 (Definizione)

Art. 3 (Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

Art. 4 (Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

Art. 5 (Catalogo delle opere. Premio regionale “Lazio Street Art”)

Art. 6 (Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

Art. 7 (Abrogazioni. Disposizione transitoria)

Art. 8 (Disposizioni finanziarie)

Art. 9 (Entrata in vigore)



Art. 1

(Finalità e oggetto)

 

1.  La Regione riconosce, promuove, valorizza e sostiene la Street art, quale forma espressiva in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale e sociale, i luoghi e i beni delle città, con particolare riferimento ad aree da recuperare nonché periferiche o extra-urbane.

2.  Scopo ulteriore della presente legge è di far conoscere il Lazio contemporaneo a cielo aperto, in modo ancor più diffuso e completo.

3.  La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani o extra urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani, e istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere il proprio talento artistico.

 

Art. 2

(Definizione)

 

1.  Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street art le opere artistiche di arte pubblica realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni e spazi autorizzati, di proprietà pubblica o privata, ricadenti nei contesti urbani o extra urbani. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ove gli interventi riguardino beni culturali e paesaggistici. (1)

 

Art. 3

(Valorizzazione, promozione e diffusione della Street art)

 

1.  Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione concede ai comuni, ivi compresi per Roma Capitale i suoi municipi, nonché alle persone giuridiche di cui al Libro primo, Titolo II, del codice civile, contributi finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street art che si distinguono anche per la valenza sociale e artistica del messaggio da veicolare. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta, in conformità ai criteri e alle modalità di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), un apposito avviso riconoscendo priorità agli interventi che:

a)  siano espressione di percorsi partecipativi multidisciplinari;

b)  assicurino la qualità complessiva della proposta, in termini di coerenza e innovatività del progetto curatoriale, valore artistico e longevità conservativa delle opere, impatto sociale e culturale dell’operazione, capacità di recuperare all’uso collettivo spazi dismessi o di valorizzare luoghi di particolare importanza per le comunità locali;

c)  siano accessibili e fruibili al pubblico, al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione;

d) abbiano una valenza formativa per i giovani che si avvicinano alla Street art.

 

 

Art. 4

(Elenco dei beni e degli spazi disponibili per interventi di Street art)

 

1.  Entro centottanta giorni dalla data di approvazione del regolamento di cui all’articolo 6, i comuni redigono e trasmettono alla Regione nonché alla Soprintendenza in materia di archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero per i beni e le attività culturali e del paesaggio territorialmente competente un elenco dei beni e degli spazi disponibili individuati nel rispettivo territorio, anche su proposta dei cittadini, da destinare a interventi di Street art. Tale elenco comprende anche i beni e gli spazi di altri soggetti pubblici o di privati che abbiano manifestato interesse a seguito dell’avviso pubblicato dal comune. (2)

2.  I comuni possono integrare l’elenco di cui al comma 1 con l’individuazione di muri liberi, intesi quali spazi urbani messi a disposizione sui quali è consentita la libera espressione artistica.

3. L’elenco di cui al comma 1 è aggiornato annualmente e reso pubblico nei portali web istituzionali dei comuni nonché in una specifica sezione del portale istituzionale della Regione e negli altri siti web regionali correlati.

 

 

Art. 5

(Catalogo delle opere. Premio regionale “Lazio Street Art”)

 

1.  La Regione procede alla promozione e valorizzazione, anche a fini turistici, degli interventi di Street art realizzati nel territorio della Regione, diffondendone la conoscenza attraverso i propri canali di comunicazione e attraverso un catalogo delle opere realizzato mediante una piattaforma digitale condivisa e popolata di concerto con i comuni.

2.  È istituito il premio regionale “Lazio Street Art” attribuito annualmente alle migliori opere o progetti artistici di Street art realizzati nel territorio regionale.

3.  Nel regolamento di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), sono definite le modalità di candidatura, selezione e assegnazione del premio regionale “Lazio Street Art”.

 

 

Art. 6

(Regolamento regionale per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art. Linee guida per i comuni)

 

1.  La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali (CAL), il regolamento regionale (4) sulla valorizzazione, promozione e diffusione della Street art nel quale sono definiti:

a)  i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali di cui all’articolo 3;

b)  le modalità di redazione, trasmissione e aggiornamento dell’elenco comunale di cui all’articolo 4;

c)  le modalità di ricognizione, censimento e comunicazione per i fini e le attività di cui all’articolo 5, comma 1;

d) le modalità di svolgimento del concorso annuale relativo al premio regionale “Lazio Street Art” di cui all’articolo 5, comma 2;

e)  ogni altra disposizione attuativa della presente legge.

2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere del CAL, con propria deliberazione, definisce, altresì, le linee guida per i comuni che adottano propri regolamenti di disciplina della Street art. (5)

 

Art. 7

(Abrogazioni. Disposizione transitoria)

 

1.  I commi 66, 67 e 68 dell’articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativi ai contributi per la promozione e il sostegno della Street art, sono abrogati.

2.  Ai procedimenti relativi ai contributi concessi ai sensi dell’articolo 7, commi 66, 67 e 68 della l.r. 28/2019, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 7 della l.r. 28/2019.

 

 

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

 

1.  Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, in riferimento all’anno 2020, agli oneri derivanti dalla presente legge, con esclusione di quelli relativi agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” della missione 05 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, titolo 1 “Spese correnti”, del “Fondo per la valorizzazione, la promozione e la diffusione della street art” alla cui autorizzazione di spesa, pari a euro 200.000,00 per ciascuna annualità 2021 e 2022, si provvede, per l’anno 2021, mediante la riduzione, rispettivamente, per euro 100.000,00, dell’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, commi da 66 a 68, della l.r. 28/2019, di cui al programma 02 della missione 05, titolo 1, e per euro 100.000,00, del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1, e per l’anno 2022, mediante la corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 1. (3)

2.  Agli oneri derivanti dagli articoli 4, comma 3, e 5, comma 1, relativi alle attività da effettuarsi sui canali di comunicazione della Regione e al catalogo delle opere di Street Art da realizzarsi con piattaforma digitale, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 della missione 05, titoli 1 e 2 “Spese in conto capitale”, di due apposite voci di spesa: (3)

a)  “Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte corrente”, alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 30.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1;

b)  “Spese per la conoscenza e la promozione della Street Art anche attraverso tecnologia digitale – parte in conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari a euro 70.000,00, per l’anno 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2020-2022, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 della missione 20, titolo 2.

 

 

Art. 9

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Note:

(1) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(2) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(3) Comma modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge regionale 11 agosto 2021, n. 14

(4) Vedi il regolamento regionale 18 ottobre 2021, n. 18 (Regolamento per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art ai sensi dell'articolo 6, della legge regionale 23 dicembre 2020, n. 22 (Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art), pubblicato nel BUR 19 ottobre 2021, n. 98 e la deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2021, n. 910 (L.R. 23 dicembre 2020, n. 22 “Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street art” - Affidamento a Laziocrea s.p.a. della gestione delle attività), pubblicata nel Bur 21 dicembre 2021, n. 118.

(5) Vedi deliberazione della Giunta regionale 19 ottobre 2021, n. 673 pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione 26 ottobre 2021, n. 100

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.